Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12351 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
D.S.F., residente a (OMISSIS);
– intimato –
AVVERSO la sentenza n. 31/41/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 41, in data 03/02/2006, depositata
il 17 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto al n. 13824/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 31/41/2006 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 41, il 03.02.2006 e DEPOSITATA il 17 marzo 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto infondata la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad IVA dell’anno 1993, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè violazione delle norme in tema di presunzioni, omessa, illogica ed insufficiente motivazione su fatto controverso.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Le espressioni utilizzate in sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante l’omesso esame dei concreti e rilevanti elementi richiamati in ricorso e l’assenza di collegamento, fra quelli ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale. Ciò stante, le doglianze prospettate dalla ricorrente Agenzia appaiono fondate, giacchè non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
Nel caso, in vero, la sentenza fa malgoverno di tali consolidati e condivisi principi.
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione nei termini ivi indicati, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 03 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011