Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12350 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 23/06/2020), n.12350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15753-2018 proposto da:

T.W.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO BERTONE, RENATO

AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1896/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale stessa sede, ha rigettato la domanda di T.W.C., rivolta ad ottenere l’indennizzo per danni postrasfusionali (epatite C), ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, per intervenuta decadenza;

la Corte territoriale ha accertato che l’appellante, che aveva inoltrato la domanda amministrativa per la concessione del beneficio il 24/6/2010, ricevuta la diagnosi di epatite cronica, aveva raggiunto la piena consapevolezza della malattia il 18/1/2007; pertanto al tempo dell’istanza, il termine triennale introdotto dalla L. n. 238 del 1997 utile al conseguimento dell’indennizzo era già spirato;

la cassazione della sentenza è domandata da T.W.C. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero della salute ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione di legge della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, così come modificato dalla L. n. 238 del 1997: erroneità dell’individuazione del dies a quo del termine di decadenza triennale”; sostiene che la Corte territoriale avrebbe individuato la data di conoscenza del danno da parte della ricorrente in modo superficiale e congetturale, e non sulla base di documenti medici da cui risulti l’origine post trasfusionale della malattia; in particolare, contesta alla Corte d’appello di non aver tenuto conto che la ricorrente era venuta a conoscenza dell’esistenza della possibilità di ottenere l’indennizzo non dalla data di entrata in vigore della L. n. 210 del 1992 e delle sue successive modifiche, ma dalla visione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” del giugno 2010 nella quale l’avv. Bertone, in seguito scelto quale suo procuratore ad litem nel giudizio per cassazione, illustrava la vicenda relativa ai danni da emotrasfusione;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e dell’art. 2697 c.c.; Violazione delle regole in materia di distribuzione dell’onere probatorio, violazione del diritto alla prova della ricorrente per mancata ammissione delle prove testimoniali”; censura l’affermazione contenuta nella sentenza gravata secondo cui il ricorrente non avrebbe assolto all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, in quanto la stessa sarebbe contraddetta dal rigetto delle richieste istruttorie avanzate dalla parte già in primo grado e reiterate in appello;

il primo motivo è inammissibile;

la censura, prospettata quale violazione di legge, in realtà solleva un vizio di motivazione relativamente al mancato esame della circostanza concernente l’acquisizione della consapevolezza del nesso causale dalla visione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” del giugno 2010, dalla quale, secondo la ricorrente, sarebbe decorso il termine di decadenza triennale previsto dalla legge;

non è, infatti, dato ravvisare nell’iter argomentativo della sentenza gravata, alcuna violazione delle norme che disciplinano la materia delle conseguenze del danno alla salute derivanti da emotrasfusione; la Corte d’appello ha infatti applicato i principi consolidati motivando correttamente in relazione sia alla raggiunta prova documentale dell’evento patogeno sia alla derivazione causale di esso dalla trasfusione;

quanto alla diffusione della conoscenza delle conseguenze derivanti dal contagio la Corte d’appello ha applicato i principi di diritto formulati da questa Corte in tema di ordinaria diligenza, da valutarsi alla stregua delle conoscenze tecniche esistenti (riguardo alle quali richiama Cass. n. 23635 del 2015); in sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto acquisita dall’odierna ricorrente la consapevolezza della causa del contagio epatico nel 2000, all’atto della diagnosi di presenza di anticorpi virus Epatite C; ha quindi accertato che ella era rimasta inerte per sei anni, omettendo di seguire il consiglio dei medici di ripetere gli esami, onde escludere l’ipotesi del cd. “falso positivo”; nella sentenza gravata si legge che per stessa ammissione dell’odierna ricorrente, il 18 gennaio 2017 ella aveva conseguito la piena consapevolezza della patologia e del danno irreversibile da questa arrecatole e per ulteriori tre anni, fino al 24 giugno 2010, la stessa era rimasta ancora inerte, inoltrando l’istanza amministrativa oltre la scadenza del termine triennale; ha accertato, quindi, che già molto prima della trasmissione televisiva del 1 giugno 2010 l’odierna ricorrente possedeva tutti gli strumenti per ricondurre la patologia alla trasfusione (valga per tutti il rilievo del giudice dell’appello, desunto dallo stesso ricorso della T., che la stessa fin dal 2000 aveva omesso di confidare la diagnosi ai suoi familiari per evitare loro preoccupazioni in merito ai possibili rischi della malattia contratta – p. 8 sent.);

in definitiva, va rilevato come la violazione di legge prospettata dalla ricorrente non sussiste nel caso in esame, avendo la Corte territoriale accertato che alla data di presentazione dell’istanza il termine triennale era già scaduto, per avere l’odierna ricorrente raggiunto la consapevolezza della derivazione della malattia contratta dalle trasfusioni già il 18 gennaio del 2007 per sua stessa ammissione, ed avendo presentato la domanda amministrativa il 24 giugno 2010;

anche qualora si volesse procedere alla riqualificazione del motivo di ricorso quale omessa motivazione circa l’individuazione, da parte dei giudici del merito, del dies a quo di decorrenza della prescrizione triennale per rivendicare il diritto all’indennizzo di legge, esso andrebbe comunque dichiarato inammissibile, in presenza di una doppia conforme;

secondo il consolidato orientamento di questa Corte “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Così Cass. n. 26774 del 2016; cfr. anche, ex multis, Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

anche il secondo motivo è inammissibile;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 2018);

il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui supposta violazione, in tema di valutazione delle prove, si traduce in valutazioni che operano interamente sul piano dell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, tenuto conto altresì dell’ampiezza dei poteri istruttori attribuiti al giudice del merito nel processo del lavoro;

dalla stessa prospettazione del secondo motivo, appare chiaro che la ricorrente non intenda contestare una violazione di norme sostanziali (o processuali), quanto invece lamentare l’omessa motivazione in merito alla rilevanza della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” del 1 giugno 2010 nella intervenuta consapevolezza del nesso fra la trasfusione e la patologia contratta, per farne derivare che solo da quella data avrebbe dovuto decorrere il dies a quo del periodo triennale di decadenza;

occorre a questo punto ribadire il principio espresso da questa Corte secondo cui, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno contribuito al convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 11457 del 2007);

la Corte d’appello concludendo per l’assenza di decisività di tutte le istanze istruttorie formulate dall’appellante, ha affermato, nell’esercizio del suo potere di valutare il fatto controverso, insindacabile in questa sede, che si trattava “…di capitoli di prova orale tutti rivolti a dimostrare sostanzialmente uno “stato mentale” della stessa, prima e dopo la trasmissione del giugno 2010, come tale assolutamente irrilevanti e comunque inammissibili ” (pp.8 – 9 sent.);

pertanto, nella specie, la Corte territoriale è approdata alla conclusione per cui nessuno dei capitoli di prova testimoniale richiesti dalla parte si riferiva a fatti dotati di un carattere di decisività tale da renderne necessaria l’ammissione nel giudizio di merito;

in definitiva, accogliendo la proposta del Relatore, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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