Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12350 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4451-2007 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO DONATO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PUTIGNANO NICOLA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/02/2006 R.G.N. 1047/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.V. conveniva l’INPS dinanzi al Tribunale di Bari per ottenere l’indennità di maternità. Il Tribunale respingeva la domanda attrice ritenendo insussistente il dedotto rapporto di lavoro. Proponeva appello la S. e la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

la ricorrente è stata cancellata dall’elenco anagrafico;

– tra di lei ed il presunto datore di lavoro esiste un rapporto di parentela;

– occorre la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un numero minimo di giornate;

– dinanzi alla prova negativa fornita dall’ente previdenziale, come ad esempio verbali ispettivi, era onere dell’attrice dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato;

– tale prova non è stata fornita: la S. è stata vista lavorare nel fondo appartenente alla madre, ma nulla risulta circa l’onerosità della prestazione e sull’orario di lavoro.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione S.V., deducendo due motivi. L’INPS è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il giudice di appello non ha adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, che trascrive, in particolare circa il lavoro prestato e l’orario osservato.

4. Il motivo è infondato. La ricorrente censura la sentenza di merito contrapponendo alla valutazione in fatto compiuta dal giudice – nel senso che essa non ha fornito la prova del rapporto di lavoro dinanzi alla cancellazione dagli elenchi anagrafici ed alle risultanze del controllo effettuato dall’INPS – una diversa ricostruzione, operazione questa che è preclusa in sede di legittimità. Nè la ricorrente è in grado di indicare lacune, contraddizioni o vizi intrinseci alla motivazione della sentenza di appello, tali da inficiarla .

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa motivazione circa la mancata ammissione di mezzi di prova e violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., perchè la Corte di Appello, non avendo ritenuto sufficienti gli elementi probatori in atti, avrebbe dovuto disporre di ufficio ulteriori mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione.

6. Il motivo è infondato. Il giudice del lavoro può ammettere di ufficio mezzi di prova ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ma non è tenuto ad integrare una prova manchevole, espletata su istanza di parte e rimediare in tal modo ad una lacuna probatoria. Il mancato esercizio del potere-dovere di ammettere prove di ufficio non risulta censurabile.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso ; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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