Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12350 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4782-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappreeseentante prò tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO DI MEGLIO,
giusta delega in atto;
– ricorrente –
contro
V.G., C.f. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI COCCONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCELLO PARRINELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 16/02/2010 r.g.n. 890/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 16.2.2010, la Corte d’appello di Ancona confermava la statuizione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dall’INPS avverso il precetto con cui V. G. gli aveva intimato il pagamento di somme per ratei di pensione di reversibilità maturati e non riscossi.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva l’infondatezza della doglianza sollevata dall’INPS in ordine alla notifica del precetto in virtù dell’assorbente considerazione che l’Istituto, contestando anche nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata, aveva sanato ogni eventuale nullità della notifica comminata dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis, e successive modifiche e integrazioni.
Contro questa pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di ricorso. Resiste V.G. con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis, per come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con L. n. 326 del 2003), nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito rilevato l’improcedibilità dell’espropriazione presso terzi promossa dalla controricorrente ad Ancona, laddove il pignoramento dei crediti, traendo spunto da un’ordinanza del Tribunale di Messina, avrebbe dovuto essere proposto in quella sede.
Il motivo è inammissibile, non avendo l’INPS provveduto nè a trascrivere nè ad indicare in quale luogo del fascicolo processuale o di parte sarebbero rinvenibili l’ordinanza del Tribunale di Messina e il precetto asseritamente contenente il pignoramento presso terzi e avendo questa Corte di legittimità ripetutamente statuito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr.
da ult. Cass. n. 19410 del 2015).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e parte ricorrente, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’Avv. Marcello Parrinello, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, distratte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016