Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12350 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1003-2020 proposto da:

B.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGIA DI FEDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8552/2019 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 28/11/2019 R.G.N. 20200/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Palermo, con decreto pubblicato il 28 novembrè 2019, ha respinto il ricorso proposto da B.J., di nazionalità bengalese, avverso il, provvedimento con il quale la competente Commissionè territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha escluso, nel caso all’esame del Collegio, qualsivoglia rilevanza dei punti a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non essere stato adombrato alcun atto idoneo a fondare il rischio individuale e personale di trattamento inumano a carico del richiedente protezione proveniente da autorità statuale o da altro soggetto; il decreto, altresì, ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi di cui al punto c) della disposizione richiamata, avuto riguardo “alle più aggiornate, informazioni disponibili in ordine all’attuale contesto socio-politico-religioso del, Bangladesh”, in base alle quali detto territorio non può dirsi interessato da un conflitto armato interno nè comunque da una situazione di violenza indiscriminata; relativamente, poi, al passaggio dalla Libia, il Tribunale hà rilevato che riferimento all’acquisizione di informazioni” circa la situazione dei paesi, di trano “non attiene alla definizione della fattispecie di protezione, bensì alla completezia del quadro attuale di riferimento della decisione” e che il richiedènte non aveva “eletto la Libia come proprio paese di riferimento e di potenziale rientrò”; rispettò’ alla domanda giudiziale di protezione umanitaria il Tribunale non ha rinvenuto “alcun serio motivo per la concessione della protezione e ciò tanto in relazione al paese di appartenenza e di rimpatrio, per il quale nemmeno temporaneamente è dato oggi rilevare problematiche aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, quanto in ordine alle potenziali ragioni personali legittimanti”, giacchè “esclusa l’esistenza in loco di legami familiari particolarmente significativi o di altre situazioni personali -ad esempio di salute- che ne impedirebbero I’, allontanamento, trattasi di soggetto partito in età più che adulta, ampiamente professionalizzato come bracciante agricolo, nonchè fornito in patria dei riferimenti familiari dati dai genitori e dal fratello nonchè dalla moglie e dal figlio, con i quali è in contatto, i quali stanno bene ed onorano già soli il debito dal medesima contratto per l’espatrio”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato, il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14” perchè il Tribunale avrebbe escluso qualsiasi forma di protezione in relazione alle violenze patite dall’istante in Libia; si osserva che la Libia è in, una, situazione di “violenza indiscriminata”; si critica il provvedimento impugnato per aver negato il radicamento del B. sul territorio libico; si lammenta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato il pericolo in cui incorrerebbe il richiedente protezione in caso di rimpatrio in Bangladesh, dove ha contratto debiti violando il principio di cooperazione istruttoria;

con il secondo mezzo si denuncia ancora violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perchè il decreto impugnato sarebbe “carente di motivazione circa il pericolo che corre la vita o la persona del richiedente odierno ove si considera la i Libia il territorio di riferimento”;

2. i primi due motivi, per come sono formulati, risultano inammissibili perchè privi di adeguata specificità;

invero, la formulazione delle censure risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza no,n possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli assèriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzionei di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espresa (v. Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorsò per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013);

in particolare i motivi in esame non dimostrano come il, Tribunale avrebbè violato, in diritto, i principi stabiliti da questa Corte, secondo 9.1i: “Nella domanda i di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 119 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altrà intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. n. 31676 del 2018; conf. Cass. n. 10835 del 2020); inoltre occorre che il ricorrente per cassazione indichi “di avere allegato nella domanda circostanze specifiche relative alla permanenza nei Paesi di transito” (da ultimo cfr. Cass. n. 29959 del 2020? e quale sia la connessione tra il transito ed il contenuto della domanda (Cass. m. 31676/2018), altrimenti neppure può ritenersi sorto in capo allà Commissione e, poi al Tribunale l’obbligo di acquisire informazioni (Cass.’n. 25560 del 2020, Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 2355 del 2020);

nella specie parte ricorrente, in violazione del canone della specificità delle censure, non riporta il contenuto degli atti processuali dai quali emergerebbe come e quando, nel corso del procedimento, avrebbe sottoposto a giudizio la questione del transito in Libia ed anche nel motivo del ricorso per cassazione si riferisce a non meglio identificati traumi subiti in quel Paese, ma anche alle condizioni, di violenza generalizzata ivi presenti come fosse il luogo dove troverebbe essere rimpatriato; in realtà il Tribunale ha valutato la questione del passaggio in Libia,, escludendo sia che il B. si fosse radicato in quel territorio, sia che lo stesso fosse in condizioni di salute tali da determinare una sua vulnerabilità ai fini del trattamento umanitario;

3. con il terzo motivo testualmente si denuncia: “omessa, insufficientè, contraddittoria motivazione circa (ndr. così nel testo) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”; si eccepisce che il giudice non avrebbe valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, comparando la situazione di partenza in Bangladesh’ con l’attuale livello di integrazione in Italia, “come risulta dall’allegata documentazione”;

il motivo è inammissibile;

esso promiscuamente denuncia un vizio di motivazione, peraltro, facendo riferimento al precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più Vigente, ed una violazione di norme di legge, senza enucleare in cosa si sarebbe tradotto l’errore di diritto commesso dal Tribunale e facendo riferimento a documentir di cuì non viene riportato il contenuto;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per e spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel, testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA