Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12350 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE PRIOLO GARGALLO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta Delib. G.M. 21 luglio 2006,
n. 116 e delega a margine del ricorso, dall’Avv. Mariano Nicodemo,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte
di Cassazione;
– ricorrente –
contro
I.C.L. – Immobiliare Castel Lentini srl, in Liquidazione, con sede in
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale con sottoscrizione
autenticata dal Notaio Nicola Guarino di Pachino del 25.09.2007 rep.
1015, dall’Avv. Tinelli Giuseppe, nel cui studio, in Roma, Via delle
Quattro Fontane n. 15, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n.22 della Commissione Tributaria Regionale di
Palermo – Sezione Staccata di Siracusa n. 07, in data 09.02.2006,
depositata il 16 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per la controricorrente, l’Avv. GIRELLI Giovanni, per delega
del difensore;
Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso
per la trattazione in pubblica udienza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto al n.13526/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 22 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Siracusa n. 07, il 09.02.2006 e DEPOSITATA il 16 marzo 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità della notifica degli avvisi di liquidazione impugnati, perchè notificati a precedente amministratore, cessato dalla carica.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione delle cartelle di pagamento, relative ad ICI degli anni dal 1993 al 1997, censura l’impugnata decisione con sei mezzi, per violazione e falsa applicazione di norme di legge e difetto di motivazione.
2 – L’intimata società, giusta controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – Il primo mezzo, con cui si fa valere il difetto di motivazione sembra fondato, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il trascritto principio, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base di argomentazione generica ed incongrua, che non da contezza del percorso decisionale e degli elementi presi in considerazione, del seguente letterale tenore: “Da tutti gli atti riscontrati risulta che la società appellata non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi di liquidazione emessi dal Comune e che la notifica effettuata al già legale rappresentante, ai sensi delle norme contenute nel c.p.c. in ordine alle notificazioni alle persone giuridiche, non può produrre effetti a carico della società”.
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento del primo mezzo, con cui viene dedotto il vizio di omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, assorbite le altre censure. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”. La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie e tutti gli altri atti di causa;
Considerato, preliminarmente, che va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto proposto tardivamente, in violazione dell’art. 370 c.p.c.;
Ritenuto, infatti, che, nel caso, il ricorso era stato notificato in data 02 maggio 2007, mentre il controricorso risulta notificato il 14- 15 gennaio 2010; Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione nei termini ivi indicati, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il controricorso; accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011