Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1235 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1235 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

d’Italia

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABATE PlERIND, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Bulgheroni

e dall’avv. Pio Corti, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma al viale Parioli n. 47;

2,04

ricorrente

contro

AWNZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

terpore, e MINISTERO DELL’ECCOZMIA E DELLE FINANZE, in persona
del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso la quale sono damiciliati in Roma in
via dei Portoghesi n. 12;

oontrorioorrenti

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 48/5/07, depositata il 25 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per i
controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per

Data pubblicazione: 22/01/2014

l’inammissibilità, ed in subordine il rigetto, del ricorso.
SVOLGEMENTO DEL PROCESSO

Pierino Abate, residente in Campione d’Italia ed ivi
percettore di reddito in franchi svizzeri, propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza
della Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità della
cartella di pagamento, emessa per il recupero di maggiori IRPEF e
dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, impugnata dal
contribuente per non essere stata operata, ai fini dell’IRPEF, la
conversione al cambio convenzionale di lire 237 degli importi, in
franchi svizzeri, dei componenti positivi e negativi del reddito,
come previsto dall’art. 132 del tuir, norma da considerarsi
speciale rispetto alla norma generale rappresentata dall’art. 15
della detta legge n. 289 del 2002.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI IMIZALDECISIONE

L’illustrazione del primo motivo, con il quale il
ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento
ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., si Chiude con il seguente
quesito di diritto: “se l’omessa pronuncia della CTR di Milano
sull’applicabilità dell’art. 132 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 nella
fattispecie in esame configuri violazione dell’art. 112 c.p.c.
con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento”.
Il motivo è inammissibile, in quanto, posto Che il giudice
d’appello, richiamando Cass. n. 18772 del 2006, nella sentenza
impugnata afferma Che nella specie “il debito IRPEF accertato in
base alla legge di condona_ deve essere pagato dalla persona
fisica iscritta nei registri_ di Campione d’Italia in valuta
svizzera, ai sensi dell’art. 132 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917” – facendo così applicazione della disposizione -, il quesito
di diritto, che si esaurisce nella lamentata omessa pronuncia
“sull’applicabilità dell’art. 132 d.P.R. 22.12.1986 n. 917”, è
inidoneo alla stregua del disposto dell’art. 366 bis cod. proc.
civ.
Questa Corte ha infatti chiarito come “il motivo di ricorso
per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112

2

IRAP per l’anno 1999 da liquidazione del condono ai sensi

cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, in relazione
all’art. 360, coma primo, n. 4, cod. proc. civ., deve essere
concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di
diritto, ai sensi dell’art. 366-bis del codice di rito civile,
che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della
regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), né
può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva
omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della
Il quesito di diritto relativo al secondo motivo di ricorso
– con il quale si chiede “se la norma prevista dall’art. 15,
comma 4, della legge 27.12.2002, n. 289”, della quale si espone
il contenuto, “debba o meno essere applicata, quanto ai redditi
delle persone” residenti a Campione d’Italia prodotti in franchi
svizzeri entro un determinato importo complessivo, “con
riferimento al tasso di cambio convenzionale stabilito per l’anno
1999 in lire 237 per franco svizzero, come previsto dall’art. 132
del t.u. 22.12.1986, n. 917” – è del pari inidoneo, in quanto “è
inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,
il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si
risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della
violazione di legge denunziata nel motivo”, senza investire la
ratio dbcidbncd della sentenza impugnata (Cass. sez. un. 23
settembre 2013, n. 21672; Cass. n. 4044 del 2009).
Il terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia
“omessa e comunque insufficiente motivazione”, è inammissibile,
in quanto non corredato del momento di sintesi prescritto, nei
casi in cui si lamenti vizio di motivazione, dall’art. 366 bis
cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 2.250, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

domanda (Cass. n. 4146 del 2011, n. 10758 del 2013).

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