Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1235 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7719/16 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.A., rappresentato e difeso, per procura in calce al

controricorso, dall’avv. Francesco Pannuzzo, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Stefano Casu, in Roma, via Flaminia, n.

405;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia n. 4044/18/15 depositata in data 25 settembre 2015

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che, accogliendo il ricorso proposto da A.A. avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta versata a titolo Irpef nel biennio 1990-1991, aveva riconosciuto il diritto del contribuente, residente in una delle provincie della Sicilia orientale colpite dal sisma del 1990, alla restituzione del 90 per cento delle somme versate, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

La Commissione regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, riconoscendo il diritto al rimborso e rilevando che il contribuente non svolgeva attività imprenditoriale.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015).

Evidenzia che secondo la legge di stabilità 2015 i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248; aggiunge che la nuova previsione normativa ha confermato che i soggetti aventi diritto al rimborso sono esclusivamente quelli obbligati dalla legge al versamento delle imposte, con la conseguenza che deve intendersi escluso il sostituito perchè non obbligato al versamento delle ritenute.

2. Con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici regionali hanno omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo della controversia, ossia sulla questione della rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti, e non hanno considerato che il caso in esame verte sulla restituzione di imposte “ritenute” dal datore di lavoro ed esula dal campo di applicazione della norma agevolativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

3. Il secondo motivo, da esaminare preliminarmente in quanto denuncia un error in procedendo, è infondato.

3.1. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., Sez. 1-, ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 29191 del 6/12/2017; Cass. n. 20718 del 13/8/2018).

3.2. La sentenza impugnata, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso, ha implicitamente ritenuto infondate tutte le doglianze fatte valere dall’Agenzia delle Entrate con l’atto d’appello e, pertanto, non è ravvisabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).

4. Anche il primo motivo è infondato.

4.1. Occorre premettere che l’istanza di rimborso presentata dal contribuente è tempestiva.

Infatti, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità del 2015, vigente dal 1 gennaio 2015) ha espressamente previsto che ” I soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile O.M. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”, e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass. n. 4291 del 22/2/2018).

4.2. Nel caso di specie non risulta dagli atti che il contribuente eserciti attività d’impresa e, considerato che è indiscusso che la istanza di rimborso è stata avanzata in data 18 febbraio 2009, risulta evidente che detta richiesta è tempestiva, dovendo il termine biennale per la presentazione dell’istanza farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come individuato dalla normativa di interpretazione autentica.

5. Posto ciò, il riferimento testuale alle imposte “versate” non può assumere il significato che intende attribuirgli l’Amministrazione, non rinvenendosi in tale materia ragione alcuna per derogare al principio fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito) (Cass. 14/7/2016, n. 14406; Cass. n. 16105 del 29/7/2015; Cass. n. 17472 del 14/7/2017; Cass. n. 29287 del 6/12/2017), rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di cui si discute.

5.1. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, la esclusione dei lavoratori dipendenti dalla fruizione dei benefici previsti dall’ordinanza del 21 dicembre 1990, richiamata dalla L. n. 289 del 2002, non può farsi discendere dal fatto che l’art. 1, comma 1, della stessa ordinanza impone ai sostituti d’imposta di operare “comunque” le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

6. Il principio richiamato al p. 5., d’altro canto, ha trovato ulteriore riscontro nella L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, essendo stato espressamente specificato che “tra i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa…, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni ” e che ” hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa…. al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. ord. n. 1778 del 29/01/2016; Cass. Sez. U, n. 9938 del 8/5/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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