Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1235 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26461/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato BONFRATE Francesca, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti; – ricorrente –

contro

C.A.; – intimata –

nonchè da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY n. 5, presso lo studio

dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TRANE PASQUALE, giusta delega in atti; – controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega

in atti; – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4036/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata

il 05/11/2007 R.G.N. 10531/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/2010

dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO CLAUDIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello,

che ha concluso per: accoglimento del ricorso principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 5 novembre 2007, che in accoglimento dell’appello della lavoratrice C.A., ha dichiarato inefficace il licenziamento da questa subito e condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi. La C. si è difesa con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie.

3. La controricorrente ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso principale perchè non è stato firmato dal difensore destinatario della procura.

4. Nel ricorso si legge che Poste italiane spa, è rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Bonfrate elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 134.

5. Nella procura posta margine dell’atto si legge che il Dott. P.C., responsabile della Direzione risorse umane, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente e legale rappresentante della società Poste italiane con atto notarile “conferisce procura all’avv. Francesca Bonfrate a rappresentare e difendere Poste italiane spa”. La Procura è firmata dal Dott. P. e la sottoscrizione è autenticata da una firma priva non leggibile, priva di specificazione.

6. Il ricorso è sottoscritto, nella sua pagina finale dall’avv. prof. Luigi Fiorillo.

7. Pertanto, la procura è stata conferita da Poste italiane all’avv. Bonfrate, mentre l’atto è sottoscritto dall’avv. Fiorillo.

8. La giurisprudenza è pacifica e consolidata nel senso che “Il ricorso per Cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista” (Cass. 1 dicembre 1988, n. 6509; Cass. 3658/85; Cass. 2836/85; Cass. 120/80).

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

10. Il controricorso era condizionato.

11. Il ricorrente principale deve, di conseguenza, essere condannato al rimborso alla controparte delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 52,00, nonchè Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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