Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1235 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 17/01/2019), n.1235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15890-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato a ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

DI ROCCO;

– ricorrente –

contro

NEGOTIA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30 presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORENZO MELANI;

– controricorrente –

contro

CASTELLANA IMMOBILIARE DI E.D. & C. SAS, CONDOMINIO

(OMISSIS), SOCIETA’ RISORSE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 774/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Proposta: inammissibilità: il ricorso non soddisfa i requisiti di

cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – M.A. propone ricorso per cassazione per due mezzi nei confronti di Castellana Immobiliare di E.D. & C. S.a.s., Negotia S.r.l., Società Risorse S.p.A., Condominio di (OMISSIS), in Prato, contro la sentenza del 5 aprile 2017, con cui la Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione per revocazione del lodo arbitrale reso tra esso M. e Castellana Immobiliare di E.D. & C. S.a.s., lodo in forza del quale veniva accertato l’acquisto per usucapione da parte del M. di un immobile che Negotia S.r.l. aveva sottoposto all’esecuzione forzata immobiliare intrapresa nei confronti di Castellana Immobiliare di E.D. & C. S.a.s..

2. – Negotia S.r.l. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione di legge e conseguente vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione per revocazione non conteneva l’indicazione della data di scoperta del dolo o della collusione.

Il secondo motivo denuncia ulteriore violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto e conseguente vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata in ordine alla negazione dell’avvenuta usucapione riconosciuta dal lodo.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dall’inosservanza del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che il ricorso contiene una narrazione dalla quale è impossibile comprendere quale sia stata la vicenda, che riesce a ricostruirsi esclusivamente attraverso la lettura della sentenza impugnata: Dal ricorso per cassazione, cioè, non riesce a comprendersi nè quale fosse specificamente l’oggetto del lodo arbitrale oggetto di impugnazione, nè quale fosse l’oggetto dell’impugnativa proposta da Negotia S.r.l., nè quale sia stata la statuizione della Corte d’appello.

5.2. – Il ricorso è inoltre inammissibile per violazione del cit. art. 366 c.p.c., n. 6.

Tale norma stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 4, n. 2, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame il ricorso si fonda sull’atto di citazione del giudizio di impugnazione e sul lodo arbitrale, ma nessuno dei due atti è localizzato.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di Negotia S.r.l., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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