Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12349 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7358-2007 proposto da:

Z.A., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CADUTI GUERRA LIBERAZIONE 312, presso lo studio dell’avvocato

SCOPELLITI MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PRINCIGALLI

VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso e da ultimo domiciliata

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/01/2006 R.G.N. 1079/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 12.12.2001, Z.A. conveniva l’INPS dinanzi al Tribunale di Trani per chiedere la pensione di reversibilità per sè e per i figli minori, quali eredi di D.G.U.. La domanda veniva respinta a causa della mancata prova del rapporto di lavoro agricolo intrattenuto dal defunto, rapporto che era stato regolarizzato tramite condono ma che era apparso simulato agli organi ispettivi del Ministero del Lavoro.

Proponeva appello la Z. e la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Z.A., in proprio ed a nome dei figli minori, deducendo tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso per Cassazione è stato presentato per la notifica in data 28.2.2007, mentre la sentenza di appello risulta depositata in cancelleria il 26.1.2006. In materia di lavoro e previdenza sociale, il termine di un anno per proporre ricorso per Cassazione non è sospeso a fronte del periodo feriale e quindi non è suscettibile di aumento di gg. 46. Il ricorso per Cassazione proposto dalla Z. è tardivo e quindi va dichiarato inammissibile.

4. Non avendo la controparte svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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