Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12349 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8942-2016 proposto da:

SAN MARCO S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI CECI 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IPERAL S.P.A. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del Legale

Rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, VIALE CARSO, 57,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MONACO che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIACOMO ALEMANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4268/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, la società concessionaria per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per il comune di Lecco impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa all’imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni per il 2012, lamentando, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando, invece, ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l’immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia, sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione contenuta nel controricorso, d’inesistenza della notifica del ricorso in Cassazione e passaggio in giudicato della sentenza d’appello, in quanto il predetto ricorso è stato notificato presso il vecchio domicilio del difensore della società commerciale, quando la comunicazione di variazione da parte di quest’ultimo, presso il locale consiglio dell’ordine degli avvocati, sarebbe avvenuto diversi mesi prima dell’avvenuta notifica del predetto ricorso, in quanto la notifica risulta andata a buon fine al precedente domicilio del difensore della parte, tant’è vero che la controricorrente si è, comunque, costituita tempestivamente e si è compiutamente difesa, rispetto ai motivi dì ricorso, di talchè il difetto si è, comunque, sanato per raggiungimento dello scopo, trattandosi di notifica tutt’al più nulla ma non inesistente (come può desumersi da Cass. sez. un. n. 14916/16) che è solo quella notifica che non ha raggiunto lo scopo o si è realizzata con modalità non consentite dall’ordinamento giuridico, o è stata indirizzata in luogo, neppure astrattamente collegabile con il destinatario.

Il motivo di ricorso è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 145 del 2007, art. 2, comma 1, lett. a) per pubblicità deve intendersi “qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”, mentre secondo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, comma 2 “Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia riguarda alcune informazioni indicative dei giorni e orari d’apertura del centro commerciale interessato (“domenica aperto”) ovvero indicazioni sulle attività svolte all’interno dello stesso, di cui una – punto 30 – con il riferimento nominativo all’impresa controricorrente (“(OMISSIS) più Iperal) di notevoli dimensioni.

Ad avviso del Collegio, secondo la normativa sopra indicata e secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. cit.. Non può, d’altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d’attività commerciale, e, quand’anche non direttamente volte a promuovere l’immagine o i prodotti dell’impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell’attività d’impresa.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinchè riesami il merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, in particolare, in subiecta materia il giudice del rinvio verificherà se i segnali e le indicazioni, per la loro struttura, ubicazione e dimensione possano effettivamente ritenersi strumentali al miglior esercizio dell’attività economica interessata.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA