Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12349 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13356-2010 proposto da:
F.A.S.I. – FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso
lo studio dell’avvocato STEFANO MINUCCI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –
contro
B.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTEE SUPREMA EDI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 927/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 20/11/2009 r.g.n. 261/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito l’Avvocato MINUCCI STAEFANO;
udito l’Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marrcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 20.11.2009, la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di B.L. di essere iscritto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti.
La Corte, in particolare, disattendeva l’eccezione di incompetenza per territorio riproposta dal Fondo nell’atto di appello e, nel merito, faceva propria l’argomentazione del giudice di prime cure secondo cui la domanda di iscrizione andava accolta ex art. 2, lett. d), dello Statuto del Fondo approvato con CCNL 18.5.1998.
Contro queste statuizioni ricorre il Fondo con due motivi. Resiste B.L. con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
Con il primo motivo, il Fondo ricorrente denuncia violazione dell’art. 444 c.p.c., comma 1, e art. 413, comma 2 (per come richiamato dall’art. 444 c.p.c., comma 2), per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sul rilievo che, vertendosi in materia di previdenza e assistenza, la competenza territoriale andava individuata ex art. 444 c.p.c., comma 1, in relazione al luogo di residenza dell’attore ((OMISSIS)).
Con il secondo motivo, il Fondo ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ovvero, in subordine, violazione dell’art. 2, lett. d), dello Statuto del Fondo approvato con CCNL 18.5.1998, nonchè dell’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c., per avere la Corte territoriale accolto la domanda dell’odierno controricorrente nonostante che egli, alla data della domanda, fosse già pensionato e dunque impossibilitato a porre in essere alcuna contribuzione volontaria. Il primo motivo è fondato.
Premesso che nella specie trattasi di controversia in materia di previdenza integrativa istituita dalla contrattazione collettiva, questa Corte ha avuto modo di precisare che la competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall’autonomia collettiva appartiene, in forza del rinvio operato dall’art. 442 c.p.c., comma 2, e art. 413 c.p.c., comma 7, al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all’art. 18 c.p.c.: al riguardo, infatti, non possono trovare applicazione nè l’art. 444, comma 1 non trattandosi di controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nè il successivo comma 3, non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza e non essendo tale ultima disposizione suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente contemplati, dal momento che introduce un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (v. in tal senso Cass. n. 15620 del 2015). E poichè il rinvio operato dall’art. 413 c.p.c., comma 7, al foro generale delle persone fisiche, di cui all’art. 18 c.p.c., è da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, anche del foro generale delle persone giuridiche, di cui all’art. 19 c.p.c. (Cass. n. 5098 del 1998), la competenza territoriale a decidere della presente controversia va individuata in relazione alla sede del Fondo odierno ricorrente (pacificamente in (OMISSIS)) e la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma, cui rinvia la causa anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016