Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12349 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/05/2021), n.12349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27673-2017 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERIA’ n. 10, presso lo studio degli avvocati FRANCESCA

COLOMBARONI, ENRICO PERRELLA, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2917/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2017 R.G.N. 2756/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANLORENZO RITA ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza in data 6 luglio 2017 n. 2917 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva le domande proposte da I.A., dipendente di ENAC-ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE dall’1 gennaio 2003, proveniente per mobilità volontaria dal MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (in prosieguo: il MINISTERO) dirette:

– all’accertamento del proprio diritto all’inquadramento dalla data di passaggio nei ruoli dell’ENAC nella famiglia professionale degli “ispettori di volo”, posizione economica C4 (ed, in subordine, C3) invece che in quella degli “addetti alla vigilanza e controllo in ambito aeroportuale” posizione economica C2, attribuitagli da ENAC;

– in via subordinata, all’accertamento del diritto all’inquadramento, all’esito del passaggio nell’area professionisti, nella posizione PII 4 in luogo della posizione PII 1, attribuitagli da ENAC senza valutare la anzianità maturata presso il MINISTERO.

2. Sulla domanda principale la Corte territoriale osservava che l’ I. all’atto della istituzione dell’ENAC non si era avvalso della facoltà di passare al nuovo ente, ai sensi del D.Lgs. n. 250 del 1997, art. 10. La mobilità intervenuta successivamente non era regolata da tale legge speciale nè dalle tabelle di equiparazione approvate sulla base del suddetto art. 10.

3. Con sentenza del Tribunale di Roma n. 2262/2001, gli era stato riconosciuto l’inquadramento superiore nella VIII qualifica funzionale, con profilo di “investigatore di incidenti aerei”, con decorrenza dal 13.1:2001. Il Ministero, per l’effetto, lo aveva inquadrato nell’area C-posizione economica C2.

4. Dopo essere stato comandato presso ANSV, in data 6 maggio 2002 l’ I. aveva presentato domanda di mobilità presso ENAC, venendo all’esito inquadrato nell’area operativa categoria C- posizione economica C2, famiglia professionale “addetti alla vigilanza e controllo in ambito aeroportuale”.

5. L’ I. pretendeva di coprire un posto non esistente nell’organico di ENAC (il profilo di “investigatore di incidenti aerei” non esisteva in ENAC, perchè le relative competenze erano state trasferite ad ANSV) e di acquisire un inquadramento superiore, assumendo una corrispondenza tra la qualifica di “investigatore di incidenti aerei” e quella di “ispettore di volo”.

6. La mobilità in questione era stata disposta esclusivamente riguardo ad 86 unità della qualifica degli amministrativi ed operativi, come da programmazione triennale: l’ I. poteva andare a coprire una di queste posizioni, corrispondente alla categoria C-posizione C2.

7. La tesi dell’ I. circa la corrispondenza del profilo di “investigatore di incidenti aerei” a quello di “ispettore di volo” non poteva essere condivisa, perchè tra le unità individuate per la mobilità non era contemplata tale figura, oggetto di una programmazione triennale di fabbisogno distinta, che non risultava nè autorizzata nè attuata.

8. Inoltre, il profilo professionale di “ispettore di volo” presentava dei requisiti che l’ I. pacificamente non possedeva, come emergeva dal raffronto tra D.P.R. n. 1219 del 1984, art. 183 (ispettore di volo) e l’art. 185 dello stesso D.P.R. (investigatore di incidenti aerei).

9. Il riconoscimento agli “investigatori di incidenti aerei” del medesimo trattamento giuridico ed economico degli “ispettori di volo” (ai sensi dell’allegato A CCNL ENAC 1998/2001) era riservato esclusivamente al personale in servizio presso ANSV e non a quello, come l’ I., proveniente dal MINISTERO.

10. Era parimenti infondata la domanda subordinata.

11. L’ I. in data 19 maggio 2003 aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il passaggio nell’Area professionale- Area periti Elettrici Industriali ed all’esito era stato inquadrato nell’Area professionisti- seconda qualifica professionale, posizione economica PII 1.

12. Egli lamentava che nell’inquadramento nella posizione inziale non

era stata considerata la anzianità maturata presso il MINISTERO di provenienza.

13. La tesi non era condivisibile. La conservazione della anzianità a seguito della mobilità non comportava che essa rilevasse anche in caso di passaggio di area, per il quale la fonte collettiva prevedeva una propria disciplina, nella quale rilevava solo l’anzianità nella medesima area (per il passaggio nel livello 4 super, anzianità di 13 anni nella seconda qualifica professionale, ai sensi dell’accordo collettivo del 30.5.2007).

14. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza I.A., articolato in sei motivi; ENAC ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

15. Le parti hanno depositato memoria.

16. IL PM ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, art. 1406 c.c., dell’allegato A del CCNL ENAC 1998/2001, del D.Lgs. n. 250 del 1997, art. 10 e del D.P.R. n. 1219 del 1984, artt. 183 e 185, per avere la Corte d’appello violato il criterio di equipollenza tra il trattamento giuridico ed economico goduto dal signor I. nell’amministrazione di provenienza e quello attribuito dall’amministrazione di destinazione, sulla base del quale egli aveva diritto a vedersi attribuito l’inquadramento giuridico ed economico proprio della famiglia professionale di “ispettore di volo”, con posizione economica C3.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, dell’allegato A del CCNL ENAC 1998/2001, del D.Lgs. n. 250 del 1997, art. 10, del D.M. 20 settembre 2000, artt. 1 e 8, del D.P.R n. 1219 del 1984, artt. 183 e 185, censurando la sentenza per avere ritenuto l’inapplicabilità nel caso di specie delle tabelle di equiparazione legali, che erano utilizzabili come fonte privilegiata atta ad individuare le corrispondenze tra i profili professionali delle diverse amministrazioni di provenienza e di destinazione.

3. Con la terza critica si deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3,- la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e 27 CCNL COMPARTO MINISTERI 1998/2001, per non avere la Corte d’Appello rilevato che tra i posti vacanti indicati nel fabbisogno triennale redatto da ENAC, vi erano sia i dipendenti operativi (in numero di 119) che gli “ispettori di volo” (in numero di 50) – parimenti rientranti tra il personale operativo – e che, pertanto, poteva essergli riconosciuto l’inquadramento nella famiglia professionale degli “ispettori di volo” o, comunque, nel livello C4 ovvero in subordine C3.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’allegato A del CCNL 1998/201 personale non dirigente ENAC, in quanto la Corte d’Appello, nell’escludere la esistenza nei ruoli ENAC del profilo professionale di “investigatore di incidenti aerei”, avrebbe fornito un’interpretazione erronea della contrattazione collettiva di comparto. Si assume che il profilo professionale di “investigatore di incidenti aerei” era presente in ENAC e doveva essere ricondotto alla famiglia professionale degli “ispettori di volo”, in quanto la elencazione dei profili di tale famiglia professionale aveva carattere puramente esemplificativo e non esaustivo.

5. Con il quinto motivo si denuncia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza, per avere la Corte d’Appello affermato la piena corrispondenza tra l’inquadramento di provenienza

(C2) e quello di destinazione in assenza di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

6. I primi cinque motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

7. Giova premettere in fatto che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’ I. ottenne in via giudiziaria il riconoscimento del profilo di “investigatore di incidenti aerei” e l’inquadramento nella ex VIII qualifica funzionale.

8. Il profilo di “investigatore di incidenti aerei” era previsto dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri, in attuazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 3); alla VIII qualifica funzionale apparteneva pure il distinto profilo di “ispettore di volo”.

9. Le competenze del profilo di “investigatore di incidenti aerei” (inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano) erano state nel frattempo affidate, ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, art. 17, comma 1, alla neoistituita Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

10. Nel nuovo sistema di classificazione dei Ministeri il ricorrente veniva inquadrato in area C, posizione C2.

11. La tesi del ricorrente è fondata sulla assunta corrispondenza del proprio precedente profilo di “investigatore di incidenti arei”- le cui competenze, come si è detto, erano state già assunte da ANSV in epoca precedente al trasferimento ad ENAC – a quello di “ispettore di volo” della classificazione ENAC o, comunque, ad altra figura professionale della stessa “famiglia”.

12. A tale riguardo va precisato che l’ordinamento professionale del personale dell’ENAC- secondo la disciplina dell’art. 50 del CCNL 1998/2001 ENAC, del 19/12/2001, vigente alla data della mobilità – era organizzato in due aree professionali (oltre alla sezione dei professionisti dipendenti): l’area tecnica, economica ed amministrativa;

L’area operativa. La suddetta area operativa comprendeva: gli “ispettori di volo” nonchè i dipendenti che svolgevano attività di natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale.

13. A queste due categorie di dipendenti dell’area operativa corrispondevano due “famiglie professionali”, rispettivamente comprendenti, la prima, le attività di natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale e, la seconda, gli “ispettori di volo”. Mentre per la prima famiglia professionale il trattamento tabellare iniziale si identificava nella posizione economica Cl e la relativa progressione economica si sviluppava sino alla posizione C3, per la famiglia degli “ispettori di volo” il trattamento economico si identificava nella posizione economica C3 e la relativa progressione economica si sviluppava sino alla posizione C5 (art. 60 CCNL personale ENAC del 19.12.2001). Questo sistema di classificazione verrà poi parzialmente modificato dal CCNL ENAC 2002/2005, stipulato il 19/02/2007.

14. La Corte territoriale nel respingere la domanda ha accertato in fatto (pagina 7 della sentenza, in fine e pagina 8, in principio) che:

– il programma triennale del fabbisogno di personale dell’ENAC per il triennio 2001/2003 indicava un fabbisogno di 283 unità lavorative, di cui 119 amministrativi ed operativi e 50 ispettori di volo;

– detto programma prevedeva nella prima fase il reclutamento integrale dei 119 amministrativi ed operativi, di cui 86 tramite mobilità e quello parziale di 40 (dei 50) ispettori di volo, per la cui assunzione veniva indetto pubblico concorso il 12.12.2001;

– la mobilità del C. si era inserita nel reclutamento degli 86 amministrativi ed operativi mentre per la famiglia degli ispettori di volo non era stata attivata mobilità alcuna;

– l’ I. era ben consapevole dell’inquadramento che gli sarebbe spettato, avendo agli dato formale assenso, il 16.10.2002 alla nota ENAC n. 221871/02, che quell’inquadramento menzionava.

15. In punto di diritto, questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2017, n. 30875) ha già evidenziato che ” in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive, non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell’istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all’interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell’ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito”.

16. Nella fattispecie esaminata nel precedente citato il passaggio ad altra amministrazione era egualmente avvenuto nell’anno 2003, nella vigenza del testo originario del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che autorizzava le amministrazioni, previo consenso dell’ente di appartenenza, a “ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento” ed attribuiva alla contrattazione collettiva nazionale il potere di definire le procedure ed i criteri generali per l’attuazione della mobilità.

17. Questa Corte ha evidenziato come tutte le versioni della norma succedutesi nel tempo hanno rimarcato che il passaggio diretto presuppone l’assenso dei soggetti coinvolti nella vicenda modificativa ed in tanto è possibile in quanto sussista nell’amministrazione di destinazione la vacanza in organico del posto al quale il dipendente che domanda la mobilità chiede di essere assegnato.

18. Ove si consentisse al dipendente di rimettere in discussione l’inquadramento, l’amministrazione di destinazione si vedrebbe imposto un rapporto di lavoro relativo ad una posizione diversa da quella vacante, per la quale aveva ritenuto di doversi avvalere della mobilità e ciò si risolverebbe in una violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che ha sempre individuato nella vacanza del posto in organico una condizione imprescindibile e necessaria per l’attivazione della procedura.

19. L’istituto del passaggio diretto, del resto, risponde anche ad un interesse del lavoratore, il quale è messo in condizione di conoscere il posto che andrà a ricoprire nell’ente di destinazione ed il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto ed è libero di non accettare il passaggio. Ove manifesti il suo assenso, evidentemente perchè ritenga prevalenti interessi personali che rendono per lui più conveniente il passaggio, non potrà poi revocare l’assenso dato e pretendere di rimanere all’interno dell’ente di destinazione in una posizione diversa rispetto a quella oggetto della procedura.

20. A tali principi, cui il Collegio intende assicurare continuità, si è conformata la sentenza impugnata, che è pertanto esente dalle censure che le sono state mosse. La Corte territoriale, come si è esposto, ha infatti evidenziato che per il profilo dell’ispettore di volo non era stata attività alcuna mobilità (essendo stato indetto un pubblico concorso) e che la assunzione per mobilità riguardava il diverso profilo C2, cui l’ I. aveva dato il proprio assenso.

21. Con il sesto ed ultimo motivo, si lamenta- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in via gradata, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, del CCNL 1998/2001, art. 53, comma 2 comparto MINISTERI e dell’art. 4 del CCNL 2002/2005 ENAC, per avere la Corte territoriale errato nel non riconoscergli l’inquadramento nella II qualifica professionale, 4^ livello economico, avendo egli conseguito il diploma di perito industriale ed avendo acquisito una esperienza di circa venti anni nel ruolo di Capo tecnico presso il Ministero dei Trasporti.

22. Il motivo è infondato.

23. La sentenza impugnata ha accertato in fatto che l’ I. aveva partecipato alla procedura selettiva per il passaggio nell’Area dei professionisti- di cui al titolo X del CCNL ENAC 1998/2001- venendo inquadrato, con decorrenza giuridica dal 5.5.2003 ed economica 1.7.2004, nella seconda qualifica professionale (professionisti diplomati) come perito elettronico industriale, nel livello economico iniziale.

24. La pretesa alla attribuzione del quarto livello economico è stata correttamente respinta dalla Corte territoriale, in quanto ai sensi dell’art. 89, comma 3, CCNL ENAC 1998/2001 “l’attribuzione, in successione, del secondo, del terzo e del quarto livello economico di ogni qualifica professionale, avviene attraverso procedure selettive, basate sui criteri generali di cui all’art. 90. Ai fini della partecipazione a dette procedure selettive gli interessati debbono aver maturato, rispettivamente, almeno 2 anni, 3 anni, 5 anni di servizio nel livello precedente”.

25. A tenore della norma collettiva, per l’acquisizione dei livelli economici superiori occorreva, dunque, il requisito di anzianità di livello ed il superamento di una procedura selettiva, restando del tutto irrilevante la anzianità maturata in aree diverse o in comparti diversi.

26. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

27. Non vi è luogo a provvedere sulle spese. L’ENAC non ha depositato tempestivo controricorso sicchè non le era consentito il deposito delle memorie; nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, conv. con modif. dalla L. n. 196 del 2016, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, n. 23921).

28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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