Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12349 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di SANT’ELPIDIO A MARE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Delib. Commissariale 16
marzo 2007, n. 17 e delega in calce al ricorso, dall’Avv. Carile
Franco, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Maria Teresa
Barbantini, in Roma, Viale Giulio Cesare, 14;
– ricorrente –
contro
MCC SPA, incorporante della CAPITALIA LEASING & FACTORINC3 Spa,
con
sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avv. Santoli Alberto, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Bellini, 4 presso lo studio dell’Avv. Andrea Gemma;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 13/09/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona – Sezione n. 09, in data 17/02/2006, depositata
il 03 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dott. GAETA Pietro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 10621/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 13/09/06 pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 09, il 17.02.2006 e DEPOSITATA il 03 marzo 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello della società, dichiarando la nullità dell’accertamento impugnato, perchè privo di motivazione.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento ICI, relativo all’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..
2 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
3 – La questione posta dal ricorso in esame va esaminata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui – dato il carattere di provocatio ad opponendum dell’avviso di accertamento il requisito motivazionale esige “oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 14700/2001, n. 14566/2001, n. 11608/2001, cfr. SS.UU. n. 8351/1990, n. 27653/2005).
4 – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, fra l’altro, omettendo di considerare che dalla documentazione prodotta e valorizzata dai Giudici di prime cure, emergeva, per un verso, che la contestazione investiva esclusivamente il periodo di possesso preso a base ai fini impositivi, indicato dall’amministrazione comunale, inequivocamente, in mesi dodici e dichiarato dalla società, invece, in mesi tre, e d’altronde, che il fabbricato era stato ultimato il 05.12.1997 con inizio di utilizzazione dall’1.01.1998.
Non ha, altresì, considerato il Giudice di appello che, in base al richiamato principio, l’avviso di accertamento deve contenere solo gli elementi indispensabili perchè il contribuente abbia conoscenza della pretesa fiscale e non anche quegli altri, indispensabili per riconoscerne la fondatezza, che invece, vanno indicati e provati in sede di giudizio.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.3 75 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 26.4.2011, nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011