Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12348 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 509-2007 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 839/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/10/2006 R.G.N. 937/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 17.12.2001, C.T. conveniva l’INPS dinanzi al Tribunale di Potenza onde conseguire l’assegno di invalidità. Il Tribunale accoglieva la domanda con decorrenza 1.8.2000. Proponeva appello L’INPS e la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, spostava la decorrenza del detto assegno al (OMISSIS), sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio rinnovata in appello.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione C.T. deducendo due motivi. L’INPS ha depositato delega ed ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con i due motivi del ricorso, la ricorrente deduce :

– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 222 del 1984, art. 1 e art. 36 Cost.;

– omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la C. che il giudice di appello – come pure il consulente tecnico officiato in appello – hanno errato nel valutare il quadro invalidante presentato, il quale risaliva ad epoca anteriore a quella accertata. Era onere della Corte di Appello rispondere alle osservazioni del consulente tecnico di parte. Non è stato adeguatamente verificato il periodo di manifestazione delle malattie invalidanti: in particolare la malattia osteoarticolare non ha subito alcun aggravamento nelle more del processo. La discordanza tra le due consulenze doveva suggerire al giudice di appello l’opportunità di convocare a chiarimento i due consulenti. La spondiloartrosi si trovava in stato avanzato fino dalla domanda amministrativa. Entrambi consulenti non hanno preso in considerazione l’eccesso ponderale, nè il disturbo somatiforme. Non sono state valutate le possibilità di lavoro in mansioni confacenti.

4. Il ricorso è infondato in entrambe le articolazioni. Esso, lungi dal denunciare vizi logici o lacune nella motivazione della sentenza di appello, prospetta una diversa ricostruzione del quadro morboso presentato dalla C., con particolare riferimento alla lenta ingravescenza delle malattie, le quali dovevano essere presenti fino da epoca anteriore al (OMISSIS). Il ricorso propone quindi una diversa lettura delle fonti probatorie, contrapposta a quella operata dal giudice di merito, operazione questa preclusa dinanzi alla Corte di Cassazione. Vero è che, sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio espletata in appello, la Corte di Appello ha dato atto che il quadro invalidante non era “allarmante” alla data fissata dal Tribunale, mentre tale era divenuto al (OMISSIS). Non sussiste un onere del giudice di appello di convocare a chiarimento i due consulenti tecnici, di primo e di secondo grado, ove le diagnosi divergano parzialmente. Nè il giudice di appello, che aderisce alla consulenza tecnica di ufficio espletata in appello, ha l’obbligo di motivare il dissenso rispetto alla consulenza espletata in primo grado. Infatti se il giudice di secondo grado rinnova la consulenza tecnica di ufficio, la motivazione della seconda consulenza costituisce essa stessa critica alla consulenza espletata in precedenza.

5. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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