Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12348 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da;

Tribunale di Palermo con ordinanza 1.12.2016;

nel procedimento pendente tra:

M.G., titolare della impresa individuale MA.MO.MA. Coffee

di M.G., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Azzaretto e

Alessia Di Marco, elett. dom. in Palermo, via Maqueda n. 8, come da

procura in calce all’atto (“memoria di costituzione”);

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Barbara Tripi, elett. dom. in Palermo, via Ruggero

Settimo 74/h, come da procura in calce all’atto (comparsa di

costituzione);

sulle conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della

dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’accoglimento del

regolamento e l’indicazione come competente del Giudice di pace di

Palermo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il Tribunale di Palermo, con ordinanza 1.12.2016, nella causa R.G. 8101/16 ha richiesto d’ufficio a questa Corte la regolazione della competenza, per ragione di materia, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo già emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 21.4.2015 su richiesta della società (OMISSIS) s.r.l. ed opposto, avanti al medesimo giudice, dall’ingiunto M.G.;

2. all’esito di ordinanza emessa dopo l’udienza del 23.3.2016, il predetto G.d.P. disponeva la trasmissione degli atti al tribunale – sezione fallimentare ed ora remittente, sul presupposto che una delle parti del giudizio era una società fallita, così dichiarando la propria incompetenza;

3. il tribunale negava che tale sola circostanza potesse far sussumere l’azione tra quelle di cui all’art. 24 L.f., non rientrando essa tra le insinuazioni al passivo o le impugnazioni di un atto della procedura e contestava che l’ordinanza di incompetenza per materia potesse specificare anche la sezione destinataria, nel caso mera articolazione interna;

4. stante la competenza funzionale, anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso, non era il tribunale l’ufficio da adire, ciò giustificando la attuale remissione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la società (OMISSIS) s.r.l. aveva agito con procedimento monitorio nella qualità di creditrice di M.G., così conseguendo il decreto ingiuntivo, l’opposizione al quale evidenzia un giudizio che ha per oggetto non un credito concorsuale di terzi, bensì e al contrario una pretesa attiva, già nel patrimonio della fallita e che il curatore semplicemente si propone di perseguire;

2. per tale vicenda opera dunque il principio, cui va data continuità, per cui “nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto (…) non determina l’improcedibilità dell’opposizione e la rimessione (della) controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l’opposizione” (Cass.11749/2011, 19290/2007), semmai ponendosi la questione, come affrontata nei precedenti citati, solo nel caso di “domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale”, circostanza non emersa, nè allegata;

3. l’accoglimento del regolamento determina pertanto, ai sensi degli artt. 47, 645 e 380-ter c.p.c., che la competenza a conoscere della materia spetta al Giudice di Pace di Palermo.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palermo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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