Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12348 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12348
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da;
Tribunale di Palermo con ordinanza 1.12.2016;
nel procedimento pendente tra:
M.G., titolare della impresa individuale MA.MO.MA. Coffee
di M.G., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Azzaretto e
Alessia Di Marco, elett. dom. in Palermo, via Maqueda n. 8, come da
procura in calce all’atto (“memoria di costituzione”);
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e
dif. dall’avv. Barbara Tripi, elett. dom. in Palermo, via Ruggero
Settimo 74/h, come da procura in calce all’atto (comparsa di
costituzione);
sulle conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della
dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’accoglimento del
regolamento e l’indicazione come competente del Giudice di pace di
Palermo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. il Tribunale di Palermo, con ordinanza 1.12.2016, nella causa R.G. 8101/16 ha richiesto d’ufficio a questa Corte la regolazione della competenza, per ragione di materia, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo già emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 21.4.2015 su richiesta della società (OMISSIS) s.r.l. ed opposto, avanti al medesimo giudice, dall’ingiunto M.G.;
2. all’esito di ordinanza emessa dopo l’udienza del 23.3.2016, il predetto G.d.P. disponeva la trasmissione degli atti al tribunale – sezione fallimentare ed ora remittente, sul presupposto che una delle parti del giudizio era una società fallita, così dichiarando la propria incompetenza;
3. il tribunale negava che tale sola circostanza potesse far sussumere l’azione tra quelle di cui all’art. 24 L.f., non rientrando essa tra le insinuazioni al passivo o le impugnazioni di un atto della procedura e contestava che l’ordinanza di incompetenza per materia potesse specificare anche la sezione destinataria, nel caso mera articolazione interna;
4. stante la competenza funzionale, anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso, non era il tribunale l’ufficio da adire, ciò giustificando la attuale remissione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. la società (OMISSIS) s.r.l. aveva agito con procedimento monitorio nella qualità di creditrice di M.G., così conseguendo il decreto ingiuntivo, l’opposizione al quale evidenzia un giudizio che ha per oggetto non un credito concorsuale di terzi, bensì e al contrario una pretesa attiva, già nel patrimonio della fallita e che il curatore semplicemente si propone di perseguire;
2. per tale vicenda opera dunque il principio, cui va data continuità, per cui “nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto (…) non determina l’improcedibilità dell’opposizione e la rimessione (della) controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l’opposizione” (Cass.11749/2011, 19290/2007), semmai ponendosi la questione, come affrontata nei precedenti citati, solo nel caso di “domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale”, circostanza non emersa, nè allegata;
3. l’accoglimento del regolamento determina pertanto, ai sensi degli artt. 47, 645 e 380-ter c.p.c., che la competenza a conoscere della materia spetta al Giudice di Pace di Palermo.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017