Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12348 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15637-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3898/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 9586/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 giugno 2010, la Corte d’Appello di Roma in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da B.R. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria della nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti per il periodo 1.7/30.9.2002, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per “esigenze tecniche, organizzative, produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, dichiarando la conversione a tempo indeterminato del rapporto, ordinando il ripristino dello stesso e condannando la Società al pagamento delle retribuzioni dalla data della notifica del ricorso di primo grado fino alla scadenza del triennio successivo alla cessazione di fatto del contratto di lavoro, escluso l’aliunde perceptum.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, generica la causale invocata, così da non consentire di individuare nel concreto il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore interessato e le concrete esigenze della Società, dall’altro, sussistente il diritto al risarcimento del danno non oltre il triennio ai sensi dell’art. 1227 c.c., non essendo ulteriormente giustificabile il protrarsi dell’inerzia del lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre Poste Italiane S.p.A. affidando l’impugnazione a quattro motivi. Il B. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, dell’art. 12 disp. gen., dell’art. 1362 c.c. e segg. e dell’art. 1325 c.c., censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento dell’onere previsto dalla legge di specificazione della ragione posta a base dell’assunzione a termine del lavoratore conseguente all’indicazione nel contratto individuale di una pluralità di causali giustificative.

Con il secondo motivo il medesimo convincimento è censurato sotto il profilo motivazionale in relazione all’omessa considerazione dell’aspetto, qualificato come fatto controverso decisivo per il giudizio, dell’idoneità della compresenza nel contratto di più ragioni fra loro non incompatibili o porsi quali elementi di sufficiente specificazione dell’esigenza giustificativa.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la pronunzia della Corte territoriale sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentando la carenza dell’iter logico-argomentativo da questa seguito ad esplicazione della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla Società medesima ed al mancato esercizio dei propri poteri istruttori di ufficio in ordine all’accertamento dell’effettività dell’esigenza sostitutiva invocata.

Il quarto motivo è inteso a censurare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata nullità del termine e ciò anche con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183.

Presi in esame il primo ed il secondo motivo, che appare opportuno trattare congiuntamente per essere tutti relativi al medesimo passo della motivazione in punto genericità della causale, deve rilevarsi come gli stessi meritino accoglimento.

A riguardo rileva il principio accolto da questa Suprema Corte che va qui ribadito secondo cui (v. in particolare, fra le altre, Cass. 1.2.

2010 n. 2279 e Cass. 2010 n. 10033), se è vero che l’onere di “specificazione” nell’atto scritto delle ragioni poste a base dell’assunzione a termine del lavoratore interessato costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), a prescindere da fattispecie predeterminate, riflettendo l’intento del legislatore di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto, è altrettanto vero che il venir meno del sistema delle predeterminazione legale delle ipotesi legittimanti l’apposizione del termine, impone l’assunzione del concetto di specificità in un’accezione connotata da un maggior grado di elasticità idonea a consentire l’adeguamento del medesimo alle specifiche realtà aziendali, richiedendo al giudice una valutazione secondo criteri di congruità e ragionevolezza, da operarsi, non solo con riferimento al contratto di lavoro, dal quale le ragioni giustificatrici del termine potrebbero risultare anche indirettamente, ma altresì per relationem da altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base dell’esigenza delle assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

A questa stregua rileverebbero, nella specie, gli accordi collettivi richiamati nella causale inserita nel testo del contratto, dai quali si desumerebbe l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrarne la distribuzione su tutto il territorio nazionale nonchè, quanto alle mansioni, da posizioni sovra dimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale.

Sennonchè la valutazione di tali elementi di specificazione, comunque emergenti dal contratto di lavoro, sotto il profilo della loro sussistenza e sufficienza ai fini del giudizio sulla ricorrenza o meno del requisito di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, risulta essere stata omessa dalla Corte territoriale, la cui pronunzia si rivela dunque carente per essere il giudizio di genericità formulato con esclusivo riguardo alla prima parte della causale enunciata nel contratto in questione.

Di qui l’accoglimento del ricorso in relazione ai motivi indicati con conseguente assorbimento degli altri motivi.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si pronuncerà in conformità ai suesposti principi di diritto, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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