Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12348 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12348
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di MANOPPELLO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio
degli avvocati DEL FEDERICO Lorenzo, LAURA ROSA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DEL FEDERICO Lorenzo, giusta procura a margine
del ricorso e giusta delibera di G.M. in atti;
– ricorrente –
contro
D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI DOMIZIO SILVIO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 21/03/07,
depositata il 03/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR dell’Abruzzo, accogliendo l’appello di D.S., ha riformato la sentenza della CTP di Pescara che aveva rigettato il ricorso del sopradetto contribuente avverso l’accertamento e liquidazione lei del Comune di Manoppello.
La CTR ha ritenuto che la determinazione dell’UTE avesse natura di annullamento delle originarie rendite attribuite ai singoli immobili poi catastalmente accorpati. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune deducendo, con tre motivi, violazione e falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione.
Il contribuente ha resistito con controricorso. Il principio di diritto applicato dalla CTR e cioè in caso di annullamento per errori originari dell’attribuzione della rendita, la stessa non può non retroagire, è corretto.
Osserva al riguardo il collegio che, in tema di I.C.I., le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (v. Cass. 7 settembre 2004, n. 18023).
Questa Corte però (Cass. n. 19066/2005) non ha potuto non rilevare che diverso è invece il caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’Ufficio nell’accertamento, o nella valutazione, delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita e quindi dal riesame da parte del medesimo Ufficio, ora per allora, di dette caratteristiche, con conseguente attribuzione, previa correzione degli errori materiali rilevati, di una diversa rendita a decorrere sin dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo. Infondato è pertanto il primo motivo.
Insufficiente è però la motivazione in quanto non considera la questione se l’accorpamento catastale di più unità, nel mancato chiaro annullamento delle singole rendite, possa costituire una realtà economica nuova, sì da non giustificare la riconosciuta retroattività.
Assorbito è il terzo motivo in ordine alle sanzioni.
Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del secondo motivo per manifesta fondatezza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011