Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12347 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza proposto da:

M.T., titolare della omonima impresa individuale ad

insegna “Il Guardiacelo”, rappr. e dif. dall’avv. Marco Cassiani,

elett. dom. in Roma, via Flaminia n.135, presso lo studio dell’avv.

Marco Moretti, come da,procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del l.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Marco Proietto, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

EQUITALIA CENTRO S.P.A. (OMISSIS);

EQUITALIA MARCHE S.P.A.;

UNICREDIT S.P.A.;

P.P.;

C.M.;

SOC.AGRICOLA R.E. & C. S.S.;

– intimati –

per l’annullamento della ordinanza del Tribunale di Pesaro 19.4.2016,

in RG esecuzione immobiliare n. 50/2010;

sulle conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della

dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’inammissibilità

dell’istanza di regolamento;

vista la memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. della banca e la memoria

della ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il giudice dell’esecuzione immobiliare a R.G. n.50/2010 del Tribunale di Pesaro, con ordinanza 19.4.2016, ha rimesso gli atti al delegato alla vendita perchè prosegua nelle operazioni liquidatorie, dopo che la citata procedura era stata sospesa, ai sensi dell’art. 168 L. Fall., in conseguenza dell’accesso della debitrice esecutata al concordato preventivo, e tuttavia in prosieguo lo stesso concordato era stato dichiarato inammissibile dal tribunale con decreto confermato dalla Corte d’appello di Ancona;

2. nel procedimento, l’esecutata aveva invero proposto opposizione avverso la disposta aggiudicazione del bene, contestandone la validità;

3. la corte ha dato atto che in ogni caso l’immediata esecutività della citata inammissibilità implicava che nessuna sospensione poteva darsi sulla esecuzione pendente, mentre nessun concordato era più pendente, nè appariva corretto il ricorso all’istituto di cui all’art. 295 c.p.c.;

4. la sospensione era intervenuta il giorno dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte di partecipazione alla gara e dunque per l’ordinanza anche il processo esecutivo, sospeso con la iscrizione della domanda di concordato al registro delle imprese, doveva riprendere da quel punto;

5. la ricorrente, invocando una relazione di pregiudizialità logico-giuridica e la pendenza di una causa pregiudicante, per via della proposta impugnazione in cassazione del citato decreto della corte d’appello, deduce l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., conferente alla fattispecie, avendo l’ordinanza censurata sostituito la originaria sospensione mediante una pronuncia di revoca, illegittimamente assumendo un compito assegnato alla sola Cassazione, con il regolamento necessario di competenza, quale proposto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la iniziale sospensione del processo esecutivo è stata disposta dal relativo giudice al di fuori di una ipotesi di opposizione esecutiva ed invero dando atto, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., prima parte, della ricorrenza di una causa di quiescenza posta direttamente dalla stessa legge;

2. ai sensi dell’art. 168 L. Fall., l’ordinanza ha ricordato che tra gli effetti del ricorso di concordato preventivo, con la sua pubblicazione al registro delle imprese e fino all’omologazione definitiva, si determina l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire nelle iniziative espropriative o cautelari sul patrimonio del debitore, effetto legale che il provvedimento del giudice dell’esecuzione limita ad esclusivo oggetto di mera ricognizione;

3. anche la successiva ordinanza, ora impugnata, con la quale il predetto giudice dà atto della venuta meno della causa legale di quiescenza o temporanea improcedibilità, partecipa pertanto alla natura che qualifica il primo provvedimento, così estrinsecando il generale potere di direzione connotativo della relativa attività ex art. 484 c.p.c., ma sotto il profilo sostanziale ne è esattamente l’opposto, riconoscendo che, rimossa la pendenza del concordato preventivo (dichiarato inammissibile), il processo esecutivo va riattivato, con ripresa delle medesime operazioni liquidatorie, o prodromiche alla liquidazione, in corso al momento del verificarsi dell’evento legale già incidente sulla procedibilità;

4. ciò premesso, è dunque evidente che già per questa ragione non ricorrono i presupposti per l’assimilazione dell’ordinanza impugnata, che non dispone alcuna sospensione, ai provvedimenti cui ha riguardo, per il rimando all’art. 295 c.p.c.,- la norma disciplinante il regolamento necessario di competenza ex, art. 42 c.p.c., “poichè la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento sospensivo, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo, e non anche di quello denegatorio” (Cass. 22784/2015);

5. in ogni caso, non sussiste alcuna interferenza tra l’astratta nozione di processo pregiudicante, suscettibile di produrre la cosa giudicata sull’oggetto del suo accertamento ed il processo esecutivo, ove a questo volesse riferirsi, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la portata di processo pregiudicato, risultando così “inammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, trattandosi comunque di provvedimento negativo della sospensione e riferendosi l’art. 295 cod. proc. civ. alla sospensione del processo di cognizione e non alla sospensione di quello di esecuzione cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. cod. proc. civ.” (Cass. 17267/2009, 19292/2005);

6. nè miglior sorte incontra il ricorso ove fondato sulla tesi, prospettata dalla ricorrente, per cui la pronunciata inammissibilità della domanda di concordato non sarebbe definitiva, pendendo un’ultima impugnazione avverso la decisione della corte d’appello che ha a sua volta rigettato il reclamo contro la citata inammissibilità;

7. osserva invero il Collegio che – nella fattispecie – trova luogo una pronuncia di inammissibilità che, ai sensi dell’art. 162, comma 2, L. Fall. (richiamato dall’art. 161, comma 6 ove alla domanda di concordato con riserva non segua nel termine il deposito di proposta e piano), non è soggetta a reclamo e dunque, in via di mero fatto, nemmeno può attivare l’iter che possa condurre alla omologazione, arrestandosi subito il concordato ed anzi da quel momento potendosi dichiarare il fallimento;

8. infatti per Cass. s.u. 9935/2015 “la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo” e, in difetto di fallimento, comunque si ha cessazione della procedura di concordato dichiarato inammissibile, con immediatezza di effetti, situazione che costituisce il presupposto della cennata sequenza di rinnovata procedibilità della decisione positiva di fallimento, integrando essa la venuta meno dello spossessamento attenuato del debitore conseguente ad una procedura concorsuale che non vi ha motivo di restare pendente;

9. per un verso, d’altronde, il citato principio sarebbe del tutto contraddetto ove si affermasse che la pendenza del concordato si protrae sino alla definizione impugnatoria sul provvedimento negativo e, per altro, l’espressa irreclamabilità di cui al menzionato art. 162, comma 2, L. Fall. apparirebbe vanificata nel suo scopo, la determinazione immediata della vicenda concordatizia, altra e solo eventuale sostituzione concorsale essendo destinato ad instaurare il fallimento, ove sussistano apposite domande; il che conferma che, dichiarato inammissibile il concordato, il debitore – se non fallisce con provvedimento contestuale – ritorna in bonis, ma ovviamente con riespansione piena di altri vincoli esecutivi singolari entrati in quiescenza per effetto della tutela offerta interinalmente dall’art. 168 L. Fall.;

10. ed invero, per analoga ratio e più in generale, Cass. s.u. 9146/2017 ha statuito che “la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perchè l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato”;

11. Il ricorso è dunque inammissibile, dovendosi pronunciare la correlativa statuizione sulle spese, secondo la soccombenza e come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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