Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12347 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12347
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato
CAPRIOLO SIMONA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCOLA BIAGIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 34/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO del 16/03/09, depositata il 20/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Como che aveva accolto il ricorso di A.R. avverso l’avviso di accertamento iva, irap e irpef per l’anno 2001.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo, con quattro motivi, violazione di legge e vizio motivazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorso è palesemente inammissibile.
Il ricorso andava soggetto alle disposizioni di cui all’art. 366 bis in ordine alla formulazione dei quesiti. Questa Corte(Cass. n. 7119/2010) ha ritenuto che solo i ricorsi per Cassazione proposti contro provvedimento pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) sono soggetti alla norma abrogatrice dell’art. 366 bis c.p.c..
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è anteriore a tale data (20 marzo 2009).
Orbene questa Corte ha già avuto modo di chiarire (SS.UU n. 16528/2008) che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4) si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.
Nel caso in esame i quesiti e il predetto momento di sintesi non risultano proposti.
Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non sussistendo ragioni valide per mutare giurisprudenza in ordine al superiore “momento di sintesi” come da memoria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011