Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12346 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19905-2008 proposto da:

K.J., nella qualità di erede di K.S.Z.

a sua volta unica erede di K.N., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2007 r.g.n. 6201/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata del 23 luglio 2007 la Corte d’appello di Roma, accogliendo parzialmente l’appello di K.S.Z. avverso la statuizione di primo grado, dichiarava prescritti i crediti, per interessi e rivalutazione monetaria su pensione erogata in ritardo, maturati prima del 13 marzo 1985, sul rilievo che la prescrizione era decennale e che l’unico atto interruttivo era del 13 marzo 1995.

Avverso detta sentenza ricorre K.J. nella qualità di erede di K.S.Z.. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo, con denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2943 c.c., e di vizio di motivazione, il ricorrente assume che, essendo stato il ricorso giurisdizionale notificato nel decennio successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, la quale sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione (anche) del diritto ad interessi e rivalutazione dovuti dall’ente debitore per il ritardato pagamento della prestazione, ha errato la Corte di merito a ritenere parzialmente prescritto il relativo credito che, invece, doveva essere riconosciuto con la stessa decorrenza della pensione.

2. La questione, così come prospettata, non è fondata.

3. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, in fattispecie analoghe, Cass. n. 11680 del 2008 e n. 1711 del 2009), la domanda amministrativa di pensione rileva, come atto interruttivo della prescrizione, nella vicenda estintiva (per decorso del tempo) del diritto avente ad oggetto i ratei della prestazione previdenziale, mentre vicenda estintiva in tutto distinta ed autonoma ha il credito per interessi e rivalutazione monetaria dovuti a seguito del suo ritardato pagamento. Il diritto all’attribuzione di tali ulteriori componenti, infatti, viene ad esistenza soltanto nel momento in cui è giuridicamente configurabile un “ritardo” dell’Istituto debitore nell’ adempimento, momento che va identificato – ove l’Istituto medesimo non si sia, nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivalutazione e interessi decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) – nella scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Ne consegue che sui ratei di pensione fino ad allora spettanti e non corrisposti (ratei che vengono tutti riallineati alla suddetta scadenza) interessi e rivalutazione decorrono dal giorno ad essa successivo, mentre, sui restanti ratei pagati in ritardo, rivalutazione e interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascuno di essi (vedi Corte cost. sent. n. 156/91, nonchè, fra tante, Cass. Sez.un. sent. nn. 8587 del 1991, 1322 del 1997, 10955 del 2002; Cass. sent.

nn. 3503 del 1992, 2801 del 1994, 9239 del 1995, 6992 del 1998, 3437 del 1999, 1804 del 2001). E’ evidente, allora, che la prescrizione del diritto a tali ulteriori componenti del complessivo credito previdenziale (identica, nella durata, a quella del credito capitale) non può che decorrere, anch’essa, dalle indicate scadenze, giusta la previsione dell’art. 2935 c.c., ed è soggetta a vicende interruttive sue proprie, non identificabili, in particolare, nel pagamento della sola sorte capitale (Sez. un., sent. n. 10955 del 2002 cit.), ovvero nella comunicazione, da parte dell’INPS, dell’accoglimento della domanda amministrativa di pensione (Mod. C1 28) che non contenga alcun riferimento agli accessori, non valendo un atto di simile contenuto ad esprimere, in modo inequivoco, la volontà dell’ente previdenziale di ammettere l’esistenza di un residuo credito del destinatario riferito alle componenti non espressamente indicate e di estendere ad esse il riconoscimento della pretesa (Cass. sent. n. 8662 del 2005; n. 17948 del 2006; n. 23158 del 2007 e successive numerose altre conformi).

4. Si aggiunga, quanto al dedotto vizio di motivazione, che nè dalla sentenza della Corte d’appello, nè dal ricorso per cassazione risulta che la questione concernente l’idoneità della domanda amministrativa di pensione ad interrompere la prescrizione del diritto a rivalutazione e interessi abbia formato oggetto di espresso e specifico motivo di impugnazione della sentenza resa dal giudice di primo grado. Nè si tratta di questione (implicitamente) connessa con quelle devolute all’esame del giudice di secondo grado, dovendo escludersi, come già detto, che la domanda di pensione possa sortire un qualsiasi effetto sulla vicenda estintiva di un credito non ancora sorto al tempo della sua presentazione; per cui nessuna ragione aveva la Corte d’appello di Roma di occuparsene, procedendo al suo esame di ufficio.

5. In conclusione la pretesa del ricorrente di veder riconosciuto il suo diritto all’attribuzione di rivalutazione ed interessi dal tempo di decorrenza della pensione anzichè dalla scadenza del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa della prestazione previdenziale è priva di giuridico fondamento, onde il ricorso va rigettato.

6. Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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