Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12346 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20305-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G. in proprio, B.R. in proprio,

P.M.L. in proprio, RETTIFICA BELLANI DI BELLANI

GIAMBATTISTA & C. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO dell’8.5.08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DIDOMENICO Vincenzo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA

Pietro.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Lombardia, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Lodi che aveva accolto il ricorso della Rettifica Bellani di Bellani Giambattista e C, s.n.c, B. G., B.R. e P.M.L. avverso gli accertamenti Iva, Irap e Irpef per l’anno 2001.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo, con due motivi, violazione e falsa applicazione di legge, art. 112 c.p.c., e insufficiente motivazione.

I contribuenti non hanno resistito.

Il primo motivo di ricorso basato sull’assunto che in ordine alla questione della legittimità dell’utilizzo dell’accertamento induttivo riconosciuta dalla CTP, i contribuenti, soccombenti in primo grado sul punto, non avevano proposto appello incidentale, formandosi giudicato implicito, onde la CTR non poteva riesaminare il punto e ritenere attendibile la contabilità, è palesemente fondato in relazione alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene sufficiente la riproposizione delle domande non accolte dalla parte totalmente vittoriosa, laddove la parte soccombente ha l’onere di proporre appello incidentale. Invero le SS.UU. di questa Corte (n. 12067/2007) hanno osservato che soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; la parte che sia rimasta soccombente su di una questione preliminare – quale è la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all’accertamento dell’obbligo di adempiere, quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione della indagine di merito – ha invece l’onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi di giudicato (cosiddetto giudicato implicito) anche sulle questioni che concernono il presupposto logico giuridico della decisione.

Orbene l’accertamento dei presupposti per procedere ad accertamento sintetico è questione preliminare rispetto alla ricostruzione dei ricavi e del reddito, con natura autonoma, onde la pronunzia della CTP che riteneva corretto il ricorso all’accertamento induttivo andava gravata d’appello incidentale induttivo (i contribuenti non potevano essere ritenuti totalmente vittoriosi) pena il formarsi del giudicato sul punto, come è avvenuto nel caso in esame.

Palesemente fondato è anche il secondo motivo (la sentenza si basa su due rationes decidendi, in quanto, oltre ad escludere la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo, avendo riconosciuto la regolarità formale delle scritture, ha, comunque, poi contestato anche il metodo ricostruttivo) basato sul vizio motivazionale, non spiegando la motivazione l’iter logico seguito dal giudice per ritenere errato il calcolo dell’Ufficio in relazione alle dichiarazioni della parte e delle considerazioni dell’Ufficio in ordine ai rapporti tra tariffario a prestazione e ad ore, implicando il primo, necessariamente, la valutazione del tempo necessario ad espletare le varie prestazioni.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso del ricorso per manifesta fondatezza, con necessità di rinvio perchè la controversia venga riesaminata alla luce dei superiori principi e i provveda sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA