Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12345 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COSTRUIRE s.r.l., in persona del liquidatore p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Mauro Vivaldi, elett. dom. in Livorno, presso lo studio

dello stesso, in via Ricasoli n. 118, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

COSTRUIRE s.r.l. in conc. Prev., in persona del comm.giud. p.t.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno Procura

generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze;

– intimati –

per la cassazione della sent. C.A. Firenze 14.10.2015, n. 1728/15 in

R.G. n. 343/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

vista la memoria del ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Costruire s.r.l. in liq. impugna il decreto App. Firenze 14.10.2015, n. 1728/15 con cui è stata rigettato il suo reclamo avverso il diniego di omologazione della proposta di concordato preventivo depositata con ricorso del 18.11.2013, in un primo tempo ammesso con decreto 5.3.2014;

2. in corso di procedura, il commissario giudiziale aveva espresso parere negativo, rilevando – dalla rettifica in diminuzione del valore di immobili e crediti – l’impossibilità di pagare i privilegiati per intero e del tutto i chirografi, i creditori votavano favorevolmente a maggioranza e il tribunale non omologava il concordato con decreto 9.3.2015, senza dichiarare il fallimento;

3. la corte d’appello ritenne di competenza giudiziale il controllo sulla fattibilità del concordato, come filtro preliminare rispetto alla convenienza, di spettanza dei creditori e concluse per la non eseguibilità del concordato, dando atto che le osservazioni negative del commissario non erano state contestate nel merito dal debitore;

4. la ricorrente censura che il tribunale si sia ingerito in un apprezzamento sulla fattibilità economica della proposta, anzichè limitarsi alla fattibilità giuridica e alla regolarità della procedura, posto che non vi erano state opposizioni dei creditori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. la rivendicata spettanza, in capo al giudice di merito, di un controllo sulla fattibilità a tutto tondo della proposta di concordato, quale principale premessa della pronuncia ora impugnata, è poi sfociata in una ulteriore e puntuale ratio decidendi, ove la corte territoriale ha constatato che la reclamante non ha in alcun modo avversato le valutazioni negative cui era giunto il commissario giudiziale, da ritenersi “assodate”, dopo essere state riepilogate in premessa;

2. tale seconda ratio decidendi non è stata censurata, risolvendosi pertanto il ricorso nell’omessa impugnazione di una parte essenziale della statuizione di conferma del rigetto della omologazione, posto che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. 4293/2016).

Il ricorso è dunque inammissibile.

Si dà atto che la mancata costituzione degli intimati determina che non si dà luogo a statuizione sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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