Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12345 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PERUGIA del 7/05/08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR dell’Umbria, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Perugia che aveva accolto il ricorso di P.M. avverso il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso Irap dal 2000 al 2004.

La CTR ha ritenuto inesistente la stabile organizzazione. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo, con unico motivo, omessa motivazione. Il motivo è fondato.

Le SS.UU. di questa Corte (n. 12108/20099) hanno affermato che: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. e), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Per quanto concerne la censura dell’Ufficio di difetto di motivazione, va osservato che l’Amministrazione non si è limitata a sostenere che l’organizzazione dell’attività un esercente le arti o professioni sia in re ipsa, con la conseguenza che tutti tali esercenti dovrebbero ritenersi assoggettati all’IRAP (circostanza come sopra ritenuta infondata) ma ha dedotto elementi specifici(ammortamenti, compensi a terzi) su cui la CTR non ha assolutamente motivato, escludendo apoditticamente “l’ausilio di capitale e/o lavoro altrui.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso del ricorso per manifesta infondatezza, con necessità di rinvio perchè la controversia venga riesaminata alla luce dei superiori principi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR dell’Umbria.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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