Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12344 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32836-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO D’ALESSIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO MONZA;

– intimati –

avverso il decreto N. 6149/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/ 02/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6149/2018, che ha respinto – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente e della concreta situazione sociopolitica del suo Paese di provenienza (Gambia), ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11”, per avere il tribunale milanese deciso il ricorso senza fissare l’udienza di comparizione personale delle parti al fine di sentire personalmente il ricorrente;

II) “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per erronea/omessa valutazione del racconto del ricorrente e dei fatti;

III) “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, criticandosi l’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per omessa valutazione della situazione della Libia, Paese dal quale il ricorrente era transitato;

IV) “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, dolendosi del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per errata valutazione del contesto socio politico del ricorrente;

V) “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione umanitaria per omessa/erronea valutazione delle circostanze allegate.

2. Il primo motivo è destituito di fondamento, emergendo dal decreto impugnato (cfr. pag. 2) l’avvenuta fissazione dell’udienza di comparizione delle parti (per il giorno 30 aprile 2018). Il tribunale, invece, ha ritenuto esclusivamente di non procedere a nuova audizione del cittadino gambiano, sul presupposto che la difesa di quest’ultimo “non ha introdotto ulteriori temi di indagine, nè ha allegato fatti nuovi”.

2.1. Fermo quanto precede, è sufficiente rilevare che, da un lato, Cass. 5 luglio 2018, n. 17717, nello statuire l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza davanti al tribunale adito con ricorso avverso il diniego della protezione internazionale, in tutti i casi di indisponibilità della videoregistrazione, ebbe espressamente a lasciare aperta la questione dell’obbligatorietà, o meno, dell’audizione del richiedente da parte del giudice di merito; dall’altro, che la più recente Cass. n. 5953 del 2019, le cui argomentazioni questo Collegio condivide, ha poi chiarito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza di comparizione non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale. Ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (cfr. in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 2817 del 2019).

2.2. Nella specie, il tribunale milanese, dopo aver fissato l’udienza per la comparizione delle parti, ha fondato la propria decisione sulle evidenze del verbale della Commissione recante le dichiarazioni del richiedente la protezione, ritenute attendibili ma inidonee a giustificare l’invocata protezione internazionale o il riconoscimento di quella umanitaria. Nè il ricorrente ha oggi riferito di aver allegato, innanzi al tribunale fatti nuovi, non prospettati innanzi alla Commissione, effettivamente rilevanti ai fini del decidere.

2.3. E’ da evidenziare, inoltre, che il tema della rinnovazione dell’interrogatorio avanti al giudice del merito vada affrontato avendo riguardo alla normativa Euro-unitaria, alla luce della quale va interpretata quella nazionale che ne costituisce recepimento: deve escludersi che, in base a tale referente normativo, il tribunale sia sempre tenuto a procedere all’audizione del richiedente.

2.3.1. Secondo quanto precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, “la necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado”, perchè in tal caso ciò si giustifica in funzione dell’interesse ad una sollecita definizione del giudizio, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo. Laddove, invece, il giudice – prosegue la Corte – “consideri che sia necessaria un’audizione del richiedente onde poter procedere al prescritto esame completo ed ex nunc, siffatta audizione” disposta da detto giudice, costituisce una formalità cui esso non può rinunciare”. La Corte di giustizia ha, quindi, definito la questione pregiudiziale stabilendo che “La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

2.3.2. Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa prospetti questioni di fatto e di diritto che possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

3. Il secondo motivo è inammissibile, giacchè il tribunale milanese ha motivato il rigetto delle misure tipiche richieste dal ricorrente con argomentazioni intese non già a confutarne la credibilità, ma la sussistenza, nella specie, delle condizioni che, alla stregua delle disposizioni in materia, legittimano l’accesso alla protezione invocata.

3.1. Infatti, dopo aver riportato le circostanze narrate da M.M., da un lato, ha ritenuto “credibile il ricorrente quando riferisce sulla sua provenienza, sulle sue condizioni sociali e personali. Nè ha ragioni il Tribunale di dubitare della narrazione di M.M., il cui racconto sulle difficoltà economiche ed il cattivo rapporto tra i genitori può essere accreditato di un buon. rostrato di veridicità” (cfr. pag. 4 del decreto impugnato); dall’altro, ha considerato che “Tuttavia, le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alle ragioni che lo hanno spinto a lasciare il Paese di origine non presentano i requisiti necessari ai fini del riconoscimento di una forma di protezione” (cfr. pag. 5 del medesimo decreto). Pertanto, le argomentazioni che sorreggono la censura risultano estranee alla ratio decidendi e si risolvono in una indiretta sollecitazione alla revisione in fatto del responso tribunalizio.

4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, perchè la corrispondente doglianza (l’omessa valutazione della situazione della Libia, asserito Paese di transito dell’odierno ricorrente) mira ad un accertamento di elementi fattuali che non risultano aver formato oggetto di specifiche ragioni di doglianza innanzi al tribunale milanese, nè sono comunque trattati nel decreto impugnato, e che, comunque, non vengono indicati nel loro “se, come, quando e dove” essi siano stati posti al giudice di merito (cfr. Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004). A tanto deve soltanto aggiungersi, quale ulteriore causa di inammissibilità della censura, che nemmeno sono state indicate ragioni di rilevanza di un tale accertamento, non riguardante il Paese di origine e dunque di rimpatrio del richiedente protezione internazionale (cfr. Cass. n. 9302 del 2018, in motivazione).

5. Il quarto ed il quinto motivo, infine, sono esaminabili congiuntamente perchè accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità.

5.1. Giova premettere che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione di legge, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;

il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

5.2. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

5.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, non si presta ad esperibili ripensamenti la negatoria che il tribunale milanese ha inteso pronunciare tanto con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, posto che la ricorrenza, nella specie, delle condizioni per darvi accesso è stata esclusa sulla base dello stesso racconto del richiedente, oltre che di approfondite ed appropriate referenze attinte sia pure nell’ambito dell’onere probatorio attenuato – in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, dalle fonti di informazione internazionale, specificamente indicate e tutte segnalanti l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente (Gambia) di situazioni astrattamente idonee a legittimare il riconoscimento del pericolo di un danno grave; quanto con riguardo alla richiesta di protezione umanitaria (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, del), atteso che si è considerato dirimente il difetto di qualsivoglia specifica allegazione in punto di sua vulnerabilità, senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del corrispondente quinto motivo di ricorso.

5.4. In definitiva, M.M., con i motivi in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla valutazione fattuale contenuta nel decreto impugnato una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

6. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono” ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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