Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12344 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.F. rappr. e dif. dall’avv. Gaetano Irollo, elett. dom.

presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Tommaso Caravita n.

25, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Napoli 6.10.2015, in R.G. n.

2576/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.F. impugna il decreto Trib. Napoli 6.10.2015, in R.G. n. 2576/2015, avente ad oggetto l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, per non essere stato ammesso il suo credito derivante da rapporto di lavoro svolto con la fallita;

2. il tribunale, preso atto che il ricorrente aveva notificato il ricorso di opposizione allo stato passivo presso il vecchio studio professionale del curatore, studio dal quale questi risultava trasferito, ed a seguito della richiesta del ricorrente di essere rimesso in termini, ha dichiarato il ricorso improcedibile;

3. per il decreto, la notifica era inesistente, poichè non era stato consegnato ad alcuno l’atto da notificare e, dall’altro lato, non era dovuta la rimessione in termini, posto che la parte, benchè a conoscenza del nuovo indirizzo di studio del curatore già in data 21.5.2015, aveva atteso di chiedere la rimessione in termini, formulata.

4. il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 98 e 99 L.f. e art. 291 c.p.c., contestando la ritenuta inesistenza della notifica del ricorso di opposizione allo stato passivo e la non spettanza della rimessione in termini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. appare pacifico che il ricorrente in opposizione non aveva notificato correttamente il ricorso introduttivo ex artt. 98 e 99 l.f. al curatore, nonostante l’attivazione del procedimento, posto che il curatore medesimo si era trasferito in altro studio, così incorrendo in una situazione più volte affrontata da questa Corte e risolta affermando il principio, cui va data continuità, per cui “nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 legge fall., l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge nè può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto “ex tunc”, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. 19018/2014, 19653/2015);

2. la pacifica ordinatorietà del termine, in difetto di costituzione sanante del curatore, avrebbe imposto che il tribunale fissasse un nuovo termine adempitivo, per la notifica, in quanto – alla stregua del primo dei precedenti citati – “a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325/327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’art. 99 l.fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre, come più volte affermato da questa Corte, la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio”, potendosi ripetere che non “può distinguersi fra nullità della notificazione ed omessa notificazione entro il termine assegnato, in quanto, a differenza che nel rito ordinario, la costituzione del ricorrente non richiede la previa notifica del ricorso”.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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