Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12344 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4284-2011 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, C.f. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia n. 12;

– ricorrente –

contro

R.O., C.F. in ROMA (OMISSIS), domiciliato in

ROMA, VIA O. LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato UGO

SGUEGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9103/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/11/2010 R.G.N. 3002/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito l’Avvocato SGUEGLIA UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma R.O., dipendente del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso l’Istituto Italiano Cultura (in prosieguo: I.I.C.) di (OMISSIS) fino all’8.8.1999 e dal 9.8.1999 presso l’I.I.C. di (OMISSIS) con profilo di “addetto”- appartenente alla ex-7^ qualifica funzionale, poi Area C1- agiva nei confronti del Ministero per l’accertamento del diritto a ricevere, anche a titolo di risarcimento del danno, il trattamento economico relativo alla qualifica di “direttore” di I.I.C. nei periodi dal 24.11.1994 al 31.8.1998 e dal 9.8.1999 al 9.1.2003, in ragione dell’esercizio delle relative mansioni presso le due sedi.

In corso di causa il ricorrente rinunziava alla domanda per il periodo di servizio in (OMISSIS).

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 12.1.2006 (nr. 719), accoglieva parzialmente la domanda, condannando la amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento fondamentale percepito da un dipendente appartenente alla posizione economica C1 (ex 7^ livello) e quello erogato ad un dipendente inquadrato nella posizione C2, ex 8^ livello, nel periodo dal 22.11.1998 al 9.1.2003, condannando la amministrazione al pagamento.

Proponeva appello il R., chiedendo accertarsi, in parziale riforma della sentenza, il proprio diritto a percepire per lo stesso periodo, la cui decorrenza doveva correttamente individuarsi dal 9.8.1999, anche la “indennità di servizio all’estero” commisurata alle mansioni superiori ovvero, in subordine, il trattamento di reggenza previsto dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 185; proponeva appello incidentale il Ministero, chiedendo il rigetto integrale della domanda.

Con sentenza del 12-27 novembre 2010 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava il diritto di R. O. a percepire la indennità di servizio estero in misura pari:

– all’importo previsto per il direttore di I.I.C. dal 9 agosto 1999 al 9 giugno 2000;

– ai 4/5 della medesima indennità per il periodo successivo e fino al 9 gennaio 2003; condannava in via generica la amministrazione al pagamento delle relative differenze di retribuzione, oltre accessori.

La Corte di merito dichiarava improcedibile l’appello incidentale del Ministero, in quanto non notificato anteriormente alla udienza di discussione ma soltanto in data successiva allo svolgimento della udienza, su autorizzazione della Corte stessa.

Accoglieva parzialmente l’appello principale; rilevava che correttamente il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in quanto la indennità di servizio all’estero non aveva carattere retributivo.

Erroneamente, tuttavia, il giudice del primo grado aveva ritenuto applicabile il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 185 mentre la norma era relativa alla sola reggenza della rappresentanza diplomatica e dell’ufficio consolare.

Per le istituzioni culturali e scolastiche, invece, la norma era divenuta applicabile soltanto dal 10 giugno 2000, data di entrata in vigore della legge 127/2000, che aveva modificato la L. n. 401 del 1990, art. 14 (Riforma degli Istituti Italiani di Cultura all’estero).

Per il periodo pregresso veniva in rilievo l’art. 171 cit. D.P.R., disciplinante in via generale la indennità di servizio all’estero;

la predetta norma configurava l’emolumento come indennità dipendente dalla funzione svolta e non dalla qualifica posseduta.

Per il periodo dal 10 giugno 2000 la indennità era dovuta nella misura dei 4/5, prevista dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 185.

Il Ministero nelle difese del primo grado aveva sostenuto di avere corrisposto al R. l’indennità di rappresentanza e non anche l’indennità di servizio – nei limiti di cui all’art. 185 citato.

Solo in sede di appello il Ministero aveva sostenuto di non avere corrisposto al R. alcun aumento perchè la indennità di servizio da questi percepita già superava il limite fissato dal predetto art. 185 (i 4/5 della indennità prevista per la funzione di direttore dell’I.I.C. di (OMISSIS)).

Tale allegazione era priva di supporto probatorio nè l’amministrazione aveva depositato la documentazione necessaria per il calcolo degli importi della indennità di servizio dovuta, benchè tale richiesta fosse contenuta già nel ricorso di primo grado.

Per la Cassazione della sentenza ricorre il Ministero degli Affari esteri, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso R.O..

Diritto

1. Con il primo motivo la amministrazione denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 436, 291 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.

Il motivo afferisce alla pronunzia di improcedibilità dell’appello incidentale avvenuta, nell’assunto della parte ricorrente, in erronea estensione della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte nr.

20604/2008, afferente alla mancata notifica dell’appello principale e non anche alla notifica dell’appello incidentale nell’ambito di un contraddittorio già instaurato. Assume il Ministero ricorrente che nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell’appello incidentale si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, adempimento che impedirebbe ogni decadenza (Cass. nr. 11888/2007).

La stessa Corte di merito (alla udienza del 26 settembre 2008) aveva concesso all’appellante incidentale termine di rinotifica e la notifica era stata prontamente effettuata (seppure non necessaria in ragione della presenza in udienza dell’appellante).

Il motivo è infondato.

La interpretazione sostenuta dalla amministrazione ricorrente (secondo la quale la sanzione della decadenza dall’appello incidentale deve intendersi comminata dall’art. 436 c.p.c., comma 3, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell’appellato entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione e non anche nel caso di omissione della notificazione della memoria) è stata superata dalla giurisprudenza formatasi a seguito dell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604 del 2008.

Fissato il principio secondo cui l’appello principale, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c., evidenti ragioni di parità di trattamento delle parti rispetto agli adempimenti imposti dalla legge processuale nell’ottica di una ragionevole durata del processo, militavano per una rimeditazione della soluzione di minor rigore già delinetasi in giurisprudenza in epoca precedente.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è dunque consolidato, a partire da Cass. n. 23571 del 2008, l’orientamento che ha escluso l’operatività dell’art. 291 c.p.c. nei casi di inesistenza della notificazione dell’appello incidentale (conf. Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012, Cass. n. 11854 del 2015, nr. 837/2016); le richiamate pronunzie – in continuità con Cass. S.U. n. 20604 del 2008 – hanno fissato il principio di diritto secondo cui anche l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 – di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c..

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, che risulta immune dalle censure formulate; nè osta alla pronunzia di improcedibilità la iniziale concessione da parte del giudice dell’appello del termine di rinotifica (così come l’eventuale acquiescenza della controparte); la procedibilità del ricorso non è disponibile dal giudice, come non lo è per le parti di causa.

2. Con il secondo motivo la amministrazione denunzia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2000, art. 14, commi 4 e 5, (nel testo vigente anteriormente e successivamente alle modiche di cui alla L. n. 147 del 2000), della L. n. 147 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56), del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 6 poi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6.

Il motivo investe il mancato esame delle ragioni dell’appello incidentale avverso la pronunzia di primo grado di condanna del Ministero degli Affari esteri al pagamento delle differenze di retribuzione tra il trattamento economico fondamentale percepito da un dipendente appartenente alla posizione economica C1 e quello relativo ad un dipendente inquadrato nella posizione economica C2.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice dell’appello non ha esaminato l’appello incidentale, per il pregiudiziale rilievo della sua improcedibilità.

In questi limiti la pronunzia è suscettibile di impugnazione, come articolata nel primo motivo.

Questa Corte non può essere invece investita, sotto il profilo della violazione di legge, dell’esame del merito della impugnazione incidentale dichiarata improcedibile.

Il giudizio per cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, avente per oggetto da un lato specifiche statuizioni della sentenza impugnata, dall’altro specifici motivi di impugnazione.

Il motivo è del tutto inconferente rispetto alle ragioni della pronunzia, di ordine processuale e di natura pregiudiziale, sicchè per ciò solo va dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo la amministrazione denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 5; del D.P.R. n. 18 del 1967, artt. 171 – 171 bis e 185; della L. n. 401 del 1990, art. 14, commi 4 e 5 nella formulazione vigente anteriormente e successivamente alle modifiche di cui alla L. n. 147 del 2000; della L. n. 147 del 2000, art. 7; della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 32.

Il motivo investe la pronunzia di parziale accoglimento dell’appello principale del R.. La amministrazione deduce che il R. non aveva mai svolto mansioni superiori, in quanto lo svolgimento delle mansioni di direttore era già contemplato dalla normativa, come rilevato con l’appello incidentale.

In ordine alla indennità di servizio estero assume che il giudice del secondo grado aveva correttamente riconosciuto la natura non retributiva della indennità e la specialità dell’ordinamento del Ministero degli Affari Esteri, a tenore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 5 che rimandava al D.P.R. n. 18 del 1967 per la disciplina delle funzioni e dei trattamenti accessori del personale non diplomatico del Ministero degli Affari esteri per il servizio prestato all’estero (anche presso le Istituzioni culturali).

Denunzia l’errore di interpretazione del D.P.R. n. 18 del 1967 e della L. n. 401 del 1990 asseritamente commesso dal giudice del secondo grado.

Il R. era stato assegnato a (OMISSIS) come “addetto” e per tale posto aveva percepito la indennità di servizio estero.

Per il periodo fino al 9.6.2000, in virtù del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 171 richiamato dalla Corte di merito, non era dovuta alcuna differenza sulla indennità, in quanto il R. era in servizio sul posto funzione di addetto e non su quello di direttore. Il D.P.R. n. 18 del 1967, artt. 170 e 171 disponevano che l’indennità di servizio all’estero non era correlata alla posizione economica del dipendente ma al posto funzione ricoperto; pertanto il dipendente che aveva svolto funzioni all’estero secondo l’originario provvedimento formale di assegnazione non aveva diritto – (anche in caso di inquadramento in una superiore posizione economica)- ad una indennità di servizio estero modificata in base al nuovo inquadramento.

In tal senso la L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 2 aveva precisato che “la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 4 si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull’indennità di servizio all’estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all’estero a decorrere dal 1 luglio 1978”.

Per il periodo dal 10.6.2000 al 9.1.2003 doveva tenersi conto della L. n. 147 del 2000, con la quale veniva istituita la figura di “addetto – reggente” presso gli I.I.C. e disciplinato lo svolgimento delle relative mansioni da parte dei funzionari dell’area della promozione culturale.

L’art. 7 L. citata (che modificava la L. n. 401 del 1990, art. 14) rinviava per il trattamento di reggenza al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 185.

Il dott. R. aveva percepito la indennità di servizio estero come addetto per tutto il periodo di servizio, senza contestare in tutto il corso del giudizio nè l’an nè il quantum del trattamento a tale titolo percepito.

L’art. 185, comma 4 prevedeva che in nessun caso di reggenza la indennità di servizio estero potesse superare i quattro quinti della indennità di servizio estero prevista per il posto assunto in reggenza.

La indennità percepita dal (OMISSIS) era superiore ai 4/5 della indennità prevista per la funzione di direttore sicchè non poteva riconoscersi alcuna maggiorazione. Il Ministero non era tenuto ad allegare e provare quale fosse l’importo della indennità di servizio percepito dal R. come addetto, in quanto tale importo non era mai stato oggetto di contestazione.

La richiesta riguardava, piuttosto, una indennità aggiuntiva sicchè erroneamente la sentenza d’appello aveva attribuito alla amministrazione l’onere di provare il quantum della indennità percepita dal R. come addetto; sarebbe stato invece onere della parte allegare che la indennità percepita non raggiungeva i 4/5 della indennità di servizio estero prevista per il posto funzione di direttore.

In ogni caso, le tabelle in cui era indicata la indennità di servizio estero per i posti funzione erano allegate a testi di legge (in particolare al D.Lgs. n. 62 del 1998, che aveva modificato il D.P.R. n. 18 del 1967) sicchè avrebbero dovuto essere conosciute dal giudice. Dall’esame delle tabelle risultava che alcuna differenza era dovuta.

La sentenza aveva ritenuto dovuto l’intero importo dei 4/5 della indennità prevista per il posto funzione di direttore, percentuale spettante solo in caso di reggenza assunta dal personale che non godeva della indennità di servizio all’estero, laddove il R. pacificamente già godeva della indennità per il posto funzione di addetto.

Da ultimo, la domanda accolta era stata formulata per la prima volta in appello, poichè in primo grado il R. aveva chiesto solo la differenza di indennità legata al posto funzione di direttore senza fare questione di applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 185.

Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità di tutte le censure fondate sulla allegazione del mancato esercizio da parte del R. di mansioni superiori; sul punto è preclusiva la dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale del Ministero (ed il rigetto del motivo di ricorso proposto in questa sede avverso detta pronunzia).

Si esamineranno pertanto le sole censure di violazione della normativa speciale sul trattamento del personale del Ministero degli Affari Esteri.

Giova premettere che gli istituti italiani di cultura all’estero (I.I.C.), istituiti con la L. 19 dicembre 1926, n. 2179 sono stati oggetto di disciplina in varie leggi successive.

Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, in diversi articoli (artt. 2, 30, 93, 152, 153, 160, 168, 171-bis), menziona gli Istituti di Cultura, accanto alle Rappresentanze diplomatiche e ai Consolati.

Una disciplina organica si è avuta soltanto con la L. n. 401 del 1990 e con il Regolamento 392/95.

Negli Istituti Italiani di Cultura all’estero, organi periferici del Ministero degli Affari Esteri, esistono tre figure professionali: i direttori, gli addetti e i contrattisti (L. n. 401 del 1990, artt. 13 e 17). I direttori e gli addetti fanno parte dell’Area della Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri.

La L. n. 401 del 1990, art. 22 rinvia per la disciplina del personale dell’area della promozione culturale – per quanto non espressamente previsto e regolato dalla legge stessa – alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero degli affari esteri ed all’ordinamento di settore del Ministero stesso.

La disciplina speciale ha continuato a trovare applicazione nel regime privatistico del pubblico impiego a tenore del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.1165, art. 45, comma 5, “le funzioni ed i trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri”.

Il richiamato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 171, contiene la disciplina della indennità di servizio all’estero, disponendo che l’indennità di servizio all’estero non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata.

Essa è costituita:

– per una parte dall’indennità base, di cui tabella A allegata al D.P.R. (la tabella 19-ALL. A al D.P.R. n. 18 del 1967, è stata sostituita dalla tabella A – quadri A, B, C e D- allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62);

– per l’altra parte dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici, determinate secondo coefficienti di sede, da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all’art. 172.

Venendo alla fattispecie di causa, si segnala che per il periodo del rapporto di lavoro fino al 9 giugno 2000 la Corte territoriale ha fatto applicazione unicamente del richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, art. 171 e della tabella allegata al suddetto decreto (come sostituita dalla tabella A allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62).

Secondo la interpretazione della norma offerta dal giudice amministrativo la indennità di servizio all’estero è commisurata non all’inquadramento economico attribuito al dipendente, bensì al posto – funzione occupato in base ad apposita determinazione della competente autorità ed indipendentemente dall’esercizio in concreto di mansioni superiori (ex pluribus, Cons. St., sez. 4, 11 aprile 2007 nr. 1680; 20 marzo 2004, n. 1168; 10 novembre 2003, n. 7141; 30 settembre 2002, n. 4985; 3 luglio 2000, n. 3651; 13 dicembre 1999, n. 1842).

Tanto perchè la tabella allegata al D.P.R. n. 18 del 1967, (come sostituita dal D.Lgs. n. 62 del 1998), ricollegando la misura base della indennità al posto – funzione non la configura come elemento accessorio alla qualifica formalmente rivestita dal beneficiario.

Da ciò ha tratto la conclusione (che ha trovato riscontro nella norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 32) che i nuovi inquadramenti disposti con effetto retroattivo dalla L. n. 312 del 1980 (nuovo assetto retributivo funzionale del personale ministeriale) non determinavano variazioni della misura della indennità percepita.

La questione che in questa sede viene in rilievo è diversa da quella relativa agli effetti dei nuovi inquadramenti nelle qualifiche funzionali e consiste, invece, nello stabilire se per determinare la misura della indennità ex art. 171 citato debba aversi riguardo al posto funzione coperto con atto formale o a quello rivestito per effetto dell’ esercizio di fatto di mansioni superiori.

Ritiene questa Corte che la attribuzione della indennità sia collegata all’esercizio in concreto della funzione e non alla sua attribuzione formale sicchè (diversamente da quanto affermato nella citate pronunzie del giudice amministrativo), deve aversi riguardo al posto funzione ricoperto anche in via di mero fatto.

Non vi è ragione per dare rilievo alla sola attribuzione formale del posto-funzione piuttosto che all’esercizio in concreto della funzione, che costituisce la ragione del riconoscimento della indennità (destinata a sopperire, per quanto previsto dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 171, agli oneri derivanti dal servizio all’estero).

La norma del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 171 è stata, pertanto, correttamente interpretata dalla Corte di merito.

Per il periodo decorrente dal 10 giugno 2000 viene in rilevo la disciplina del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 185, riferita al personale che assume la reggenza “della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare”, in quanto estesa alle istituzioni culturali in forza della L. n. 127 del 2000 (che ha modificato la L. n. 401 del 1990, art. 34, comma 4).

L’art. 185, commi 1 e 2 si riferiscono alla assunzione della reggenza nella sede di servizio (il comma tre si riferisce al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all’estero non nella stessa sede).

Nella fattispecie di causa viene in rilievo, in particolare, il comma due (vacanza del posto).

La norma prevede che al reggente vengano attribuiti, per quanto rileva ai fini di causa, in aggiunta alla propria indennità di servizio, i tre quinti dell’indennità di servizio spettante al titolare dell’ufficio.

Il comma 4 stabilisce poi, che in nessun caso l’indennità di servizio all’estero del reggente può superare i quattro quinti dell’indennità di servizio all’estero prevista per il posto assunto in reggenza.

La disposizione del suddetto comma quattro, invocata dalla amministrazione ricorrente, stabilisce – cioè – che il cumulo tra la indennità di servizio già percepita dal dipendente (come addetto) ed i tre quinti della indennità di servizio attribuitagli ai sensi del comma due non può comunque eccedere la misura dei quattro quinti della indennità prevista per il posto assunto in reggenza.

Pertanto correttamente la Corte di merito ha accertato il diritto del R. a percepire i quattro quinti della indennità di servizio estero prevista per il direttore dell’I.I.C. di (OMISSIS) e condannato la amministrazione al pagamento delle relative differenze, avendo esattamente applicato la normativa di riferimento ovvero il comma 2 – (che prevede il cumulo della indennità di servizio in godimento con i tre quinti della indennità relativa al posto funzione assunto in reggenza) – ed il comma 4 – (che fissa il limite esterno dei quattro quinti della indennità di servizio relativa al posto assunto in reggenza).

La Corte di merito ha piuttosto ritenuto in punto di fatto che l’allegazione del Ministero di non avere alcuna obbligazione, in quanto la misura dei 4/5 della indennità prevista per la funzione di direttore era inferiore alla indennità di servizio già corrisposta al R. come addetto – era tardiva – perchè introdotta soltanto con l’atto di appello – e comunque sfornita di prova, cadendo a carico del debitore l’onere di provare l’integrale assolvimento della sua obbligazione.

La Corte di merito ha dunque affermato:

– da un lato, essere a carico della amministrazione l’onere di provare il pagamento al R. dei 4/5 dell’indennità relativa al posto funzione di direttore;

– dall’altro, che il Ministero non aveva assolto a tale onere.

Sul punto il Ministero ricorrente assume:

– che si trattava di fatti non contestati;

– che l’onere della prova della esistenza di differenze sulla indennità percepita era a carico del R.;

– che l’importo della indennità percepita dal R. era comunque ricavabile dalla tabella allegata al D.P.R. n. 18 del 1967. Il motivo è infondato anche sotto questo profilo.

Nel ricorso non è formulata una specifica censura di violazione delle regole di riparto dell’onere della prova (ex art. 2697 c.c.);

in ogni caso si rileva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il superamento del valore – soglia dei 4/5 della indennità prevista per il posto funzione assunto in reggenza costituisce fatto impeditivo della pretesa del reggente, che deve essere allegato e provato dal Ministero debitore.

La misura della indennità percepita dal R. nella qualità di addetto non era poi ricavabile dalle norme di diritto, in quanto la tabella A allegata al D.P.R. n. 18 del 1967, (come sostituita dalla tabella A – quadri A, B, C e D – allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62) fissa solo l’indennità di base, cui vanno aggiunte le maggiorazioni relative ai singoli uffici, determinate secondo coefficienti di sede, da fissarsi con decreto interministeriale (del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

Quanto – poi – alla pretesa non contestazione, che attiene alla valutazione delle prove o operata in sentenza – ed è pertanto deducibile in questa sede soltanto ai sen i dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – vi è difetto di specificità del ricorso, nel quale non si trascrivono gli atti difensivi del R. da cui deriverebbe la non contestazione degli importi percepiti come addetto a titolo di indennità di servizio estero.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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