Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12344 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19690-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINI

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BALLARIANO GIOVANNI PAOLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 70/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, SEZIONE DISTACCATA di VERONA DEL 7/04/08, depositata il

16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DIDOMENICO Vincenzo;

è presente il P.G. in persona del Dott. GAETA Pietro.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Veneto, rigettando parzialmente l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Verona che aveva accolto il ricorso di B.A. avverso il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso Irap dal 1999 al 2000, ritenendo, invece tardiva la richiesta del 1998.

La CTR ha ritenuto inesistente la stabile organizzazione ed tardiva l’istanza di rimborso per il 1998.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo, con tre motivi, violazione e falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Il secondo motivo basato sulla violazione dell’onere della prova e il terzo su vizio motivazionale sono palesemente fondati.

Le SS.UU. di questa Corte (n. 12108/20099) hanno affermato che: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Per quanto concerne la censura dell’Ufficio di difetto di motivazione, va osservato che l’ Amministrazione non si è limitata a sostenere che l’organizzazione dell’attività un esercente le arti o professioni sia in re ipsa, con la conseguenza che tutti tali esercenti dovrebbero ritenersi assoggettati all’IRAP (circostanza come sopra ritenuta infondata) ma ha dedotto elementi specifici (ammortamenti, compensi a terzi) su cui la CTR non ha assolutamente motivato, escludendoli apoditticamente.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, affinchè in giudice del rinvio possa esaminarla alla luce dei superiori principi.

L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso dell’Agenzia assorbono il primo motivo di ricorso fondato sul dedotto omesso rilievo della decadenza del contribuente per altra annualità e quello incidentale, dovendo la CTR di rinvio, solo in caso di accoglimento del ricorso del contribuente, verificare la tempestività delle richieste o le eventuali preclusioni, allo stato mancando l’interesse alla pronunzia sui punti.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso per manifesta fondatezza con necessità di rinvio anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo e terzo motivo, dichiara assorbito il primo e l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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