Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12343 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.B.V. e A.M.G., rappr. e dif. dagli
avv. Mario Carnevale Baraglia, Giulio Tredici e Giovanni Corbyons,
elett. dom. presso lo studio del terzo in Roma, via Cicerone n.44,
come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
HAPPY GROUP s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.
Roberto Nevoni e dall’avv. Marco Paolo Ferrari, elett. dom. presso
lo studio del secondo in Roma, via Dante De Blasi n.5, come da
procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Milano 18.6.2015 n. 2612/2015
in R.G. n. 3451/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
vista la memoria del ricorrente;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. C.B.V. e A.M.G. impugnano la sentenza App. Milano 18.6.2015, n. 2612/2015, con cui è stato rigettato il proprio appello avverso la sentenza Trib. Milano 2.7.2014 n. 8825/2014, in ciò confermativa della dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale costituito con rogito (OMISSIS) dai ricorrenti e con oggetto immobili, nella misura del 50% di proprietà del predetto C.;
2. la corte ha dato atto della sussistenza del rapporto di debito con la parte attrice, circostanza non pregiudicata dalla litigiosità della pretesa, della irrilevanza che l’immobile fosse già ipotecato a favore di una banca, della gratuità dell’atto e della mancata prova della esistenza di altri beni a garanzia del credito;
3. con i motivi, i ricorrenti riconoscono che: a) C. all’epoca dell’atto era stato già attinto da ingiunzione di pagamento esecutiva, che però era stata sospesa e l’atto stesso era anteriore a decisione del tribunale milanese resa su opposizione a decreto ingiuntivo, dunque facendo difetto la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie; b) la costituzione del fondo aveva determinato solo una variazione nel patrimonio del debitore, posto che l’immobile era già gravato da ingente e però incapiente ipoteca bancaria, come una c.t.u. avrebbe permesso di rilevare esaminando i dati dell’esecuzione promossa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. l’oggetto della controversia, per quanto qui di residuo interesse, verte sulla idoneità della condotta dei ricorrenti ad integrare la consapevolezza di realizzare con l’atto costitutivo del fondo patrimoniale un pregiudizio ai creditori e sulla portata storica del pregiudizio stesso, puntualmente indicato nella variazione qualitativa della consistenza del patrimonio del disponente C.;
2. la questione, per come deferita all’esame del Collegio, non appare recata da ricorso complessivamente ammissibile, operando in tema il principio, al quale dare continuità, per cui “in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (Cass. 12928/2014);
3. risulta invero che la corte territoriale ha puntualmente esaminato lo stato soggettivo dei disponenti, ritenendolo conforme al paradigma di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, in relazione alla accertata pregressa qualità di debitore del C. verso Happy Group s.r.I., dando altresì conto della effettività del pregiudizio occorso al creditore, benchè chirografario, posto in situazione ancor più deteriore – dunque peggiorata – rispetto al creditore ipotecario;
4. si tratta di requisiti sufficienti ad integrare la domanda, stante la pacifica gratuità dell’atto e la motivata necessità con l’azione di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017