Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12343 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5576-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

n. 12;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale Toscana, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO BALDI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/03/2010 R.G.N. 1429/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito l’Avvocato CRISCI STEFANO per delega Avvocato BALDI ENRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 204 del 2010, decisa il 16 febbraio 2010 e depositata l’8 aprile 2010, rigettava l’appello proposto dal Ministero della salute nei confronti di L.G. e la Regione Toscana, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 3 giugno 2008.

Il giudice di secondo grado afferma che il soggetto legittimato passivo è il Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa (richiama Cass. S.U. 21704 del 2009); l’indennizzo (nella specie in relazione a positività a HCV) ha natura assistenziale e non risarcitoria per cui devono essere corrisposti gli interessi (richiama Cass. n. 17047 del 2003), atteso che della L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 3, che chiarisce che sulla integrazione dell’assegno già corrisposto non sono dovuti gli accessori, enuncia una regola specifica che non incide la disciplina generale;

L’indennizzo deve essere corrisposto anche qualora la malattia sia silente (richiama Cass. S.U. n. 10214 del 2007).

2. Ricorre il Ministero prospettando tre motivi di ricorso.

3. La L. è rimasta intimata.

4. Resiste con controricorso la Regione Toscana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3, D.P.C.M. 24 luglio 2003, art. 3, nonchè del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume il ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello non aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del ministero, sussistendo la legittimazione passiva della Regione.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. n. 3725 del 2016), in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione o falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, commi 1 e 3, art. 2, comma 1 e art. 4, comma 4, nonchè della tabella A, allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, e art. 14 disp. gen. di cui al R.D. 16 marzo 1942, art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza afferma che per accedere all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, è sufficiente la semplice contrazione dell’epatite HCV ascrivibile alla Tabella B, a prescindere dalle conseguenze che detta infezione comporta.

L’indennizzo non è dovuto quando la malattia è silente.

2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La Corte d’Appello riconosceva l’indennizzo, disattendendo la censura relativa alla insussistenza di un pregiudizio funzionale, stante il carattere silente della malattia, richiamando Cass. n. 10214 del 2007. Tuttavia, successivamente, le Sezioni Unite della Corte con le sentenze n. 8064 e n. 8065 del 2010, hanno affermato che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di citi alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sani tari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria.

Alla luce di tali principi, il motivo va accolto in quanto il giudice di secondo grado non ha vagliato la sussistenza di una soglia di danno irreversibile minimo al di sotto del quale non sorge il diritto all’indennizzo, pur alla stregua del suddetto mero canone di equivalenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione o falsa applicazione della L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che, non possono essere richiesti interessi sulle somme arretrate poichè i benefici ex L. n. 210 del 1992, hanno natura indennitaria e non assistenziale e non sono equiparabili alle fattispecie previste della L. n. 533 del 1973, art. 7, pertinenti agli accessori sui crediti previdenziali e assistenziali.

3.1. In ragione dell’accoglimento del secondo motivo, il terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

4. Pertanto va accolto il secondo motivo di ricorso. Rigettato il primo assorbito il terzo. La sentenza della Corte d’Appello di Firenze va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Rigettato il primo ed assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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