Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12343 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 10/05/2021), n.12343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23912-2017 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO STEFANO TROTTI;

– ricorrente –

contro

RCS MEDIAGROUP S.P.A. (già R.C.S. DIRECT S.R.L.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati VINCENZO STANCHI, ANDREA NICOLO’ STANCHI, ANNAMARIA

PEDRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/04/2017 R.G.N. 1087/14;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 162/2017, pubblicata il 13 aprile 2017, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto il ricorso proposto da P.E. per far accertare che il rapporto di agenzia intercorso, fino al 13 gennaio 2010, con RCS Direct S.r.l. era cessato per fatto e colpa esclusivi della preponente e ottenerne di conseguenza la condanna al pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c., di una superiore indennità sostitutiva del preavviso, di provvigioni “postume” (art. 1748 c.c., comma 3) e altre provvigioni maturate ma non percepite per la violazione, da parte di RCS, del diritto di esclusiva riconosciuto a favore dell’agente; sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva, inoltre, accolto;

– nell’importo di Euro 23.018,77, previa compensazione tra i reciproci crediti delle parti la domanda riconvenzionale della società diretta al pagamento del corrispettivo di abbonamenti a riviste, acquistati dal P. e non pagati;

– che a sostegno della propria decisione la Corte territoriale, condividendo le osservazioni già svolte dal primo giudice, ha rilevato come le domande del ricorrente risultassero prive di idoneo supporto in termini di allegazioni di fatto e prove; quanto alla riconvenzionale, ha confermato le conclusioni già raggiunte in proposito in esito al giudizio di primo grado, dopo un riesame, alla stregua dei motivi di appello, del materiale istruttorio, documentale

e testimoniale;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso RCS Mediagroup S.p.A. (già RCS Direct S.r.l.);

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 c.c. e dell’art. 9 Accordo Economico Collettivo del 20 marzo 2002, degli artt. 2710, 2697 e 1749 c.c. e art. 210 c.p.c., nonchè dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al capo della sentenza impugnata in cui la Corte di appello non ha riconosciuto l’indennità sostitutiva del preavviso nella (superiore) misura richiesta dal ricorrente;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1743, art. 1748, comma 2, art. 1749 (anche dell’art. 4, comma 1 e art. 12, commi 1 e 2, della Direttiva 86/653/CE) e art. 2697 c.c., dell’art. 210c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè viene denunciato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento a quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha ritenuto la totale carenza di allegazioni e prove a proposito della violazione del diritto di esclusiva subita dall’agente; – che con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 1372 e 1749 (anche dell’art. 4, comma 1 e art. 12, commi 1 e 2, Direttiva 86/653/CE), artt. 1375,1175,2697,1748 e 1243 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte omesso di prendere posizione sulla specifica censura mossa alla decisione di primo grado, per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione alle provvigioni dirette e indirette (periodo dall’1/6/2008 al 30/4/2009) eccepite in via di compensazione impropria nella memoria di replica alla riconvenzionale nel corso del giudizio di primo grado;

– che con il quarto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 ss., 2710,2697,1749 e 1243 c.c. (anche dell’art. 4, comma 1 e art. 12, commi 1 e 2, Direttiva 86/653/CE), degli artt. 416 e 210 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte, integralmente confermando la sentenza di primo grado, ritenuto provati i crediti della società, nonostante l’inidoneità della documentazione offerta al riguardo, e per avere respinto l’eccezione di compensazione, senza ammettere documenti rilevanti a destituire di fondamento la domanda riconvenzionale ed erroneamente valutandone altri (in particolare, quelli prodotti dal ricorrente sub 29 e 35);

osservato:

in via preliminare che i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto presentano profili comuni e correlativamente pongono questioni identiche;

– che, ciò premesso, è innanzitutto da rilevare come il ricorso sia inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., là dove è dedotto – come in tutti i motivi in cui esso si articola – il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, stante l’esistenza di c.d. “doppia conforme” a fronte di un giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data successiva all’11 settembre 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134);

– che il ricorso è altresì inammissibile con riferimento alle censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e (quanto al primo motivo, anche) di accordi collettivi nazionali di lavoro;

– che, infatti, esso non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c.) è dedotto, “esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza” (Cass. n. 18421/2009);

– che è stato conseguentemente e ripetutamente affermato che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 635/2015, fra le molte conformi);

– che, d’altra parte, ove dedotta (con il primo e con il quarto motivo), deve essere disattesa la censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 2710 c.c., essendo del tutto consolidato il principio di diritto, secondo il quale “Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 1, la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 26216/2011; conforme Cass. n. 1715/2001);

– che, per quanto specificamente attiene al primo e al secondo motivo (determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso; violazione del diritto di esclusiva riconosciuto all’agente), deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto propria, in ordine a tali questioni, la decisione di primo grado, condividendo la valutazione di una mancanza di adeguata offerta probatoria e, prima ancora, di idonee deduzioni in fatto: ciò che avrebbe dovuto comportare, nell’osservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la trascrizione dei passaggi essenziali dell’atto introduttivo nonchè delle ragioni che avevano condotto il Tribunale ad affermarne l’inadeguatezza sul piano del necessario corredo di allegazioni e dei motivi di gravame svolti a confutazione di tale conclusione;

– che il terzo motivo risulta parimenti inammissibile, là dove è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi ribadire il principio, per il quale “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass. n. 15367/2014; conforme, fra altre, Cass. n. 6361/2007);

– che, in definitiva, i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, tendono ad una rilettura del materiale probatorio e ad un diverso apprezzamento di fatto e cioè sollecitano a questa Corte l’esercizio di una attività giurisdizionale che è estranea alla funzione alla stessa assegnata nell’ordinamento e che è invece propria del giudice di merito;

– che invero, come più volte ribadito, spetta in via esclusiva a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e l’efficacia concludente delle prove, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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