Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12343 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA SOLE DI PIOLANTI FOSCA & C. SNC (OMISSIS), in persona

del socio e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI

PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAMBELLI MASSIMO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 18/03/08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR dell’Emilia Romagna, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Forlì che aveva accolto il ricorso della Agricola Sole di Piolanti Fosca, e C. s.n.c. avverso l’avviso di accertamento per Irap 1999.

Ha ritenuto i particolare che la cessione di due immobili costituisse cessione di azienda e come tale non costituente plusvalenza.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo, con due emotivi, violazione e falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

I motivi fondati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c. e sul vizio motivazionale sono palesemente infondati.

Gli stessi sottendono invero una diversa lettura dei fatti di causa su cui la CTR ha dato logica interpretazione e fornito adeguata motivazione, pervenendo alla conclusione che si trattasse di cessione di azienda.

Gli elementi adotti dall’ufficio attengono alla valutazione di merito, anche sotto il dedotto vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia alle spese che liquida in Euro 2.500,00 oltre Euro 100,00 per spese e oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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