Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12342 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32653-2018 proposto da:

T.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61/D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 22074/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipato del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.K. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5443/2018, reiettivo – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, giudicato inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Senegal), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto: Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, per fissazione dell’udienza di comparizione delle parti “con espressa indicazione dell’assenza di necessità di ripetere l’audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori” – Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE e degli artt. 6 e 13 CEDU”. Si ascrive al tribunale di non aver disposto l’audizione del ricorrente, pur avendo fissato l’udienza di comparizione delle parti, malgrado l’assenza in atti della videoregistrazione del suo colloquio innanzi alla commissione territoriale;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullità della sentenza o del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 3: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e nullità della decisione del giudice di prime cure per mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti e la conseguente mancata pronuncia sulla domanda preliminare e sulle richieste istruttorie”. Si assume che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla preliminare richiesta di declaratoria di nullità della delibera adottata dalla commissione territoriale e sulle formulate istanze istruttorie;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto, con riferimento all’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 6, 7 ed 8”, criticandosi il decreto impugnato per aver omesso ogni valutazione sulla condotta tenuta dal Ministero.

2. Il primo motivo è palesemente infondato, emergendo dal decreto impugnato (cfr. pag. 2) che il tribunale milanese ha disposto la comparizione delle parti, nel corso della quale il difensore dell’odierno ricorrente non ha provveduto ad alcuna nuova produzione documentale, limitandosi a depositare la delibera dell’Ordine per la liquidazione del compenso a carico dell’Erario e riportandosi a quanto dedotto in ricorso.

2.1. Fermo quanto precede, è sufficiente rilevare che, da un lato, Cass. 5 luglio 2018, n. 17717, nello statuire l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza davanti al tribunale adito con ricorso avverso il diniego della protezione internazionale, in tutti i casi di indisponibilità della videoregistrazione, ebbe espressamente a lasciare aperta la questione dell’obbligatorietà, o meno, dell’audizione del richiedente da parte del giudice di merito; dall’altro, che la più recente Cass. n. 5953 del 2019, le cui argomentazioni questo Collegio condivide, ha poi chiarito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza di comparizione non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale. Ne deriva che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (O: in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 2817 del 2019).

2.2. Nella specie, il tribunale milanese, dopo aver fissato l’udienza per la comparizione delle parti, ha fondato la propria decisione sulle evidenze del verbale della Commissione recante le dichiarazioni del richiedente la protezione, ritenute inattendibili e comunque inidonee a giustificare l’invocata protezione internazionale o il riconoscimento di quella umanitaria. Nè il ricorrente ha oggi riferito di aver allegato, innanzi al tribunale fatti nuovi, non prospettati innanzi alla Commissione, effettivamente rilevanti ai fini del decidere.

2.3. E’ da evidenziare, inoltre, che il tema della rinnovazione dell’interrogatorio avanti al giudice del merito vada affrontato avendo riguardo alla normativa Euro-unitaria, alla luce della quale va interpretata quella nazionale che ne costituisce recepimento: deve escludersi che, in base a tale referente normativo, il tribunale sia sempre tenuto a procedere all’audizione del richiedente.

2.3.1. Secondo quanto precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, “la necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013132 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado”, perchè in tal caso ciò si giustifica in funzione dell’interesse ad una sollecita definizione del giudizio, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo. Laddove, invece, il giudice – prosegue la Corte – “consideri che sia necessaria un’audizione del richiedente onde poter procedere al prescritto esame completo ed ex nunc, siffatta audizione, disposta da detto giudice, costituisce una lò rmalità cui esso non può rinunciare”. La Corte di giustizia ha, quindi, definito la questione pregiudiziale stabilendo che “La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

2.3.2. Tale approdo, come rilevato dalla stessa Corte di giustizia, è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui lo svolgimento dell’udienza non è necessario quando la causa prospetti questioni di fatto e di diritto che possano essere risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37).

3. Il secondo motivo è inammissibile, nel suo complesso.

3.1. Invero, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non assume autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Cass. n. 23472 del 2017; Cass. n. 18632 del 2014).

3.1.1. Posto, allora, che, nessuna conseguenza avrebbe avuto qualsivoglia eventuale nullità, per le ragioni oggi ribadite dal ricorrente, del provvedimento della commissione territoriale, per cui anche l’asserita omessa pronuncia su tale questione sarebbe irrilevante, è qui sufficiente solo rimarcare che, nella specie, il tribunale milanese si è specificamente pronunciato su tutta la domanda del richiedente la protezione, negandogli, per quanto esaustivamente esposto nel decreto impugnato in questa sede, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria. Pertanto, la lamentata mancata trascrizione delle conclusioni del richiedente nel decreto impugnato non comporterebbe la nullità di quest’ultimo, ivi essendo state comunque esaminate tutte le sue domande (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 11150 del 2018).

3.1.2. Nè sono stati compiutamente indicati e descritti, nell’odierno ricorso, i mezzi istruttori articolati innanzi al suddetto tribunale (vi è solo un generico riferimento alla richiesta di acquisizione del fascicolo della commissione territoriale) e sul quale quest’ultimo non si sarebbe pronunciato, da ciò conseguendone l’impossibilità, per questa Corte, di poterne valutare la decisività.

4. Il terzo motivo, infine, è inammissibile.

4.1. Invero, premesso che un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, oppure abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016), è qui sufficiente solo rimarcare che l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (cfr. Cass. n. 20673 del 2012).

5. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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