Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12342 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2482-2011 proposto da:

L.C., C.F. (OMISSIS); Z.A., C.F.

(OMISSIS); T.T., C.F. (OMISSIS);

S.A.M., C.F. (OMISSIS); domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati CONCETTA LEONE,

GIUSEPPE AGRESTA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/01/2010 R.G.N. 1602/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

i – La Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da L.C., S.A.M., T.T. e Z.A. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato le domande volte ad ottenere la condanna dell’INPS al pagamento dell’assegno per lavori di pubblica utilità nella misura prevista dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 e L. n. 144 del 1999, art. 45.

2 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le lavoratrici sulla base di due motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo le ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, con riferimento al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, art. 3, comma 3 e del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608, in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.”.

Rilevano, in estrema sintesi, che la voluntas legis deponeva per una unitaria disciplina dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità e di conseguenza non era possibile giungere a sottoporre soggetti identici a trattamenti giuridici diversi. Il secondo motivo denuncia “omessa, carente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia” dalla quale sarebbe derivata la nullità della decisione.

2 – Il primo motivo è fondato e tanto basta per l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata, che pone a fondamento della decisione la asserita ontologica diversità fra i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori impegnati in progetti di pubblica utilità, contrasta con il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui “in tema di lavori socialmente utili, del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili –

e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000.

Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 – che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” – e quello di cui del D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 – diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego – si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro sicchè l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati alla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997.” (Cass. 21.1.2011 n. 1461 seguita da numerose altre, tutte conformi: Cass. nn. 28540, 29065, 29808 e 29516 del 2011; nn. 6589 e 9702 del 2012; Cass. nn. 3475 e 3476 del 2013 e, tra le più recenti, Cass. nn. 6041 e 8003 del 2014).

Con le richiamate pronunce si è anche osservato che “la configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio “statico” – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 –

alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto”.

3 – Il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va dato continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

4 – La sentenza impugnata va, pertanto,cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra indicato, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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