Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12342 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27338-2017 proposto da:

FINTECNA SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI, 85, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNA ADINOLFI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DI VILLA GRAZIOLI N. 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

ZACCHEO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6187/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto notificato il 28 febbraio 2001, il Tribunale di Roma, su ricorso di FINTECNA, Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., ingiungeva alla Società italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A. il pagamento di Lire 3.990.000,000 circa, oltre interessi quale importo complessivo di due fatture emesse a titolo di commissioni per fideiussioni e patronages prestate a garanzia di linee di credito concesse e obblighi contrattuali assunti dall’intimata Condotte s.p.a. o da consociate della stessa o, ancora, da Consorzi partecipati da quest’ultima;

con atto di citazione del 4 marzo 2001 la società ingiunta proponeva opposizione eccependo la mancanza di prova documentale del credito, l’inesistenza del debito per commissioni per le garanzie prestate, non riferibili ad obbligazioni contrattuali di servizi verso la opponente, ma eseguite in qualità di socio controllante e in ragione della partecipazione acquisita, pressochè totalitaria, al capitale sociale della società controllata (con sostituzione liberatoria della cedente, originaria garante). Rilevava che la garanzia non prevedeva l’esposizione al rischio patrimoniale di escussione, poichè avrebbe dovuto essere manlevata dalla propria avente causa, Ferrocemento. Infine, contestava la determinazione del preteso debito, ritenuto eccessivo;

con sentenza del 28 ottobre 2009 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava le domande proposte da FINTECNA che condannava al pagamento del 50% delle spese di lite, compensando il residuo;

rilevava il Tribunale che il controverso diritto alle commissioni era stato azionato da Fintecna sulla scorta delle dichiarazioni della società garantita, Condotte d’Acqua, di manleva della società garante (Fintecna) da ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole dell’impegno assunto, con obbligo, nello specifico, di rivalere la società garante, immediatamente ed a semplice richiesta, di ogni esborso sopportato, oltre interessi, commissioni e accessori. Ma tale dichiarazione non aveva efficacia negoziale, sia perchè l’ammontare delle commissioni non era stato in alcun modo determinato negli atti, sia perchè non risultava dimostrata l’esistenza di un accordo formatosi successivamente fra le parti, proprio riguardo alle garanzie oggetto di causa;

avverso tale decisione proponeva appello Fintecna S.p.A. e si costituiva la società Italiana Condotte d’Acqua S.p.A. chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

con sentenza del 14 ottobre 2016 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

rilevava la Corte territoriale che il cardine della motivazione risiede, nella affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita la prova circa l’esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la commissione spettante a Fintecna per le garanzie prestate in favore di Condotte d’Acqua, con riferimento al periodo temporale oggetto del giudizio, cioè il biennio 1998 1999. Tale statuizione non sarebbe stata attinta da alcuno specifico motivo di gravame. Sotto altro profilo affermava che un siffatto accordo, seppure ipotizzabile, sarebbe nullo, non essendo previsti parametri per determinare tali commissioni, neppure per relationem;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Fintecna S.p.A. sulla base di quattro motivi. Resiste in giudizio,con controricorso,Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A. Entrambe le società depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione contraddittoria e incomprensibile. In particolare, la Corte territoriale rileva che Fintecna, non avelsatot impugnato la statuizione del Tribunale in ordine alla insussistenza della prova di un accordo tra le parti avente ad oggetto la commissione spettante all’opposta, per le garanzie prestate in favore dell’opponente ed aggiunge che secondo la Corte l’opposta (Fintecna) non avrebbe potuto sostenere la tesi sulla sussistenza dell’accordo sul pagamento della commissione fondando tale accordo sul contenuto delle lettere di richiesta della società Condotte idriche per ottenere le garanzie. Tale assunto sarebbe in contrasto con le risultanze documentali che documenterebbero la richiesta di Condotte per il rilascio di una fideiussione da parte di soggetti riconducibili a Fintecna e dimostrerebbe che la società Ferrocemento, sin dal 1997, aveva acquisito la partecipazione totalitaria del capitale sociale di Condotte facendosi carico dell’impegno assunto da Condotte di subentrare nelle fideiussioni rilasciate da Fintecna. La Corte territoriale farebbe discendere conseguenze contraddittorie da una errata ricostruzione dei rapporti contrattuali e degli impegni assunti pervenendo ad una soluzione svincolata dalle risultanze di fatto e, sostanzialmente, incomprensibile;

con il secondo motivo deduce i medesimi vizi oggetto della prima censura con riferimento all’argomentazione della Corte con cui, richiamando la decisione del primo giudice, farebbe propria la valutazione riguardo all’insussistenza di un accordo avente ad oggetto le commissioni, ricavabile dal contenuto delle lettere di richiesta di Condotte d’Acqua. Tale argomentazione della Corte, difficilmente comprensibile perchè monca, sarebbe fondata su una motivazione solo apparente;

con il terzo motivo lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1367, 1374 e 1474 c.c.relativamente alla argomentazione della Corte territoriale secondo cui l’eventuale accordo, ove esistente, sarebbe nullo, in quanto determinato in maniera unilaterale. Al contrario, secondo la ricorrente le parti avrebbero raggiunto nel tempo degli accordi attraverso l’invio delle lettere da parte di Fintecna contenenti i criteri di fatturazione delle commissioni e il relativo pagamento da parte di Condotte per gli anni 1994, 1995 1996. Sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 1362 c.c. non avendo attribuito alcun significato al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto rappresentato dal pagamento da parte di Condotte delle commissioni per gli anni precedenti a quelli oggetto di causa. Ricorrerebbe, altresì, la violazione l’art. 1367 c.c. che impone di interpretare le clausole nel senso in cui le stesse possono avere qualche effetto, mentre diversamente opinando resterebbe oscuro il significato dell’impegno di Condotte al pagamento delle “commissioni”. Infine, la Corte avrebbe violato l’art. 1474 c.c. che sancisce la validità dei contratti pur in assenza di una determinazione espressa del prezzo;

con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 106 e 113 TUB, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e lamenta la motivazione apparente e contraddittoria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, la motivazione risulterebbe poco chiara con riferimento alla circostanza secondo cui l’attività bancaria sarebbe soggetta a specifiche disposizioni di rilievo pubblicistico, e ciò al contrario di quella svolta da Fintecna. Ma sotto tale profilo la Corte avrebbe omesso di considerare che tale soggetto, all’epoca dei fatti, era intermediario finanziario, in quanto tale abilitato a percepire le commissioni sulle fideiussioni;

in considerazione dell’oggetto della controversia e delle questioni sollevate con il ricorso è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

dispone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta – 3 Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA