Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12342 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio

dell’avvocato IELO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SORCE PIETRO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 59/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del 14.4.08,

depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha riformato la sentenza della CTP di Enna che aveva accolto il ricorso di B.R.G. avverso a revoca del credito d’imposta L. n. 289 del 2002, ex art. 62 per omessa presentazione nei termini di legge dell’apposito modello per consentire la ricognizione degli investimenti. La CTR ha ritenuto la decadenza ed escluso che l’adempimento fosse una mera formalità.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo, con due motivi, la violazione di legge e il vizio motivazionale. L’Ufficio non ha resistito.

Il primo motivo di ricorso fondato su violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 3 e 10 è, palesemente, infondato.

Questa Corte (Cass. n. 1962/2009) ha ritenuto che in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal benefici.

Così anche Cass. n. 8254/2009 che, in ordine all’eventuale contrasto con la L. n. 212 del 2000, ha osservato che”la norma di legge ordinaria che, in deroga alla L. 212 del 2000, art. 3, comma 2, e successivamente alla L. n. 212 stessa, prescriva adempimenti anteriori a 60 giorni l’entrata in vigore della stessa legge (tale la L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), è pienamente efficace, nonostante il divieto di deroga implicita alle norme della L. n. 212, previsto dall’art. 1 della stessa legge, per la medesima forza delle due norme nel sistema delle fonti, e in nessun caso può essere disapplicata”.

Osserva ancora la Corte “che le norme della L. n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), che sono state emanate “in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.” e “costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario” (art. 1), oltre ad essere in alcuni casi idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’amministrazione finanziaria (v., ad es., l’art. 7, in tema di motivazione degli atti impositivi), costituiscono altresì, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie (anche anteriormente vigenti), per risolvere eventuali dubbi ermeneutici (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17576 del 2002, 7080 del 2004, 9407 del 2005). Tuttavia, le norme stesse non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (tant’è che ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa e non ad opera di leggi speciali: art. 1), con la conseguenza che una norma legislativa che si ponga in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette condizioni, come non può, per ciò solo, essere oggetto di questione di legittimità costituzionale (non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità: cfr., proprio con riferimento all’art. 3 cit., Corte cost., ord. n. 180 del 2007), così non può, ovviamente, essere suscettibile di disapplicazione”.

Palesemente infondato è il secondo motivo con cui si deduce insufficiente motivazione in ordine punto relativo al credito d’imposta per il successivo anno 2002, ritenuto assorbito, in quanto la decadenza del beneficio ha effetto anche per l’anno in questione.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Non si provvede sulle spese non essendosi l’Agenzia difesa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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