Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12341 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30331-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI

ANTONELLA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAGNOLI ENRICO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/04/2006 R.G.N. 1281/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato LEONIDA GRAGNOLI per delega GRAGNOLI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 maggio 1995, il signor Z.R. aveva chiamato in giudizio l’INPDAI (Istituto Nazionale Previdenza per Dirigenti Industriali) chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo gennaio 1993.

Il ricorrente premetteva, in linea di fatto, di avere proposto all’INPDAI, ne giugno dello stesso 1993, una richiesta in questo senso, che era stata respinta dall’Istituto assicuratore, così come lo era stato il relativo ricorso proposto in via amministrativa.

Sosteneva, in via di diritto, di avere maturato, il primo gennaio 1993, il quinquennio di iscrizione all’istituto, di potersi avvalere, ai sensi, della L. n. 44 del 1973, art. 5 dei contributi versati presso l’Inps nella assicurazione generale obbligatoria, e che, per effetto dell’equiparazione dei periodi assicurati presso l’assicurazione generale obbligatoria Inps e di quelli assicurati presso INPDAI, aveva raggiunto l’anzianità minima contributiva ed assicurativa di quindici anni presso l’INPDAI. Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva la domanda, e questa decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, che, con sentenza n. 53/2006, in data 26 gennaio/27 aprile 2006, respingeva l’impugnazione dell’INPDAI. Avverso la sentenza d’appello, notificato l’otto settembre 2006, l’Inps (che aveva assorbito l’INPDAI nel corso del procedimento di appello) ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 4 novembre 2006 e pervenuto a destinazione il successivo 9 novembre.

L’intimato signor Z.R. ha resistito con apposito controricorso, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 15 dicembre 2006, e pervenuto a destinazione il successivo 18 dicembre, ed ha depositato successivamente una memoria illustrativa, partecipando infine alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5 del D.M. 7 luglio 1973, della L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 7, e della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6.

Se i cinque anni di contribuzione (presso l’INPDAI) richiesti erano maturati al 31 dicembre 1992, era necessario, però, verificare il momento in cui era soddisfatto il requisito complessivo costituito dall’accumulo maturato della provvista accreditata direttamente presso l’INPDAI (appunto i cinque anni) e di quella trasferita dall’Inps all’INPDAI a seguito della domanda appositamente presentata ai sensi della L. n. 44 del 1973, art. 5.

A questo proposito il ricorrente critica la sentenza per avere ritenuto di identificare questo momento con quello del perfezionamento della contribuzione quinquennale presso l’INPDAI, e sostiene che il requisito contributivo utile per fondare il diritto alla pensione di vecchiaia non sorgeva fino a quando non era stato effettuato il cumulo delle contribuzioni, e questo non poteva avvenire prima del compimento del quinquennio di iscrizione all’INPDAI, nel caso di specie prima del 31 dicembre 1992.

Allora il momento in cui venivano a maturarsi tutti i requisiti contributivi della pensione chiesta non era il 31 dicembre 1992, ma un momento logicamente e cronologicamente successivo, dunque il primo gennaio 2003, quando ormai il signor Z. non aveva tutti i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, perchè non era cessato il rapporto di lavoro, come richiesto, invece, dalla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 7.

2. Il ricorso non è fondato, e non può che essere rigettato.

La motivazione della Corte d’Appello di Bologna, e la sua ricostruzione della normativa, con l’interconnessione tra le diverse disposizioni intervenute nel tempo, appare pienamente corretta e da condividere, nè viene scalfita dalle contestazioni contenute nel ricorso dell’Istituto assicuratore.

Come si legge nella parte narrativa della sentenza impugnata, il signor Z.R. ha chiesto all’INPDAI la corresponsione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo gennaio 1993 avendo maturato, il precedente 31 dicembre 1992, il quinquennio di iscrizione all’Istituto e potendo avvalersi, ai sensi della L. n. 44 del 1973, art. 5 dei contributi accreditati in suo favore presso l’Inps nella assicurazione generale obbligatoria; la somma dei contributi accreditati in suo favore presso i due istituti assicuratori Inps ed INPDAI comportava il raggiungimento del periodo di contribuzione richiesto per il conseguimento del beneficio.

La norma di riferimento è la L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5 che dispone, per quanto qui interessa, che “per i dirigenti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell’Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l’Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni … i periodi precedenti l’ultima contribuzione all’Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che non abbiano dato luogo a pensione anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l’Istituto medesimo dell’anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l’assicurazione generale suddetta …” Secondo gli Istituti assicuratori (prima l’INPDAI, ora che lo stesso Istituto è stato assorbito dall’Inps, direttamente quest’ultimo), nel caso di specie questo diritto non sussisteva più, perchè nel frattempo era entrato in vigore il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, contenente “norme per il riordinamento dei lavoratori privati e pubblici”, e che richiede, a art. 1, comma 7, che “Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.

L’Istituto ricorrente sostiene che il cumulo delle varie contribuzioni si era perfezionato solamente il primo gennaio 1993, giorno successivo a quello della maturazione dei requisiti, e perciò si applicava la nuova norma, che era entrata in vigore dal primo gennaio 1993, come espressamente disposto dall’articolo finale del Decreto n. 503 del 1992.

3. E’ necessario perciò stabilire esattamente il giorno in cui era maturato il congiungimento dei contributi, se il 31 dicembre 1992, o il primo gennaio 1993.

Il problema è già stato sottoposto all’esame di questa Corte, che ha ritenuto che “ai fini dell’applicazione della L. n. 44 del 1973, art. 5 – che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva Inpdai posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell’assicurazione generale obbligatoria i.v.s., perchè siano riconosciuti validi ai fini dell’anzianità contributiva presso Inpdai il momento di maturazione del suddetto quinquennio di anzianità contributiva Inpdai si deve far coincidere con il giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità e non con quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale.” (Cass. civ., 20 dicembre 2001, n. 16089; nello stesso senso, 8 luglio 2004, n. 12655;

18 giugno 2003, n. 9792; 10 luglio 2002, n. 10032; 6 marzo 2002, n. 3203; 28 novembre 2001, n. 15040).

4. La Corte non ha ragione di discostarsi da questo orientamento univoco e consolidato, ma anzi lo condivide e lo fa proprio integralmente, anche perchè appare l’unico compatibile con il testo delle disposizioni legislative sopra riportate.

Ciò significa, con riferimento specifico al caso concreto in esame, che il diritto del signor Z. alla pensione di vecchiaia INPDAI era già maturato il 31 dicembre 1992, senza che occorresse attendere il primo gennaio 1993, e che, di conseguenza, non si applicava la più rigida disciplina dei requisiti necessari introdotta, a partire da questa ultima data, dal D.Lgs. n. 503 del 1992. La soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Bologna risulta così esatta, e la relativa sentenza deve essere confermata, mentre deve essere rigettato, perchè infondato, il ricorso dell’Istituto assicuratore.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell’Istituto soccombente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso, e, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidandole in Euro 20,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese processuali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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