Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12341 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.A. rappr. e dif. dall’avv. Maria Gabriella Cataldo,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Marcello Di Matteo in Roma,

via Angelo Emo n. 144 presso lo studio commerciale Sorrentino, come

da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Generali Italia s.p.a. (già I.N.A. Assitalia s.p.a.);

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Salerno 25.11.2014, n. 647/14

in R.G. n. 162/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 aprile 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

viste la memoria dell’avvocato M. G. Cataldo per il ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.A. ha impugnato la sentenza App. Salerno 25.11.2014, n. 647/2014, con cui, dichiarata la contumacia di I.N.A. Assitalia s.p.a., è stata accolta la domanda della ricorrente (svolta ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2), condannata la convenuta (sottoposta a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad intesa anticoncorrenziale) al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 36,60 a titolo di risarcimento danni (oltre ad accessori) e dichiarata l’integrale compensazione delle spese processuali;

2. la corte di appello ha statuito la compensazione integrale delle spese processuali sia per “l’entità davvero esigua del risarcimento del danno richiesto e liquidato” che per “l’assenza di qualsiasi contestazione da parte della società convenuta in giudizio in ordine alla pretesa azionata”;

3. la ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, artt. 24 e 111 Cost. circa la ritenuta illegittima compensazione integrale delle spese processuali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. l’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile alla fattispecie in esame per essere stato introdotto il giudizio con atto di citazione notificato in data 28.11.2010, prevede che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero le spese tra le parti”;

2. secondo l’orientamento consolidato le “”gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. ord. 15.11.2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass. ord. 13.7.2011, n. 15413; Cass. 20.10.2010, n. 21521)” (Cass. ord. 14411/16);

3. la compensazione delle spese processuali per “l’entità davvero esigua del risarcimento del danno richiesto e liquidato” si traduce – in specie ove l’importo delle spese sostenute per agire in giudizio sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare adendo l’autorità giudiziaria ed ivi facendo valere il proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa (Cass. 12893/2011);

4. inoltre la compensazione delle spese processuali per “l’assenza di contestazione da parte della società convenuta in ordine alla pretesa azionata dalla parte attrice” non è altro che una mera conseguenza della contumacia di I.N.A. Assitalia s.p.a. (Cass. 21083/2015), che resta soggetto responsabile, nella specie inadempiente alle richieste di ristoro ricevute (con messa in mora) prima del processo dalla parte istante;

5. la fondatezza del ricorso permette al Collegio, in sede di cassazione della sentenza e non sussistendo la necessità di nuova istruttoria, di decidere sulla domanda di condanna alle spese, ex art. 384 c.p.c., comma 2 accogliendola e con diversa liquidazione, come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, condanna Generali Italia s.p.a. (già I.N.A. Assitalia s.p.a.) al pagamento delle spese del grado di merito, liquidate in Euro 500, oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge, nonchè delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 700 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge, con distrazione delle spese stesse in favore del difensore che se ne è dichiarato distrattario ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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