Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12341 del 15/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12341 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 14618-2012 proposto da:
COOP SERVICE SOCIETA’ A R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F.
02449900162, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO MATTINA,
2015

giusta delega in atti;
– ricorrente –

955

contro
t

XHAKAJ SOKOL C.F. XHKSKL65D21Z100Q, ALIJAJ MAHIR C.F.
LJJMHR66E28Z100B;

Data pubblicazione: 15/06/2015

z

– intimati

avverso la sentenza n. 12/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 20/01/2012 R.G.N. 311/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO

udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE per delega MATTINA
ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento primo motivo, assorbiti gli altri.

VENUTI;

R.G. n. 14618/12
Ud. 26.2.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
licenziamento intimato dalla Coop. Service Società Cooperativa a
r.l. a Xhakaj Sokol e Alijaj Mahir, soci e dipendenti della
cooperativa, perché sproporzionato rispetto alla mancanza loro
:addebitata – si erano rifiutati di procedere allo scarico di
contenitori -con materiale radioattivo da un aereo atterrato
all’aeroporto di Bergamo – ed ha condannato la società alla
reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro ed al pagamento
delle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino
alla reintegra.
Su impugnazione della società, la Corte d’appello di Brescia,
con sentenza depositata il 20 gennaio 2012, ha ritenuto trattarsi
non già di un licenziamento, ma di un provvedimento di
esclusione dei soci dalla cooperativa, che non richiedeva alcuna
contestazione, ma solo l’adozione della delibera di esclusione,
delibera nella specie illegittima non integrando la condotta dei
lavoratori la “grave inadempienza” prevista dal codice civile per
l’esclusione da socio né le ulteriori cause di estromissione
previste dall’art. 12 dello Statuto della cooperativa.
In particolare doveva escludersi che il semplice rifiuto, per
una sola volta, di procedere allo scarico di un materiale da tutti
ritenuto pericoloso, potesse giustificare il licenziamento, in
assenza peraltro di allegazione di un danno. Ciò comportava che
il rapporto sociale doveva essere ricostituito ex tunc, senza le
comminatorie previste dall’art. 18 St. lav., con la conseguenza
che la sentenza “nei suoi risultati pratici e sia pure con diversa
motivazione, doveva essere confermata”.

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato illegittimo il

Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la
società cooperativa sulla base di due motivi. I lavoratori sono
rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando

violazione e falsa applicazione degli artt. 2533 cod. civ. e 112
ritenuto che nella specie non vi fosse stato alcun licenziamento,
bensì un provvedimento di esclusione dei lavoratori da soci della
cooperativa, non ha preso in esame l’eccezione tempestivamente
sollevata dalla società, secondo cui il provvedimento di
estromissione avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di
sessanta giorni previsto dall’art. 2533 cod. civ. davanti al
Tribunale ordinario.
Tale .eccezione, aggiunge la ricorrente, era fondata, dal
momento che il provvedimento di esclusione, come risultava dai
documenti prodotti, era stato comunicato ai lavoratori con
missiva da costoro ricevuta il 16 e il 17 aprile 2009, mentre la
domanda giudiziale era stata proposta in data 16 dicembre
2009.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando le
medesime violazioni di cui al primo motivo, rileva che la Corte
territoriale ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato. Era stata infatti chiesta dai lavoratori
l’applicazione dell’art. 18 St. lav., mentre il giudice del gravame
ha conosciuto della legittimità del provvedimento di esclusione
da socio ex art. 2533 cod. civ., provvedimento che non era stato
mai impugnato, tanto meno nei modi e nelle forme previste dalla
disposizione anzidetta.
Il ricorso, ad avviso della ricorrente, doveva pertanto essere
respinto perché fondato su ragioni di fatto (licenziamento) e di
diritto (art. 18 legge n. 300/70) palesemente errate.
3. Il primo motivo è fondato.

cod. proc. civ., deduce che, pur avendo la Corte di merito

3

La Corte di merito, nel ritenere che, diversamente da
quanto affermato dal giudice di primo grado, l’atto impugnato
dai lavoratori non configurava un licenziamento, bensì un
provvedimento di esclusione da socio della cooperativa e che
questo era illegittimo, ha disposto la ricostituzione del rapporto
sociale con esclusione “delle comminatorie” previste dall’art. 18
La stessa Corte ha però omesso di prendere in esame
l’eccezione di decadenza ex art. 2533, comm.a 3, cod. civ.,
riproposta in appello dalla società e potenzialmente idonea a
definire il giudizio, secondo cui contro la deliberazione di
esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo in
esame ed assorbito il secondo, deve pertanto essere annullata,
con rinvio, anche per le spese, al giudice indicato in dispositivo.
P. Q .M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di
Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 26 febbraio 2015.

St. lav.

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