Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12341 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18395-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TECNOPOL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 23.4.08, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DIDOMENICO Vincenzo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA

Pietro.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Lombardia, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della Tecnopol s.r.l. avverso la cartella di pagamento per iva 2000.

La CTR aveva accolto la tesi della contribuente che aveva compensato un credito d’iva per il 1999 con altri debiti d’imposta, assumendo, in particolare, che l’ufficio non aveva provato l’insussistenza dei crediti compensati. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo, con tre motivi, violazione e falsa applicazione di legge.

La contribuente non ha resistito.

Il ricorso deve essere deciso alla stregua dei consolidati principi espressi da questa Corte (Cass. n. 15128/2006, n. 14579/2001) che, in materia di IVA l’analitica regolamentazione della “solutio”, in ordine all’importo da pagare e alle poste creditorie detraibili, esprime, anche nel vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, in tema di compensazione dell’obbligazione tributaria, l’esercizio, da parte della legge speciale, della facoltà di derogare alle disposizioni codicistiche sull’estinzione del credito per compensazione, con la conseguenza che il contribuente non può opporre in compensazione al credito dell’amministrazione finanziaria il proprio credito restitutorio gravante su quest’ultima (Corte di Cassazione: 22 luglio 2005, n. 15471; 15 dicembre 2003, n. 19169; 20 novembre 2001, n. 14579).

Pertanto, se il primo motivo è manifestamente fondato per avere la CTR introdotto la questione dell’onere della prova, non sollevata dalla parte, con violazione dell’art. 112 c.p.c., analogamente lo è il terzo che censura la statuizione in ordine alla prova della insussistenza della compensazione posta a carico dell’Ufficio, laddove il secondo motivo lo è in base ai superiori principi. Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia per manifesta fondatezza e con la decisione nel merito, non necessitando atti istruttori, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito della precedente fase, per compensare le spese del merito, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del merito e condanna la contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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