Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12340 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32588-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACINTO CORALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 54591/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5716/2018, che ha respinto – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente e della concreta situazione sociopolitica del suo Paese di provenienza (Bangladesh), ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il Tribunale di Milano non ha compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione di grave emergenza umanitaria in Bangladesh da esso indicate, da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale”;

II) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale di Milano, pur prendendo in considerazione il fatto che in Bangladesh vi siano trattamenti inumani e degradanti, ha considerato che non vi sia rischio di persecuzione per il ricorrente”;

III) “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2, nonchè dell’art. 10 Cost., comma 3. Motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima”.

2. La prima di tali doglianze è inammissibile, giacchè il tribunale milanese ha motivato il rigetto delle misure tipiche richieste dal ricorrente con argomentazioni intese non già a confutarne la credibilità, ma la sussistenza, nella specie, delle condizioni che, alla stregua delle disposizioni in materia, legittimano l’accesso alla protezione invocata.

2.1. Infatti, dopo aver riportato le circostanze narrate da S.A., ha osservato, da un lato, che “il racconto del ricorrente, vagliato secondo i criteri della credibilità intrinseca in assentiti di prove, può essere ritenuto plausibile con riguardo ai riferiti contrasti con gli zii paterni che, non avendo accettato il matrimonio del fratello con la mamma del ricorrente, li avrebbero estromessi dall’eredità e, in più, avrebbero accampato diritti sulla casa del ricorrente dopo la morte del padre” (cfr. pag. 5 del decreto impugnato); dall’altro, che “Tuttavia, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria perchè non può parlarsi, in termini di attualità, di persecuzione o di rischio di danno grave alla persona ad opera degli zii paterni, dovendosi ritenere conclusa la vicenda familiare sin dal lontano 2010, con la sostanziale rinuncia, da parte del ricorrente, alle pretese ereditarie sui beni della famiglia paterna (il ricorrente non ha mai rivendicato alcun diritto in tal senso) e con la definitiva perdita, da parte degli zii, di ogni diritto sulla casa del ricorrente, venduta dalla madre per finanziare il viaggio in Italia del figlio. Oltretutto, va evidenziato che i contrasti familiari non hanno mai assunto connotati di particolare gravità, non essendo mai sfociati in aggressioni fisiche o verbali, e le minacce al ricorrente risultano essere state indirette, al punto che il ricorrente, giunto in Italia nel 2011, ha proposto domanda di asilo solo nel 2016. Le gravi difficoltà economiche addotte dal ricorrente, dipendenti dalla situazione “generale di scarso sviluppo del suo Paese, nonchè della sua situazione personale e familiare non integrano i presupposti della persecuzione diretta e personale… per il riconoscimento dello status di rifugiato, e neppure il rischio di un danno grave alla persona, che, ai fini della protezione sussidiaria, deve derivare dalla violazione di diritti umani fondamentali” (cfr. pag. 5-6 del medesimo decreto). Pertanto, le argomentazioni che sorreggono la censura risultano in larga parte estranee alla ratio decidendi e si risolvono in una indiretta sollecitazione alla revisione in fatto del responso tribunalizio.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, sostanziandosi in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

3.1. La negatoria che il tribunale milanese ha inteso pronunciare con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria si fonda, invero, sulla ritenuta insussistenza dei requisiti di legge alla stregua delle approfondite ed appropriate referenze attinte, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, dalle fonti di informazione internazionale, specificamente indicate e tutte segnalanti l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente (Bangladesh) di situazioni astrattamente idonee a legittimare il riconoscimento del pericolo di un danno grave derivante dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

4. Complessivamente inammissibile, infine, – alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019), di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – è anche il terzo motivo di ricorso, poichè, avendo il decidente escluso, in relazione ai medesimi fatti e circostanze rappresentati con riguardo alle altre richieste, la configurabilità, in capo al ricorrente, di una condizione di vulnerabilità tale che, pure tenendo conto del favorevole percorso da lui compiuto nel sistema dell’accoglienza, possa procedersi al necessario vaglio comparativo con la situazione del Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa riflettersi negativamente sul nucleo dei diritti umani costituenti lo statuto della dignità personale, la formulata doglianza impinge nella valutazione degli aspetti fattuali della vicenda e mira a sollecitare, nuovamente, la rinnovazione del negativo sindacato di fatto esperito dal giudice di merito.

4.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 10 ottobre 2018), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

4.1.1. Non solo, dunque, non è più denunciabile, in sede di legittimità, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, e cioè: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4.1.2. Inoltre, il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

4.2. S.A., invece, con il motivo in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla valutazione fattuale contenuta nel decreto impugnato una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio motivazionale o di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.A. al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ‘da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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