Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12340 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1011-2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

GULLI, 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MICCOLIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FERRETTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. SIACCI, 2/B,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE GUIDONI che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO FONTANA e

ILARIA LENZINI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

C.N. ricorre per cassazione avverso l’impugnato decreto del Tribunale di Reggio Emilia che aveva rigettato (per mancata prova dell’an e del quantum debeatur) la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) per l’ammissione di un credito per prestazioni di lavoro straordinario.

Il primo motivo di ricorso (ex art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile: esso maschera come vizio motivazionale la richiesta di un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

Il secondo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c.) è inammissibile: esso, pur deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., non censura l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, ma si limita a criticare l’esito della valutazione delle risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014, sez. un. n. 16598/2016, n. 11892 del 2016).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, oltre a Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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