Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12340 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 97-2015 proposto da:

D.C., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, via Tagliamento 55 presso lo studio dell’avv. NICOLA DI

PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. STEFANO

BAIARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI

C.F. (OMISSIS), in persona del presidente legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2014 della CORTE D’APPELLO TRENTO – SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 23/06/2014 R.G.N. 39/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega verbale Avvocato

PANDOLFO ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 36/2014, depositata il 23 giugno 2014, la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva respinto la domanda di D.C. volta ad ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia erogatagli dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti con decorrenza 1 agosto 2009, sul rilievo che illegittimamente essa era stata liquidata sulla base della media dei redditi degli ultimi 25 anni rispetto al 2003, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento di disciplina approvato nel 2004, anzichè degli ultimi 15 anni, come invece doveva ritenersi alla stregua del criterio del pro rata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12.

La Corte osservava che, decorrendo la pensione dell’appellante dall’agosto 2009, era da applicarsi nella specie il nuovo testo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge finanziaria 2007, che aveva reso meno rigido il rispetto del principio pro rata in relazione alle anzianità già maturate e ne aveva altresì disposto il contemperamento con il criterio di “equità fra generazioni”, nella preminente ottica di garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali; ed inoltre, osservava la Corte, la legge finanziaria 2007 aveva espressamente fatto salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle casse e approvati dai ministeri vigilanti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, atti e deliberazioni che – secondo la sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui, L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 –

erano da intendersi “legittimi ed efficaci a condizione che” fossero “finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D. con due motivi, illustrati da memoria; la Cassa ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come modificato L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, avendo la Corte di appello errato nel ritenere che tale ultima disposizione avesse di fatto sanato ex post quanto illegittimamente regolamentato e deliberato dalle casse dei professionisti, e così da quella dei dottori commercialisti, prima della sua entrata in vigore; in particolare, secondo il ricorrente, era da ritenere che se il Regolamento approvato con D.I. 14 luglio 2004, risultava incontestabilmente illegittimo, siccome in contrasto con L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, tale illegittimità non poteva considerarsi sanata dalla norma successiva, la cui clausola di salvezza (“Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”) non poteva operare retroattivamente, così da rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al tempo in cui erano state emanate.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nonchè violazione e/o falsa applicazione L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, avendo la Corte di appello errato nell’affermare, diversamente da recenti arresti di legittimità, che la lettura restrittiva della sanatoria appariva comunque anche in contrasto con la sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, cit., con la quale il legislatore avrebbe inteso fare salve le deliberazioni, anteriori al 2007, incidenti sul livello delle prestazioni, se e in quanto suscettibili di assicurare in prospettiva l’equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le questioni poste con le censure, in cui lo stesso si articola, hanno invero trovato definitiva composizione nella giurisprudenza di questa Corte con la recente sentenza delle S.U. 8 settembre 2015, n. 17742 e con la conforme n. 18136/2015.

Con la decisione n. 17742/2015, da aversi qui per richiamata, è stato infatti stabilito che “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.L. n. 509 del 1994 (nel caso deciso, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ma il principio è chiaramente valido per ogni altro ente previdenziale, come la CNPADC, trasformato in soggetto privato), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dall’1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base alla L. n. 335 del 1995 art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 e che, in forza alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, si intendono legittimi ed efficaci purchè siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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