Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12340 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE (OMISSIS) in
persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO e
MARTINO CLAUDIO, che lo rappresentano e difendono, giusta Delib. 12
giugno 2009, n. 18/P e giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI EBOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo
studio dell’avvocato GERARDI PIETRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CHIAPPA GIANMARINO, giusta Delib. G.M. 30 luglio 2009,
n. 33 e giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 24.4.08,
depositata il 21/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Arcangelo Guzzo che rappresenta
che c’è rinuncia e deposita la Delib. comunale n. 24;
udito per il controricorrente l’Avvocato Gianmarino Chiappa che si
riporta agli scritti e deposita accettazione di rinuncia.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro
che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Campania con sentenza dep. il 21/05/2008 ha dichiarato inammissibile/improcedibile l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva dichiarato prescritto il credito sino al 2001, perchè notificato al Comune di Eboli presso la Casa Comunale e non al domicilio eletto.
Ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il Consorzio deducendo violazione di legge. Il Comune ha resistito con controricorso.
Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. e rimessa la causa alla decisione in camera di consiglio, con atto notificato alla controparte il ricorrente ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.
Devesi pertanto dichiarare la estinzione del giudizio e la compensazione delle spese come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011