Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1234 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15018/2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in Castelfidardo (AN), in Via

Paolo Soprani, 2b, presso lo studio dell’avvocato Mario Novelli, che

lo rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

contro

ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal Sig. A.R., cittadino del (OMISSIS).

Con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, il giudice del merito ha condiviso il giudizio di non credibilità del ricorrente espresso dalla C.T. e non ha ravvisato alcuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, posto che non sono stati evidenziati, in danno del richiedente, episodi qualificabili come atti persecutori diretti ed attuali ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs..

In merito alla mancata concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), attesa la non credibilità del ricorrente, ha ritenuto che non siano emersi elementi sufficienti a comprovare il rischio di subire torture o altre forme di trattamenti inumani o degradanti.

Non è risultata tantomeno integrata l’ipotesi di danno grave di cui del medesimo art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., ossia la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale. Invero, alla luce delle numerose fonti internazionali consultate, il Bangladesh non è teatro di persecuzioni generalizzate nei confronti di soggetti affiliati politicamente.

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità che, ancorchè credibili e giustificate, precludano, in caso di rimpatrio, la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili di vita personale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Nel primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere il Tribunale rispettato gli indici di credibilità soggettiva ed oggettiva previsti dalla norma in questione. Nello specifico, il racconto del ricorrente è stato considerato sbrigativamente generico e non attendibile.

Pertanto la motivazione sottesa al provvedimento impugnato, in relazione alla non credibilità del racconto del richiedente, risulta apparente ed apodittica.

Nel secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, poichè nel caso di specie, l’istante ha rischiato effettivamente di subire una condanna a morte o un trattamento inumano o degradante nel caso di rimpatrio. A ben vedere, a seguito di uno scontro politico, con esito mortale per uno dei membri di uno dei partiti antagonisti, il ricorrente è stato denunciato ingiustamente di omicidio, del quale non è stato responsabile. In aggiunta, in Bangladesh, le condizioni detentive, secondo quanto segnalato dall’UNHCR, non soddisfano le norme minime in materia di adeguata illuminazione, areazione, accesso alle cure, rispetto per la dignità e la vita privata, nonchè sono numerosi i decessi in carcere registrati nell’anno 2017, alcuni dei quali sarebbero dovuti a lesioni subite in seguito in corso di fermo da parte della polizia. Alla luce di queste considerazioni, si ritengono integrati i presupposti legittimanti il rilascio della protezione suddetta.

Nel terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè l’esame della situazione oggettiva del Paese di origine del ricorrente non è stato effettuato in modo sufficientemente adeguato, alla luce di informazioni precise ed aggiornate.

Da ultimo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale tenuto conto, da una parte, del contratto di lavoro a tempo determinato, in corso di proroga, allegato dal ricorrente, emblematico di un serio percorso di integrazione intrapreso nel Paese accogliente, e, dall’altro, della precaria situazione sociopolitica caratterizzante il Bangladesh e delle devastanti alluvioni ivi avvenute (debitamente documentate, si veda docc. M. 5, 6, 7, 8, 9 ricorso in primo grado).

I primi tre motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità per le ragioni che seguono.

Il Tribunale ha motivato adeguatamente le ragioni poste alla base del giudizio negativo di credibilità del ricorrente, in pieno rispetto degli indici normativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Più precisamente, la vicenda non è stata circostanziata adeguatamente con riferimento alle ragioni determinanti l’espatrio, alla asserita affiliazione politica e alle aggressioni subite dal partito avversario. Le dichiarazioni sono affette tanto da incoerenza interna, poichè presentano contraddizioni in relazione ai punti cardine della storia personale, quanto da incoerenza esterna, dal momento che le fonti internazionali reperite smentiscono il rischio di subire persecuzioni da parte di soggetti che svolgono ruoli secondari all’interno del partito politico.

Preso atto di ciò, si ricorda che, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, si è consolidato il principio in forza del quale la valutazione di credibilità soggettiva del richiedente costituisce una premessa indispensabile affinchè il giudice eserciti i suoi poteri officiosi di approfondimento istruttorio in relazione all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cass., Sez. III, 08819/2020; Cass., Sez. I, 24361/2020; per un indirizzo ancora più restrittivo si veda Cass., Sez. II, 08367/2020; Cass., Sez. III, 11924/2020; Cass., Sez. I, 15794/2019; Cass., Sez. VI-I, 16925/2018).

In conclusione il giudice di merito ha correttamente negato la sussistenza di atti persecutori diretti ed attuali, nonchè del rischio di subire danni gravi ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit..

In merito all’ipotesi di danno grave di cui dell’art. 14 cit., lett. c), la quale non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (si veda Cass., Sez. I, 19224/2020; Cass., Sez. I, 13940/2020; Cass., Sez. I, 14350/2020), il Tribunale ha esercitato correttamente il suo dovere di cooperazione istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, esaminando e riportando il contenuto di numerosi rapporti internazionali, precisi ed aggiornati al biennio 2017-2018 (si veda pag. 2-4 del provvedimento impugnato). Sulla scorta di queste fonti emerge che il Bangladesh non è caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata tale da mettere a rischio la vita di un civile per la sola presenza nel territorio (si veda la sentenza Elgafaji c. Staatssecretaris Van Justitie del 17 febbraio 2009, nel procedimento C-465/07).

L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente fondato poichè il giudice di prime cure non ha tenuto conto del consolidato rapporto di lavoro allegato dal ricorrente (cfr. doc. n. 12 prodotto con memoria integrativa del 21/3/2019) limitandosi a valutare del tutto genericamente come insufficiente il percosro d’integrazione. Inoltre tale condizione non è stata posta in correlazione con la evidenziata precaria situazione politico-economica del Bangladesh, aggravata anche da devastanti alluvioni. Tale circostanza, risulta anch’essa documentata, (docc. n. 5, 6, 7, 8, e 9 del ricorso in primo grado) e del tutto trascurata. Secondo quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia e, quindi, del relativo livello di integrazione eventualmente raggiunto, comparata con la situazione (soggettiva ed oggettiva) vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (S.U., Sent. 29459/2019). Nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad una motivazione apparente e stereotipa, sulla mancanza di vulnerabilità. Ciò determina l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso, con conseguente cassazione con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

PQM

Dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed accoglie l’ultimo motivo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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