Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1234 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7102/16 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.C., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avv. Francesco Pannuzzo, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Stefano Casu, in Roma, via Flaminia, n.

405;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia n. 4876/17/15 depositata in data 24 novembre 2015.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che, in accoglimento del ricorso proposto da G.C. – residente in una delle provincie della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 – aveva riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente del 90 per cento delle somme dallo stesso versate a titolo di Irpef per il triennio 1990-1992, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

La Commissione regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, per mancato deposito, da parte dell’appellante, della fotocopia della ricevuta della spedizione dell’appello per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 22, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c., deducendo che nell’appello depositato era elencata, tra gli allegati, anche la copia della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica dell’appello stesso e che il contribuente era a conoscenza dell’appello, atteso che dalla ricevuta di ritorno prodotta in giudizio si evinceva l’avvenuta notifica dell’atto di impugnazione.

Evidenzia, altresì, che nell’avviso di ricevimento risulta indicata la data del 25 gennaio 2012, data di scadenza del termine per proporre gravame, per cui l’esame della ricevuta avrebbe consentito di rilevare la tempestività dell’appello e della costituzione in giudizio e che, in ogni caso, la mancata osservanza di talune delle prescrizioni formali indicate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 non determina inesistenza o nullità della notifica, ma si risolve in una mera irregolarità priva di conseguenze, ove la controparte non abbia contestato che l’irregolarità abbia impedito all’atto di raggiungere lo scopo.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; si è, inoltre, evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

4. Nella fattispecie in esame, la Commissione regionale, non attenendosi ai suddetti principi di diritto, si è limitata a rilevare il mancato deposito della copia della ricevuta di spedizione postale della raccomandata contenente l’atto di appello entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione, senza verificare, ai fini della tempestività sia dell’appello che della costituzione, se l’appellante avesse depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell’atto di appello e gli effetti prodotti dal deposito dell’avviso di ricevimento del plico consegnato all’agenzia postale.

5. La sentenza gravata, in accoglimento del ricorso, va quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, che, attenendosi ai principi di diritto richiamati, dovrà provvedere al riesame, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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