Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1234 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1234 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12161-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
VACCHETTA GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO,
EDMONDO MONDA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1283/22/2015 della COMMISSIONE
t

TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 01/12/2015;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto
Rilevato che con ricorso per cassazione, affidato a due motivi,

CTR Piemonte indicata in epigrafe che, confermando la
sentenza resa dalla CTP di Torino, avevano annullato tre
avvisi di accertamento emessi nei confronti di Vacchetta
Giampaolo per la ripresa a tassazione di IRPEF relativa agli
anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di reddito di partecipazione
del contribuente, socio della società Tre-Vì Costruzioni sas di
Vacchetta Danilo e c.;
Letto l’atto di costituzione della parte intimata e vista
l’ordinanza interlocutoria n.27355/2017 che ha disposto la
trattazione alla medesima udienza del 29.11.2017 dei
procedimenti relativi alla società Tre Vi costruzioni sas ed ao
soci Vacchetta Danilo e Ferrero Ottavia, relativi alle riprese a
tassazione per maggiori redditi da partecipazione nella
medesima società, definiti in sede di appello con sentenza rese
dalla medesima CTR e trattati dal medesimo collegio giudicante
all’udienza dell’1.12.2015;
Ritenuto che il procedimento,trattato alla medesima udienza
insieme a quelli sopra indicati, può essere definito con
motivazione semplificata;
Considerato che con il primo motivo si deduce la nullità della
sentenza per avere affermato in maniera del tutto apodittica
l’assenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno
della pretesa senza spiegare le ragioni che rendevano
irrilevanti gli elementi indicati dall’Ufficio;

Ric. 2016 n. 12161 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza resa dalla

i

Considerato che col secondo motivo si deduce la violazione
degli artt.39 dPR n.600/73 e 2729 c.c.;
Considerato che il primo motivo è infondato, avendo la CTR
adeguatamente esposto le ragioni poste a base della decisione,
in piena conformità all’esigenza di salvaguardia del c.d. minimo

motivazione apparente-cfr.Cass.S.U. n.8053/2014-;
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale
si prospetta la violazione dell’art.39 dPR n.600/73 e
dell’art.2729 c.c., è infondato;
Considerato che, in realtà, la prospettata censura rivolta alla
CTR si scontra contro l’accertamento, compiuto dal giudice di
merito, in ordine all’inidoneità degli elementi offerti dall’Ufficio
a giustificare l’accertamento induttivo indirizzato nei confronti
della parte contribuente, tenuto conto dell’incertezza dei valori
utilizzati nella valutazione del valore dei beni immobili alienati
e dunque del parametro utilizzato dall’ufficio per giustificare
l’incongruità e antieconomicità dei prezzi praticati dalla società
venditrice;
Considerato che ciò non implica alcuna delle violazioni di legge
prospettate dall’Agenzia anche con riferimento alla regolarità
della documentazione contabile della parte contribuente che la
CTR ha richiamato non già per escludere la legittimità
dell’emissione dell’accertamento induttivo, ma unicamente per
rilevare che anche siffatto elemento, collegato all’incertezza
derivante dal parametro utilizzato dall’Ufficio per la
individuazione del prezzo di vendita degli immobili, inficiava
l’accertamento in esame;
Considerato che, in definitiva, la CTR, mettendo in
comparazione i contrapposti elementi probatori forniti dalle
parti – e valorizzando le analitiche contestazioni mosse dalla
Ric. 2016 n. 12161 sez. MT – ud. 29-11-2017
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costituzionale al di atto del quale può soltanto ipotizzarsi una

parte contribuente alla determinazione del prezzo medio, alla
irrilevanza dell’accertamento con adesione relativo ad una
annualità, all’esistenza di compravendite effettuate in forza di
rapporti personali con alcuni degli acquirenti, al richiamo dei
valori OMI piuttosto che di altri indici utilizzati dall’ufficio- ha

sottrae alle critiche prospettate dall’Agenzia;
Considerato che, sulla base delle superiori considerazioni il
ricorso va rigettato e che le spese seguono la soccombenza
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore della controricorrente in
euro 1500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura
del 15 % dei compensi.

ritenuto l’illegittimità dell’accertamento con motivazione che si

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