Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12339 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. un., 20/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 20/05/2010), n.12339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12122/2009 proposto da:

MONT BLANC ENERGIE S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA Lucio,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLINI

GIOVANNI, AICARDI NICOLA, CAIA GIUSEPPE, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOSTENER SOCIETE’ AOSTIENNE D’ENERGIE DI ALESSANDRO FALCONI &

C.

S.A.S. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE Michele, CONTE

ERNESTO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

IMMOBILIARE COL DI JOUX S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO,

MARTINO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono, per delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, COMUNE DI COURMAYEUR;

– intimati –

sul ricorso 12146/2009 proposto da:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO

GARANCINI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOSTENER SOCIETE’ AOSTIENNE D’ENERGIE DI ALESSANDRO FALCONI &

C.

S.A.S. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati CONTE MICHELE, CONTE

ERNESTO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine dei

controricorsi;

IMMOBILIARE COL DI JOUX S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio degli avvocati GUZZO ARCANGELO,

MARTINO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI COURMAYEUR ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo

studio dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARICONDA VINCENZO, per delega a margine del

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 35/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

uditi gli avvocati Nicola AICARDI, Arcangelo GUZZO, Michele CONTE,

Gianfranco GARANCINI, Astolfo DI AMATO per delega dell’avvocato

Vincenzo Mariconda;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del primo,

secondo e quarto motivo della Regione Valle d’Aosta, e del secondo e

quarto motivo del Comune di Courmayeur, inammissibile il terzo motivo

della Regione e quinto del Comune, rigetto degli altri motivi della

Regione e del Comune; inammissibilità del ricorso della società

Mont Blanc e del ricorso incidentale condizionato della società Col

di Joux.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (in prosieguo indicato con la sigla Tsap), chiamato a pronunciarsi su una pluralità di ricorsi proposti dalla società Sostener – Societè Aostienne d’Energie di Alessandro Falconi & C. s.a.s. (in prosieguo Sostener), con sentenza emessa l’11 marzo 2009 annullò due delibere con cui la giunta della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il 29 settembre 2003, aveva espresso una negativa valutazione d’impatto ambientale sulle domande proposte dalla medesima Sostener per ottenere concessioni di derivazione ad uso idroelettrico dai corsi d’acqua della (OMISSIS) e della (OMISSIS). Con la stessa sentenza furono di conseguenza annullate anche l’ordinanza assessorile del 2 ottobre 2003 e la Delib. giunta 7 marzo 2005 con le quali, rispettivamente, prima erano state ammesse ad istruttoria solo le domande di concessione di derivazione d’acqua dai medesimi fiumi presentate dal Comune di Courmayeur e dalla società Immobiliare Col di Joux s.r.l. (in prosieguo Col di Joux) e poi era stata rilasciata la concessione in favore del predetto Comune di Courmayeur, il quale a propria volta aveva designato come subconcessionaria la Mont Blanc Energie s.r.l. (in prosieguo Mont Blanc).

Il Tsap pervenne a tale decisione dopo avere preliminarmente rigettato le eccezioni d’inammissibilità ed improcedibilità dei ricorsi. Osservò, infatti, in primo luogo, che la negativa valutazione d’impatto non aveva fatto venir meno l’interesse della Sostener al ricorso, in quanto proprio dell’illegittimità di quella negativa valutazione la ricorrente si era lamentata e ciò escludeva ogni preclusione nei riguardi della proposta domanda di concessione fin quando sulla fondatezza della doglianza non fosse intervenuta la pronuncia giudiziale; in secondo luogo, escluse che una comunicazione, a suo tempo inviata dalla medesima Sostener per informare la Regione della predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni poste a base della precedente valutazione negativa, implicasse acquiescenza al provvedimento poi impugnato; infine, negò che i mutamenti del quadro normativo di riferimento frattanto intervenuti valessero, di per sè soli, ad impedire la concessione richiesta dalla ricorrente, atteso l’effetto conformativo che avrebbe avuto un eventuale giudicato ad essa favorevole e considerato l’onere per l’amministrazione regionale d’indicare le prescrizioni occorrenti a rendere conforme alle nuove regole il progetto, senza che per questo si rendesse necessaria la presentazione di una nuova domanda nè lo svolgimento di una nuova istruttoria.

Ancora in via preliminare, il Tsap dichiarò inammissibile l’intervento in causa spiegato dalla subconcessionaria Mont Blanc, in quanto ritenne che, avendo il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta annullato gli atti con i quali il Comune di Courmayeur aveva costituito detta società con un socio privato scelto senza procedura ad evidenza pubblica ed essendo stata tale sentenza di annullamento definitivamente confermata dal Consiglio di Stato, la medesima società Mont Blanc fosse da considerare inesistente.

Quanto al merito, il Tsap considerò viziate da eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento le deliberazioni regionali che avevano espresso la negativa valutazione d’impatto ambientale in ordine alle domande della ricorrente Sostener, domande il cui contenuto non appariva sostanzialmente diverso da quello dei progetti presentati dal Comune di Courmayeur e dalla società Col di Joux, per i quali era stata invece espressa una valutazione positiva. Da ciò l’illegittimità sia dell’istruttoria per l’assegnazione delle concessioni, svolta pretermettendo uno dei soggetti che avevano titolo a parteciparvi, sia del provvedimento conclusivo emesso in favore del Comune di Courmayeur, restando di conseguenza assorbiti i motivi di ricorso proposti dalla Col di Joux avverso quest’ultimo provvedimento.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi sia la Regione Valle d’Aosta, che ha prospettato quattro motivi di censura, sia la Mont Blanc, anch’essa per quattro motivi.

Il Comune di Courmayeur ha depositato controricorso contenente altresì sei motivi di ricorso.

Due controricorsi, di analogo tenore, sono stati depositati dalla Col di Joux, entrambi corredati anche da un medesimo motivo di ricorso incidentale condizionato.

La Sostener si è difesa con tre controricorsi.

Sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avvero la medesima decisione debbono essere riuniti, come prescrive l’art. 335 c.p.c..

2. Il ricorso della Regione Valle d’Aosta, dopo una lunga premessa sull’impugnabilità in cassazione delle sentenze emesse in unico grado dal Tsap, si sofferma sulle eccezioni in rito a suo tempo sollevate dalla difesa della medesima Regione e polemizza con l’impugnata sentenza per non averle accolte e per non avere perciò dichiarato inammissibili o improcedibili le iniziativa giudiziali della Sostener.

Le argomentazioni contenute in questa prima parte del ricorso, pur esprimendo censure nei confronti della pronuncia del Tsap, non hanno però la forma di un autonomo e specifico motivo di ricorso per cassazione, nè si concludono con l’enunciazione di un quesito di diritto, come l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) a pena d’inammissibilità richiede. Non le si può dunque prendere in esame.

2.1. I veri e propri motivi del ricorso dell’amministrazione regionale figurano solo nella seconda parte del ricorso medesimo (da pag. 48 in avanti), ed il primo di essi, ricollegandosi al R.D. n. 1775 del 1933, art. 201, denuncia vizi di eccesso di potere e difetti di motivazione da cui sarebbe affetta l’impugnata sentenza.

L’amministrazione ricorrente si duole che il Tsap non abbia tenuto conto delle risultanze documentali acquisite, dalle quali si sarebbe potuto evincere il comportamento negligente tenuto dalla Sostener nel corso del procedimento amministrativo di cui si tratta; che lo stesso Tsap abbia condotto una non ammissibile valutazione comparativa dell’impatto ambientale dei progetti rispettivamente presentati dalla Sostener e dal Comune di Courmayeur e che abbia fondato le proprie valutazioni su una relazione tecnica di parte, contestata dalla difesa della Regione. Richiamando, poi, le considerazioni svolte nelle pagine precedenti del ricorso, la ricorrente torna ad affermare che ha errato il Tsap nell’ammettere la possibilità per la Sostener di impugnare l’esito del procedimento al quale era ormai estranea, giacchè il progetto presentato dalla stessa Sostener era stato estromesso, a seguito della valutazione negativa d’impatto ambientale, ed ogni successiva eventuale modifica di tale progetto avrebbe dovuto inserirsi in un nuovo procedimento, retto da regole ormai diverse.

2.2. Il secondo motivo del ricorso della Regione, nuovamente riferito a vizi di eccesso di potere e difetti di motivazione dell’impugnata sentenza, torna a criticare il giudizio con cui il Tsap ha affermato non sussistere sostanziali differenze tra il progetto della Sostener, cui è stata negata dalle autorità regionali la valutazione positiva d’impatto ambientale, e quello del Comune di Courmayeur, che è stato invece favorevolmente valutato. La ricorrente, dopo essersi soffermata dettagliatamente sul contenuto di tali progetti, ponendoli a raffronto e criticando le valutazioni al riguardo espresse nella relazione tecnica di parte posta a base della decisione impugnata, perviene infine alla conclusione che si tratta di progetti affatto diversi.

2.3. Il difetto di motivazione e la conseguente violazione dell’art. 111 Cost., sono oggetto del terzo e del quarto motivo del ricorso in esame, in cui si torna a lamentare che il Tsap abbia assunto la propria decisione aderendo acriticamente alle conclusioni di una consulenza tecnica di parte, senza esaminare le critiche che a questa erano state rivolte in corso di giudizio.

3. Il ricorso, di cui s’è riferito in breve il contenuto, appare inammissibile.

S’è già ricordato come, nella presente fattispecie, essendo stata impugnata una sentenza emessa nel marzo del 2009, debba trovare applicazione l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006 ed abrogato con L. n. 69 del 2009).

La giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente affermato che non risponde alla prescrizione del citato art. 366 bis c.p.c., un ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che non postuli l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato (Cass. n. 28280 del 2008); e che detto quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, essendo perciò inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Sez. un. n. 26020 del 2008). Il quesito di diritto, insomma, deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, onde la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339 del 2008); e lo stesso accade quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, il quesito si rivela inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, giacchè manca di indicare qual sia l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Sez. un. n. 18759 del 2008).

Aggiungasi che l’identificazione della regula iuris postulata dal quesito di diritto di cui al citato art. 366 bis c.p.c., deve avvenire, nella parte apposita del ricorso a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziarla, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di interpretazione complessiva del ricorso stesso e quindi anche dell’esposizione del motivo (Cass. n. 16002 del 2007).

Sempre alla luce della pregressa giurisprudenza di questa corte, è da reputarsi anche inammissibile, ai sensi della seconda parte del citato art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando manchi l’indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione (Sez. un. n. 25117 del 2008), dovendo perciò il motivo essere accompagnato, anche per questi aspetti, da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. un. n. 2652 del 2008): ossia da un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso proposto a norma del citato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8897 del 2008).

Il ricorso della Regione Valle D’Aosta non risponde a tali prescrizioni.

Nessun quesito di diritto e nessun autonomo momento di sintesi afferente ai denunciati vizi di motivazione figura infatti a corredo del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso.

Solo a conclusione del terzo motivo sono formulati due quesiti di diritto, rispettivamente del seguente tenore: “se le decisioni emesse in unico grado dal Tsap in sede di giurisdizione amministrativa, possono essere impugnate avanti le sezioni unite della Corte di Cassazione, oltre che per incompetenza, ed eccesso di potere, anche ai sensi dell’art. 111 Cost. per violazione, sia sostanziale che processuale, di legge, cui può ricondursi il vizio di motivazione stessa o di sua assoluta inidoneità a chiarire le ragioni della decisione, restando, di conseguenza, verificabili sotto il profilo della sufficienza e razionalità delle prove acquisite, essendo peraltro illegittimo che il giudice si allinei pedissequamente, senza darne le ragioni, alle posizioni di una sola parte”; e “se contro le sentenze del Tsap rese in sede di giurisdizione amministrativa in grado unico il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione sia ammesso anche sulla base della deduzione del vizio di motivazione omessa o insufficiente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

il tenore di siffatti quesiti è assolutamente generico e non esprime alcun principio di diritto contrastante con altro affermato nel provvedimento impugnato, limitandosi ad enunciare – in termini peraltro ovvi – quali siano i vizi di una sentenza del Tsap denunciabili con ricorso per cassazione e predicando l’altrettanto ovvia illegittimità di sentenze non adeguatamente motivate.

L’inadeguatezza dei quesiti formulati in relazione al motivo suindicato e l’assoluta mancanza di quesiti riferibili agli altri motivi di ricorso, così come dell’autonomo momento di sintesi che s’è detto esser necessario in relazione alla denuncia di vizi di motivazione del provvedimento impugnato, rendono inevitabile la declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo.

4. I motivi del ricorso incidentale presentato dal Comune di Courmayeur sono, invece, corredati da puntuali quesiti di diritto: il che li rende ammissibili.

4.1. Col primo di tali motivi il Comune si duole del fatto che il Tsap non abbia ravvisato gli estremi dell’acquiescenza nel comportamento della Sostener, la quale, resa edotta della negativa valutazione d’impatto ambientale del progetto da essa originariamente redatto, si era espressamente impegnata a presentarne un altro, conforme ai rilievi formulati dall’amministrazione regionale. Ma questo, a giudizio del Comune ricorrente, avrebbe precluso alla stessa Sostner la possibilità d’impugnare poi il provvedimento nel quale l’anzidetta valutazione negativa d’impatto ambientale era stata espressa.

4.1.1. La doglianza è infondata.

L’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d’impugnare il provvedimento medesimo. Non può quindi bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari o opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

Alla stregua di tale principio, non appare censurabile la valutazione del giudice di merito che, nella mera comunicazione da parte della Sostener della propria intenzione di redigere un nuovo studio idoneo a superare le ragioni della mancata approvazione del precedente progetto, non ha ravvisato gli estremi di una volontà univoca di accettare gli effetti di quella mancata approvazione. L’intento di esplorare possibili vie di soluzione più rapida, alternative al contenzioso, non appare infatti, di per sè solo, incompatibile con l’esercizio dell’azione in giudizio ove quelle vie alternative, per qualsivoglia ragione, non si rivelino poi percorribili.

4.2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso del Comune di Courmayeur – che possono essere esaminati congiuntamente – si soffermano su vizi di motivazione dai quali sarebbe affetta l’impugnata sentenza nel punto in cui ha affermato la sostanziale identità del progetto presentato dal medesimo Comune e di quello della Sostener per farne discendere l’illegittimità della valutazione negativa espressa dall’autorità regionale relativamente a quest’ultimo progetto e non anche al primo. E’ altresì denunciata una violazione di legge (eccesso di potere) derivante dall’avere il Tsap sindacato, sulla scorta delle sole indicazioni ricavate da una relazione tecnica di parte e senza tener conto delle critiche a quella mosse dalle altre parti, la valutazione d’impatto ambientale che presenta un elevato profilo di discrezionalità amministrativa.

4.2.1. Il rilievo da ultimo richiamato non è decisivo.

L’esistenza di elevati profili di discrezionalità nell’emanazione di un provvedimento amministrativo non sottrae la pubblica amministrazione ai fondamentali doveri di legittimità ed imparzialità nel proprio agire. Anche un tale provvedimento, quindi, è suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale ove risulti affetto da eccesso di potere; e la disparità di trattamento in casi analoghi ben può costituire un sufficiente elemento dimostrativo dell’esistenza di siffatto vizio di legittimità dell’atto.

Vero è, però, che l’eccesso di potere per disparità di trattamento è individuabile solo a condizione che le situazioni poste a raffronto siano effettivamente e ragionevolmente comparabili. Il ricorrente vorrebbe che tali situazioni fossero del tutto identiche, e sottolinea come invece la stessa sentenza impugnata ravvisi nei due progetti solamente “notevoli tratti comuni”; ma è evidente che si tratta pur sempre di concetti relativi. Un’identità davvero assoluta, riscontrabile in ogni minimo dettaglio, tra due situazioni che abbiano formato oggetto di provvedimenti amministrativi diversi non è quasi mai postulabile; a giustificare la comparazione è sufficiente che quelle situazioni presentino coincidenze in relazione alle quali la diversità di trattamento appaia logicamente non giustificabile. Ed è appunto questo il giudizio espresso nel caso in esame dal Tsap. Resta, naturalmente, da stabilire se siffatto giudizio è sorretto da una motivazione scevra da errori logici e fondata su corretti presupposti giuridici: il che sposta l’attenzione sul tema della relazione tecnica di parte le cui risultanze sono state fatte proprie dal giudicante.

Non v’è dubbio che, in un provvedimento giurisdizionale, il richiamo a dati e valutazioni contenuti in un documento tecnico prodotto da una delle parti sia ben possibile, volta che il giudice mostri di condividere l’accertamento o la stima espressi in quel documento.

Altrettanto indubbio è che, in presenza di critiche o obiezioni argomentate provenienti dalle altre parti, l’adesione al suddetto documento richiede una motivazione idonea a spiegare perchè quelle critiche o obiezioni non sono apparse persuasive.

Nel caso di specie, l’impugnata sentenza non ha riportato in forma diretta le opinioni critiche formulate dai resistenti in ordine al documento tecnico prodotto dalla società Sostener, ma non per questo appare averle ignorate, perchè la motivazione non si limita a rinviare al contenuto di quel documento, ma, evidentemente proprio al fine di rispondere alle proposte obiezioni, espressamente da atto della corrispondenza (“complessivo riscontro”) della documentazione acquisita in causa con quanto indicato nella citata relazione di parte; e si sofferma ad indicare i profili di sovrapposizione tra i due progetti in relazione ai quali la diversa valutazione d’impatto ambientale è apparsa ingiustificata: cioè la previsione in entrambi i progetti dell’attraversamento di zone “ad alto rischio di frane”, di “zone di cautela” o “non mappa t e”, di settori interessati da “deformazione gravitativa profonda”, l’ubicazione di centrali nei pressi della confluenza dei due corsi d’acqua, la presenza di opere collocate nella stessa posizione geografica e tecnicamente molto simili.

Non può dunque affermarsi che si tratti di una sentenza priva di motivazione o viziata da una motivazione carente.

Il Comune ricorrente insiste nel far notare l’esistenza di alcune differenze tra i due progetti (afferenti alla zona di realizzazione delle centrali, all’esistenza di una galleria) e sottolinea che tra la presentazione dell’uno e quella dell’altro erano trascorsi ben sei anni. Nulla consente però di assegnare a tali rilievi un valore davvero decisivo, nè ovviamente potrebbe in questa sede procedersi ad un riesame complessivo del merito della causa e della documentazione acquisita al fine di diversamente soppesare i diversi possibili elementi di giudizio, esulando una tale eventualità dai limiti del procedimento di cassazione.

4.3. Inammissibile appare l’ultimo motivo del ricorso incidentale del Comune di Courmayeur, che si appunta su un preteso errore di diritto commesso dal Tsap nell’applicare al caso di specie la previsione di un accordo intercorso il 5 settembre 2002 tra Stato, Regioni ed Autonomie locali e nell’interpretare il contenuto di tale accordo.

in realtà, l’impugnata sentenza si è limitata a far cenno alla questione, siccome dedotta con uno specifico motivo di ricorso dalla difesa della Sostener, senza effettivamente trattarla (“In disparte la violazione …”, si legge al punto 2.1 di pag. 55 della sentenza), avendo ritenuto assorbenti gli altri profili d’illegittimità dei quali si è ampiamente finora discusso.

La censura è perciò priva di decisività.

5. Resta da esaminare il ricorso proposto dalla società Mont Blanc, il cui intervento in causa è stato dichiarato inammissibile dal Tsap per essere stato frattanto definitivamente annullato l’atto mediante il quale il Comune di Courmayeur aveva proceduto alla scelta del socio privato con cui costituire detta società.

5.1. La ricorrente si duole, in primo luogo, della declaratoria incidentale della propria giuridica inesistenza, mai eccepita da alcuna delle parti in causa e non desumibile dal solo fatto che sia risultata illegittima la procedura di scelta del socio privato.

5.2. La Mont Blanc lamenta poi, col secondo motivo, il mancato accoglimento dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dalla Sostener, avendo quest’ultima a suo tempo prestato acquiescenza al provvedimento con cui era stato negativamente valutato dall’amministrazione regionale l’impatto ambientale del suo progetto.

5.3. Col terzo motivo la medesima ricorrente denuncia vizi di motivazione e di eccesso di potere nella decisione con cui il Tsap ha annullato gli atti amministrativi sottoposti al suo esame per disparità di trattamento senza tener conto della non identità delle situazioni messe a confronto e facendo acriticamente proprie le valutazioni di una consulenza tecnica di parte.

5.4. Da ultimo, lo stesso ricorso censura l’applicazione e l’interpretazione data dall’impugnata sentenza all’accordo intercorso il 5 settembre 2 002 tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.

6. Il primo motivo del ricorso non è accoglibile, e da ciò consegue l’assorbimento degli altri.

E’ ben vero che, quando la pubblica amministrazione intenda dar vita ad una società mista a partecipazione pubblico-privata, l’accertata violazione delle regole da seguire nel procedimento di scelta del socio privato non è tale da incidere direttamente sull’esistenza giuridica della società di capitali, ormai iscritta nel registro delle imprese. E’ vero ugualmente, però, che l’indicato accertamento comporta l’impossibilità per detta società di operare secondo l’originario progetto statutario e, quindi, di conseguire il proprio oggetto.

Ancorchè giuridicamente esistente, la società è quindi da considerare in situazione di scioglimento e, per ciò stesso, non in condizione di perseguire utilmente lo scopo per cui era stata creata.

Versando in tale condizione, la Mont Blanc indubbiamente non può essere più considerata in grado di espletare la sub concessione conferitale dal Comune di Courmayeur, ed è di conseguenza palesemente priva di un interesse che possa giustificare il suo intervento in causa.

Pur dovendosi perciò correggere, in punto di diritto, la motivazione dell’impugnata sentenza che ha dichiarato inammissibile l’intervento di detta società, siffatta declaratoria d’inammissibilità va tenuta ferma, non potendosi dubitare della rilevabilità anche d’ufficio delle ragioni che la determinano.

Il ricorso è, perciò, da rigettare.

7. I due identici ricorsi incidentali della Col di Joux, in quanto condizionati, restano assorbiti.

8. I ricorrenti in solido vanno condannati al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle resistenti Sostener e Col di Joux, liquidate, rispettivamente, in Euro 10.200,00 (di cui Euro 10.000,00 per onorari) ed in Euro 8.200,00 (di cui Euro 8.000,00 per onorari), oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite:

1. riunisce i ricorsi;

2. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta;

3. rigetta i ricorsi proposti dal Comune di Courmayeur e dalla Mont Blanc Energie s.r.l.;

4. dichiara assorbiti i ricorsi proposti dalla Col di Joux s.r.l.;

5. condanna in solido la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il Comune di Courmayeur e la Mont Blanc Energie s.r.l. al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti nel giudizio di legittimità, che liquida, quanto alla Col di Joux s.r.l., in complessivi Euro 8.200,00 e, quanto alla Sostener – Societè Aostienne d’Energie di Alessandro Falconi & C. s.a.s., in complessivi Euro 10.200,00, oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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