Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12339 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRESSANONE 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI FRAU e PIERGIORGIO FRAU;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 364/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

P.A. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo avverso l’impugnata sentenza che ha posto 3 suo carico l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge S.C..

Il motivo è inammissibile in entrambi i profili in cui è articolato: il primo riguarda un fatto (la convivenza intrattenuta dalla ex moglie con altra persona), non trattato nella sentenza impugnata, che il ricorrente assume di avere introdotto in appello nella comparsa di replica, senza tuttavia offrire elementi per giudicare della tempestività dell’allegazione e senza che nel ricorso per cassazione sia chiarito in quali termini quel fatto sia stato fatto valere, in violazione del principio di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6; il secondo profilo riguarda le potenzialità lavorative ed economiche della S., che si assume erroneamente valutate, ma si tratta di fatti esaminati dal giudice di merito la cui valutazione non è censurabile in questa sede alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (SU n. 8053/2014).

Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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